UfficioCommercio https://www.ufficiocommercio.it Notizie, leggi, giurisprudenza e prassi in materia di commercio Mon, 04 Nov 2024 13:05:50 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 https://www.ufficiocommercio.it/wp-content/uploads/2024/02/cropped-UfficioCommercio_PA.png?w=32 UfficioCommercio https://www.ufficiocommercio.it 32 32 223822008 On line la vita delle imprese https://www.ufficiocommercio.it/on-line-la-vita-delle-imprese/ https://www.ufficiocommercio.it/on-line-la-vita-delle-imprese/#respond Mon, 04 Nov 2024 10:34:24 +0000 https://www.ufficiocommercio.it/?p=45037

di BRUNO PAGAMICI (da ItaliaOggi Sette)

Scia, autorizzazioni, permessi, autocertificazioni, descrizione e localizzazione dei siti produttivi, planimetrie, relazioni tecniche, iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali: sono alcuni dei principali documenti che fanno parte del pacchetto di dati e informazioni contenuto nel fascicolo informatico dell’impresa. Si tratta di un fascicolo digitale, unico per ciascun soggetto economico iscritto nel registro delle imprese e nel Rea (repertorio delle notizie economiche e amministrative) tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente, a cui potranno accedere anche cittadini e pubblica amministrazione per richiedere tutti i documenti inerenti all’attività dell’azienda. L’obiettivo del fascicolo informatico è consentire un facile e rapido accesso alle informazioni di carattere amministrativo riguardanti le imprese, riducendo costi e tempi di attesa, eliminando le sovrapposizioni burocratiche all’interno della stessa p.a. e creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese. È stato il decreto n. 159 del 17 settembre 2024 del ministero delle imprese e del made in Italy (in G.U. del 25 ottobre 2024), recante il regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 6, dlgs 219/2016, a dare il via libera allo strumento, che raccoglie e organizza in forma digitale tutti i documenti rilevanti per ciascuna impresa registrata, semplificandone l’accesso. Si tratta quindi di uno strumento innovativo finalizzato a semplificare gli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa, basato sull’interscambio digitale di informazioni, atti e documenti relativi all’azienda tra le Camere di commercio e gli Sportelli unici delle attività produttive (Suap). Il fascicolo consente, per esempio, di verificare se un’impresa è iscritta al registro delle imprese, di richiedere una “visura di lavoro” che contiene le informazioni relative alle pratiche che si stanno istruendo, di comunicare alla Cciaa gli estremi di una pratica e il relativo esito, di inoltrare al fascicolo la documentazione relativa alla pratica, e così via. La ricerca del documento del fascicolo si può attivare sempre tramite il codice fiscale dell’impresa indicando il riferimento al numero di protocollo e la causale relativa alla consultazione richiesta. Oltre ad avere l’obiettivo di facilitare la ricerca dei documenti valutati, verificati e resi di valore legale dalla p.a. relativi alla singola impresa, il fascicolo informatico è agganciato al principio “once only” (“solo una volta” o una tantum) sancito dall’Ue. Si tratta di un principio di trasparenza e di semplificazione dei rapporti tra p.a. e cittadini/imprenditori secondo il quale ogni volta che questi soggetti forniscono un’informazione che li riguarda alla stessa p.a., la medesima informazione non deve essere più richiesta perché già detenuta. Le disposizioni del decreto sono operative dal 9 novembre 2024. Entro il 26 novembre 2025 si attende un decreto ministeriale sulle specifiche tecniche di alimentazione e gestione dei documenti affidati al Suap. Il Fascicolo informatico. Per l’efficiente funzionamento del fascicolo occorre che venga assicurata la circolarità informativa costante tra il registro imprese/Rea gestito dalle Cciaa, che pubblica tutti i dati anagrafici, societari e storici delle imprese italiane, e gli archivi degli Suap che trattano invece tutte le informazioni relative alle autorizzazioni all’avvio e all’esercizio delle attività economiche. L’interscambio informativo fra Suap e registro imprese (servizio Su.ri) può essere svolto attraverso l’utilizzo di funzioni di cooperazione applicativa oppure tramite un servizio web di questo portale, che consente al Suap di: – inserire, ai fini della comunicazione al Rea, le pratiche che sono arrivate al comune attraverso i propri strumenti di front-office; – verificare se un’impresa è iscritta o meno al registro imprese; – consultare l’archivio delle Scia pervenute attraverso il flusso contestuale a ComUnica; – ottenere la visura camerale di lavoro riferita all’impresa che ha presentato una pratica in istruttoria; – inserire, ai fini della comunicazione al Rea, gli esiti relativi a ciascuna pratica e la relativa documentazione; – interrogare l’archivio delle pratiche comunicate al registro imprese. Il contenuto del fascicolo. Il fascicolo informatico d’impresa contiene tutti i documenti riguardanti i rapporti che l’impresa detiene con la pubblica amministrazione per lo svolgimento della sua attività. Per esempio, per quanto concerne gli impianti produttivi aziendali il sistema elenca i Comuni in cui si trovano gli insediamenti produttivi presenti nel fascicolo dell’impresa ordinandoli alfabeticamente per regione/provincia/comune. Riguardo alla parte tecnica progettuale la documentazione può comprendere la planimetria del sito, la relazione tecnica, la scheda tecnica nonché autorizzazioni, permessi e autocertificazioni. La Scia può riferirsi alla richiesta di aggiornamento della registrazione igienico sanitaria, alla comunicazione di cessazione dell’esercizio di commercio al dettaglio di vicinato. Vi possono essere inoltre documenti che riguardano l’ampliamento della superficie di vendita già autorizzata e attivata, l’ampliamento della superficie totale di vendita in activity di commercio al dettaglio in grande struttura di vendita nel rispetto dei regolamenti regionali, e così via. Per quanto riguarda l’iscrizione ad albi e registri la documentazione inerente potrebbe essere quella relativa all’eventuale iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali (con data comunicazione, fonte, procedimento, ecc.). Il principio “once only”. È un concetto di e-government che mira a garantire che i cittadini, le istituzioni e le aziende devono fornire determinate informazioni standard alle autorità e alle amministrazioni solo una volta. Le p.a. sono pertanto autorizzate a riutilizzare e scambiare tali dati tra loro le quali non dovranno più chiedere ai cittadini le informazioni che altri enti conoscono già: con l’utilizzo di interoperabilità potranno, con l’autorizzazione della persona interessata, condividerle tra loro in modo semplice e veloce. La Piattaforma digitale nazionale dati. Per attuare il principio del “once only” è necessario che ogni processo sia quanto più semplice possibile, e la sua gestione supportata dall’interoperabilità tra le diverse banche dati pubbliche attraverso al Piattaforma; è il progetto previsto dal Pnrr, curato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio dei ministri.

