Ufficiotributi.it: notizie, leggi, giurisprudenza e prassi in materia di tributi locali e regionali https://www.ufficiotributi.it Ufficiotributi.it: novità, approfondimenti su normativa, prassi e giurisprudenza in materia di tributi locali e regionali di Maggioli Editore Mon, 04 Nov 2024 13:25:11 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 https://www.ufficiotributi.it/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Ufficio_tributi_PA.png?w=32 Ufficiotributi.it: notizie, leggi, giurisprudenza e prassi in materia di tributi locali e regionali https://www.ufficiotributi.it 32 32 232026511 Nulla la notifica a legale deceduto https://www.ufficiotributi.it/nulla-la-notifica-a-legale-deceduto/ https://www.ufficiotributi.it/nulla-la-notifica-a-legale-deceduto/#respond Mon, 04 Nov 2024 08:23:26 +0000 https://www.ufficiotributi.it/?p=87634

di Benito Fuoco e Nicola Fuoco

Una sentenza sul ricorso per cassazione

La notifica del ricorso per Cassazione al difensore domiciliatario deceduto in pendenza del termine di impugnazione, è nulla ma non inesistente; questo anche quando l’attività di studio non sia stata proseguita da altro professionista. Lo ha stabilito la Cassazione tributaria civile nell’ordinanza interlocutoria n.22619/2024 depositata in cancelleria il 9 agosto scorso. La vertenza riguarda un ricorso per cassazione presentato dalla Riscossione S.p.a. contro una sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Nella sentenza opposta, il giudice regionale aveva confermato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, iscritta per debiti tributari su immobili del contribuente inseriti in un fondo patrimoniale. La Cassazione ha rilevato, in via pregiudiziale, un vizio di notificazione; la notifica del ricorso era avvenuta nel gennaio 2017, mentre la costituzione in giudizio della parte resistente era avvenuta nel gennaio 2024 e quindi oltre il termine di venti giorni previsto dall’articolo 370 del codice di procedura civile. La costituzione in giudizio tuttavia, era avvenuta oltre i termini, in quanto il difensore domiciliatario era deceduto quando non era ancora decorso il termine per impugnare, ed il nuovo difensore aveva denunciato l’inesistenza della notifica presso il primo difensore, ritenendolo quale vizio insanabile, non suscettibile di sanatoria ex articolo 156 del codice di procedura civile.

Il collegio supremo, sia pure rilevando che un primo orientamento giurisprudenziale poteva ricomprendere la fattispecie tra le nullità insanabili, ha ritenuto di confermare un recente orientamento che trae linfa dalle Sezioni Unite della Corte, che ritiene una notifica inesistente, quando sia priva dei requisiti minimi previsti dalla legge e quindi, senza possibilità di sanatoria. In conclusione il Collegio supremo ha ritenuto che la notifica sia pure viziata da nullità fosse stata sanata dall’intervento tardivo del nuovo difensorea norma dell’articolo 156 del codice di procedura civile. Inoltre rilevando che la costituzione tardiva del contribuente non ha sanato la riscontrata nullità della notifica, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso e rinviato la trattazione della controversia a nuovo ruolo.

]]>
https://www.ufficiotributi.it/nulla-la-notifica-a-legale-deceduto/feed/ 0 87634
Il concessionario paga il Cosap per i cassonetti https://www.ufficiotributi.it/il-concessionario-paga-il-cosap-per-i-cassonetti/ https://www.ufficiotributi.it/il-concessionario-paga-il-cosap-per-i-cassonetti/#respond Mon, 04 Nov 2024 06:00:00 +0000 https://www.ufficiotributi.it/?p=87631

Con la recente sentenza n. 25986 del 3 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo per i concessionari della raccolta rifiuti di versare il Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (Cosap) per i cassonetti dei rifiuti, respingendo il ricorso presentato da un’azienda del settore. La società contestava l’accertamento comunale per omessa dichiarazione e omesso versamento del Cosap, sostenendo di avere diritto all’esenzione. La Corte ha invece chiarito che, in base al decreto legislativo 507/1993, i concessionari per la raccolta dei rifiuti non rientrano tra i soggetti esenti indicati dall’art. 49, lettera a), e che l’unica possibilità di esenzione sarebbe riconducibile alla lettera e) dello stesso articolo, che prevede l’esenzione solo nei casi in cui sia prevista la devoluzione gratuita delle strutture al comune alla scadenza della concessione. Tale condizione, tuttavia, non era presente nell’atto di concessione in questione.

La decisione della Corte ribadisce un principio giurisprudenziale già consolidato, secondo cui una società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non può godere dell’esenzione dal Cosap. Questo perché, pur trattandosi di un servizio pubblico, l’occupazione delle aree pubbliche con cassonetti e macchinari è continua e non direttamente legata all’attività comunale, ma piuttosto all’attività operativa dell’azienda. In altre parole, l’occupazione dello spazio pubblico non si configura come un utilizzo temporaneo o occasionale legato a interventi specifici, ma come un’occupazione duratura e stabile che, pertanto, non giustifica un’esenzione dal pagamento del canone.

]]>
https://www.ufficiotributi.it/il-concessionario-paga-il-cosap-per-i-cassonetti/feed/ 0 87631
IMU e fabbricati inagibili a seguito di calamità https://www.ufficiotributi.it/imu-e-fabbricati-inagibili-a-seguito-di-calamita/ https://www.ufficiotributi.it/imu-e-fabbricati-inagibili-a-seguito-di-calamita/#respond Thu, 31 Oct 2024 06:29:00 +0000 https://www.ufficiotributi.it/?p=87621

Il DM MEF 06/09/2024, che ha modificato il DM MEF 7/07/2023 attinente all’individuazione delle fattispecie per le quali il Comune può procedere alla diversificazione delle aliquote IMU, consente ora di disciplinare specificamente l’aliquota da applicare ai fabbricati dichiarati inagibili a seguito di calamità.

Il DM 06/09/2024, al punto 6.2.11, consente pertanto di applicare dal 2025 una specifica aliquota IMU per i fabbricati che siano stati dichiarati inagibili a seguito di calamità.

La possibilità in esame consentirà ai Comuni, altresì, di sanare una situazione paradossale, vale a dire l’abitazione principale, esente fino al verificarsi della calamità, che viene tassata al 50%, non potendo più essere utilizzata come abitazione principale a seguito dell’evento calamitoso.

In questo caso, il Comune potrà azzerare l’aliquota per tali immobili, consentendo pertanto ai soggetti passivi, che hanno già subìto un evento drammatico, di non essere assoggettati all’IMU, in precedenza non dovuta.

Il citato punto 6.2.11 consente di applicare una specifica aliquota anche ai fabbricati non destinati ad abitazione. Tuttavia, per i fabbricati del gruppo D, non si può arrivare all’azzeramento del tributo, considerando che il gettito derivante dall’aliquota del 7,6 per mille è di competenza dello Stato.

]]>
https://www.ufficiotributi.it/imu-e-fabbricati-inagibili-a-seguito-di-calamita/feed/ 0 87621
IMU non deducibile dall’IRAP https://www.ufficiotributi.it/imu-non-deducibile-dallirap/ https://www.ufficiotributi.it/imu-non-deducibile-dallirap/#respond Thu, 31 Oct 2024 06:26:00 +0000 https://www.ufficiotributi.it/?p=87626

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 171 del 24 settembre 2024, pubblicata il 29 ottobre 2024, ha confermato la legittimità della norma che stabilisce l’indeducibilità dell’IMU nel calcolo dell’IRAP sugli immobili strumentali.

I giudici costituzionali hanno chiarito che la normativa non configura una doppia imposizione giuridica, poiché i presupposti che sottendono IMU e IRAP sono differenti. L’IMU, infatti, si applica in base al possesso di immobili, mentre l’IRAP grava sull’esercizio di attività produttive. La decisione, attesa da imprese e professionisti, chiude il dibattito giuridico sull’argomento, rafforzando l’orientamento di tutela dell’erario.

FORMATO CARTACEO + ILIBRO

Manuale per la gestione e il controllo dei tributi locali dopo la riforma fiscale

Stante la necessità di rispettare gli equilibri di bilancio e assicurare all’ente solidità e risorse utili per il mantenimento di un adeguato livello di servizi da erogare alla cittadinanza, la gestione delle entrate locali assume sempre più un ruolo rilevante. La disponibilità di risorse non può infatti prescindere da una efficace attività di controllo e di verifica degli adempimenti in ambito di fiscalità locale diretti a contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Il presente volume propone agli operatori dell’ufficio tributi un’analisi dei presupposti delle entrate locali, al fine di comprendere le fonti della pretesa tributaria e le basi su cui si ancora l’attività accertativa. Altrettanto rilievo è riservato alla riorganizzazione degli uffici tributi, tenuto conto delle nuove procedure stabilite dall’obbligo del contraddittorio preventivo. Particolare attenzione viene posta anche alla redazione dell’atto di accertamento esecutivo da notificare al termine del confronto, in cui gioca un ruolo essenziale la motivazione “rafforzata”. Il volume esamina altresì numerose casistiche di controllo in ambito IMU, TASI, TARI e dell’Imposta di soggiorno, per le quali sono riportate le modalità di accertamento e gli orientamenti giurisprudenziali che si sono venuti a formare. Viene poi illustrata la modalità di redazione dell’atto di accertamento esecutivo, mettendo in risalto i suoi elementi essenziali, nonché gli errori da non commettere in sede di notifica. Interessante anche la parte dedicata agli istituti deflativi del contenzioso, utile per gestire i rapporti con i contribuenti nell’ottica di conseguire il raggiungimento di accordi stragiudiziali in conformità alla tax compliance, quale rapporto di collaborazione che deve guidare l’ente impositore nella sua attività di verifica. Il manuale è corredato da schemi e modelli utili per l’attività di accertamento, resi disponibili in formato editabile e personalizzabile nei contenuti aggiuntivi online.Stefania ZammarchiEsperta ed autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali. Dottore commercialista e Revisore dei conti. Dirigente presso Unione di Comuni.

Stefania Zammarchi | Maggioli Editore 2024

]]>
https://www.ufficiotributi.it/imu-non-deducibile-dallirap/feed/ 0 87626
Nuove regole per le sanzioni tributarie: via libera dal Governo https://www.ufficiotributi.it/nuove-regole-per-le-sanzioni-tributarie-via-libera-dal-governo/ https://www.ufficiotributi.it/nuove-regole-per-le-sanzioni-tributarie-via-libera-dal-governo/#respond Wed, 30 Oct 2024 08:54:56 +0000 https://www.ufficiotributi.it/?p=87617

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al Testo unico sulle sanzioni amministrative e penali tributarie, aprendo la strada all’emanazione dell’atto di indirizzo. Questo importante passaggio mira a chiarire i confini di applicabilità delle nuove norme su crediti d’imposta inesistenti o non spettanti, introdotte con il Dlgs 87/2024 nell’ambito della riforma fiscale.

>> Consulta il Comunicato n. 102 del Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo del Testo unico, che entrerà in vigore nel 2026, è di fornire un quadro normativo organico in una materia finora frammentata tra numerosi riferimenti legislativi. Come sottolineato dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, si tratta di “una tappa importante” verso la realizzazione della delega fiscale. Leo sta lavorando con gli uffici finanziari per creare un vademecum che specifichi le violazioni per le agevolazioni fiscali, come quelle di Industria 4.0 e Transizione 5.0, fornendo maggiore certezza del diritto alle imprese.

Questa operazione di unificazione normativa rappresenta un’innovazione anche per quanto riguarda la digital tax, il cui raggio d’azione verrà esteso nel 2025 con la cancellazione dei limiti sui ricavi, coinvolgendo anche le PMI digitali. La digital tax, insieme ad altre imposte minori sui voli privati e sugli immobili esteri.

Precisamente tra i 100 articoli dedicati ai tributi erariali minori compaiono anche le imposte sui voli dei passeggeri aerei privati, le modalità e dei termini di attuazione delle misure, la disciplina del canone Rai, l’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e l’imposta sulle transazioni finanziarie.

L’altro Testo unico approvato riguarda la giustizia tributaria. Il Governo lo ha diviso in tre parti:
– l’ordinamento della giurisdizione tributaria,
– il processo tributario
– le disposizioni finali con l’indicazione delle disposizioni abrogate in quanto il loro contenuto è stato interamente trasposto nel testo unico o risultano con incompatibili.

Per entrambi i testi unici è prevista l’entrata in vigore per il 2026.

]]>
https://www.ufficiotributi.it/nuove-regole-per-le-sanzioni-tributarie-via-libera-dal-governo/feed/ 0 87617
CUP sulle strade dell’Anas applicabile dai Comuni https://www.ufficiotributi.it/cup-sulle-strade-dellanas-applicabile-dai-comuni/ https://www.ufficiotributi.it/cup-sulle-strade-dellanas-applicabile-dai-comuni/#respond Tue, 29 Oct 2024 08:13:05 +0000 https://www.ufficiotributi.it/?p=87607

Nella sentenza n. 286 del 26 settembre 2024, il Giudice di Pace di Lodi si è espresso su un tema rilevante per il mondo delle imprese e delle amministrazioni comunali, confermando la legittimità dell’applicazione del canone unico patrimoniale a carico di una società per l’esposizione di messaggi pubblicitari su una strada di proprietà di ANAS spa.

La società ricorrente aveva contestato la potestà di riscossione del Comune, sostenendo che, trattandosi di un suolo non comunale, l’imposizione fosse inappropriata. Il giudice ha tuttavia chiarito che il canone per la diffusione pubblicitaria non esonera dal pagamento del canone per occupazione del suolo pubblico se il suolo è di proprietà di un ente terzo. Pertanto, la sentenza stabilisce che la società è tenuta a versare entrambi i tributi, dimostrando come la normativa introdotta con la L. 160/2019, pur complessa, mantenga la sua validità anche in situazioni di confine tra le competenze di enti diversi.

FORMATO CARTACEO + ILIBRO

Manuale per la gestione e il controllo dei tributi locali dopo la riforma fiscale

Stante la necessità di rispettare gli equilibri di bilancio e assicurare all’ente solidità e risorse utili per il mantenimento di un adeguato livello di servizi da erogare alla cittadinanza, la gestione delle entrate locali assume sempre più un ruolo rilevante. La disponibilità di risorse non può infatti prescindere da una efficace attività di controllo e di verifica degli adempimenti in ambito di fiscalità locale diretti a contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Il presente volume propone agli operatori dell’ufficio tributi un’analisi dei presupposti delle entrate locali, al fine di comprendere le fonti della pretesa tributaria e le basi su cui si ancora l’attività accertativa. Altrettanto rilievo è riservato alla riorganizzazione degli uffici tributi, tenuto conto delle nuove procedure stabilite dall’obbligo del contraddittorio preventivo. Particolare attenzione viene posta anche alla redazione dell’atto di accertamento esecutivo da notificare al termine del confronto, in cui gioca un ruolo essenziale la motivazione “rafforzata”. Il volume esamina altresì numerose casistiche di controllo in ambito IMU, TASI, TARI e dell’Imposta di soggiorno, per le quali sono riportate le modalità di accertamento e gli orientamenti giurisprudenziali che si sono venuti a formare. Viene poi illustrata la modalità di redazione dell’atto di accertamento esecutivo, mettendo in risalto i suoi elementi essenziali, nonché gli errori da non commettere in sede di notifica. Interessante anche la parte dedicata agli istituti deflativi del contenzioso, utile per gestire i rapporti con i contribuenti nell’ottica di conseguire il raggiungimento di accordi stragiudiziali in conformità alla tax compliance, quale rapporto di collaborazione che deve guidare l’ente impositore nella sua attività di verifica. Il manuale è corredato da schemi e modelli utili per l’attività di accertamento, resi disponibili in formato editabile e personalizzabile nei contenuti aggiuntivi online.Stefania ZammarchiEsperta ed autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali. Dottore commercialista e Revisore dei conti. Dirigente presso Unione di Comuni.

Stefania Zammarchi | Maggioli Editore 2024

]]>
https://www.ufficiotributi.it/cup-sulle-strade-dellanas-applicabile-dai-comuni/feed/ 0 87607
Bolli, registro Esenzioni pure nel 2025 https://www.ufficiotributi.it/bolli-registro-esenzioni-pure-nel-2025/ https://www.ufficiotributi.it/bolli-registro-esenzioni-pure-nel-2025/#respond Mon, 28 Oct 2024 08:51:06 +0000 https://www.ufficiotributi.it/?p=87604

Per tutto il 2025 non saranno dovuti l’imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Lo prevede, tra le altre misure per cittadinie imprese cratere del sisma 2016-2017, il ddl di bilancio 2025, come spiega in una nota il commissario straordinario, Guido Castelli.

Il Governo ha poi destinato 1,5 milioni di euro per concorrere agli oneri derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2025 dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni genere; analoga sospensione si applicherà anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria per edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali.

Va al 31 dicembre 2025 la facoltà dei beneficiari dei mutui di optare tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Prorogata al 31 dicembre 2025 l’esenzione, per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni, relativa al pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2024. Ed è stata prorogata al 31 dicembre 2024 la disposizione che esclude il concorso alla formazione del reddito imponibile dei redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018. Viene anche prorogata l’esclusione dall’Isee degli immobili e fabbricati distrutti o non agibili.

]]>
https://www.ufficiotributi.it/bolli-registro-esenzioni-pure-nel-2025/feed/ 0 87604
Condanna penale e processo tributario https://www.ufficiotributi.it/condanna-penale-e-processo-tributario/ https://www.ufficiotributi.it/condanna-penale-e-processo-tributario/#respond Mon, 28 Oct 2024 08:11:42 +0000 https://www.ufficiotributi.it/?p=87601

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova ha recentemente ribadito (attraverso la sentenza n. 799/2024) un principio chiave del diritto tributario: il giudice tributario non può limitarsi ad applicare automaticamente gli effetti di una sentenza penale definitiva nel processo tributario.

Sebbene le risultanze del giudizio penale possano costituire elementi di convincimento, il giudice è tenuto a operare una valutazione critica delle circostanze e delle prove specifiche raccolte nel contesto del processo fiscale. Tale principio, in linea con quanto sancito dalla Suprema Corte (Cass. n. 25962/2022), è stato applicato nella decisione che ha visto il rigetto del ricorso di una contribuente, condannata in sede penale per peculato. Le prove dell’indagine penale sono state utilizzate come elementi, ma integrate da ulteriori dati fiscali, a conferma dell’accertamento tributario.

>> Consulta la sentenza n. 799/2024

]]>
https://www.ufficiotributi.it/condanna-penale-e-processo-tributario/feed/ 0 87601
Illegittimo sospendere l’attività https://www.ufficiotributi.it/illegittimo-sospendere-lattivita/ https://www.ufficiotributi.it/illegittimo-sospendere-lattivita/#respond Fri, 25 Oct 2024 07:14:06 +0000 https://www.ufficiotributi.it/?p=87595

di Sergio Trovato

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia bacchetta un regolamento comunale per l’omesso pagamento di tributi ancora da accertare.

È illegittimo il regolamento comunale che prevede la sospensione dell’attività per un generico accertamento dell’omesso pagamento dei tributi locali, ancorché non definitivamente accertati né nella fase amministrativa né in sede giurisdizionale, senza aver valutato la loro gravità. La disposizione regolamentare è incompatibile con uno Stato di diritto e con i principi costituzionali. Lo ha affermato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, sezione giurisdizionale, con la sentenza 764 del 7 ottobre 2024. Per il giudice d’appello, che ha riformato la sentenza del Tar per la Sicilia, la disciplina regolamentare è “radicalmente incompatibile con uno Stato di diritto e, dunque, con i più basilari principi costituzionali in tema di possibilità di far valere, sempree in ogni competente sede,i propri diritti e interessi”. Pertanto, vanno annullati il regolamento comunale e l’atto applicativo: “il primo secondo i principi erga omnes, il secondo con effetti solo inter partes, in quanto ricollegano l’effetto, assai grave, della sospensione dell’attività commerciale al generico accertamento dell’omesso pagamento di tributi, quand’anche non definitivamente accertati né in sede amministrativa e tantomeno giurisdizionale”, “senza peraltro alcuna valutazione sulla loro gravità”.

E’ del tutto evidente che non c’è un’uniformità di vedute tra i giudici amministrativi di primo grado e d’appello all’interno della stessa regione. Infatti, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, terza sezione, con la sentenza 694/2024, ha dichiarato legittima l’ordinanza emanata dal comune che sospende l’attività artigianale svolta da una società per mancato pagamento della Tari. Non è richiesto che la violazione accertata dall’amministrazione comunale sia stata contestata con un atto divenuto definitivo. Il regolamento degli enti locali può prevedere non solo la revoca, ma anche la sospensione delle licenze. Quindi, anche con una pronuncia più recente il giudice di primo grado ha sostenuto che l’amministrazione comunale può emanare un’ordinanza di sospensione di un’attività commerciale o produttiva, giustificata dal mancato pagamento della Tari. A giudizio del Tar, non assume alcuna rilevanza ai fini di una diversa imputazione soggettiva del debito tributario il fatto che non fosse stato concluso il procedimento amministrativo per la cessione del ramo di azienda e la voltura del contratto di locazione.

Per il giudice amministrativo, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la società era stata adeguatamente informata prima che venisse adottato il provvedimento di sospensione dell’attività, poiché aveva dimostrato di essere a conoscenza del debito tributario contestatole dal comune e della sua entità. Tant’è che era stata proposta istanza di rateizzazione del debito, ancorché non onorata. Inoltre, è stata smentita la tesi del contribuente, secondo cui la norma di legge presuppone che vi sia stato un accertamento definitivo del debito tributario. E non è imposta l’indicazione dell’importo del debito nell’atto di sospensione. In effetti l’articolo 15 ter del decreto-legge 34/2019, nell’ambito delle misure preventive finalizzate al contrasto dell’evasione dei tributi locali, prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali che hanno la competenza per rilasciare licenze, autorizzazioni, concessioni, e relativi rinnovi, nonché per la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, possono disporre con regolamento che il rilascio o il rinnovo, nonché la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti interessati.

]]>
https://www.ufficiotributi.it/illegittimo-sospendere-lattivita/feed/ 0 87595
Tari: confermato il principio di prevalenza delle prove sostanziali sulla mancata dichiarazione preventiva https://www.ufficiotributi.it/tari-confermato-il-principio-di-prevalenza-delle-prove-sostanziali-sulla-mancata-dichiarazione-preventiva/ https://www.ufficiotributi.it/tari-confermato-il-principio-di-prevalenza-delle-prove-sostanziali-sulla-mancata-dichiarazione-preventiva/#respond Fri, 25 Oct 2024 06:18:00 +0000 https://www.ufficiotributi.it/?p=87588

La Corte di Giustizia Tributaria di Genova, con la sentenza n. 294/2024, ha sancito un principio rilevante in materia di esenzione dalla Tari. In caso di comprovata impossibilità di produrre rifiuti, come nel caso di immobili sottoposti a ristrutturazione, l’esenzione può essere riconosciuta anche in assenza della preventiva dichiarazione richiesta dal regolamento comunale.

La società ricorrente, oggetto di un avviso di accertamento per il 2019, ha dimostrato nel processo che l’immobile non era in grado di produrre rifiuti, essendo in totale rifacimento, chiuso al pubblico, privo di arredi, utenze e licenze operative.

La sentenza evidenzia come il principio di capacità contributiva, sancito dall’articolo 53 della Costituzione, debba prevalere sulla mera formalità amministrativa. Anche se il regolamento comunale impone una dichiarazione preventiva per l’esenzione, la sua omissione non può gravare sul contribuente quando sono presentate prove inequivocabili che attestano l’impossibilità di produzione di rifiuti.

Inoltre, la Corte ha richiamato il principio dell’emendabilità delle dichiarazioni tributarie, riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, ribadendo che, salvo diversa previsione normativa, questo principio si applica a tutte le entrate tributarie, compresa la Tari.

]]>
https://www.ufficiotributi.it/tari-confermato-il-principio-di-prevalenza-delle-prove-sostanziali-sulla-mancata-dichiarazione-preventiva/feed/ 0 87588