Articolo integrale pubblicato su ItaliaOggi Sette del 4 novembre 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)

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NCC: come compilare il foglio di servizio elettronico https://www.ufficiocommercio.it/ncc-nuovo-decreto-sul-foglio-di-servizio-elettronico/ https://www.ufficiocommercio.it/ncc-nuovo-decreto-sul-foglio-di-servizio-elettronico/#respond Mon, 04 Nov 2024 09:01:19 +0000 https://www.ufficiocommercio.it/?p=45008

Indice

Decreto interministeriale 16 ottobre 2024, n. 226


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il decreto interministeriale 16 ottobre 2024, n. 226, che disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all’articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche.

La norma stabilisce le specifiche tecniche per l’applicazione informatica e impone nuovi obblighi ai vettori NCC per assicurare tracciabilità e controllo.

Sono introdotti codici identificativi univoci per committenti, permettendo maggiore sicurezza e trasparenza, con sanzioni previste per l’inadempimento.

Compilazione e obblighi di tenuta del foglio di servizio


Il decreto stabilisce che il foglio di servizio deve essere redatto elettronicamente, tramite un’applicazione telematica gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ogni foglio è identificato da un codice alfanumerico univoco che consente di rintracciare dati relativi al committente e al contratto.

Il vettore NCC è tenuto a registrare ogni prenotazione creando una bozza del foglio di servizio, completando la compilazione solo una volta concluso il servizio.

Gli obblighi si estendono anche alla conservazione per tre anni dei fogli di servizio e dei dati collegati, per garantire la possibilità di controlli retroattivi.

Strumenti di controllo e verifiche


Il decreto impone che il foglio di servizio sia sempre disponibile in formato digitale, pronto per essere esibito su richiesta delle autorità di controllo.

L’applicazione informatica, oltre a generare e archiviare i fogli di servizio, registra le variazioni e gli annullamenti, garantendo la trasparenza e prevenendo manovre elusive.

In caso di malfunzionamento dell’applicazione, è consentita la compilazione temporanea di un foglio cartaceo.

Gli enti preposti al controllo, inclusi i comuni e il CED (Centro Elaborazione Dati) del Ministero, hanno accesso gratuito ai dati per le verifiche necessarie, assicurando che l’attività si svolga nel rispetto della normativa vigente.

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Legge di Bilancio 2025:  dossier del servizio studi di Camera e Senato https://www.ufficiocommercio.it/legge-di-bilancio-2025-dossier-del-servizio-studi-di-camera-e-senato/ https://www.ufficiocommercio.it/legge-di-bilancio-2025-dossier-del-servizio-studi-di-camera-e-senato/#respond Mon, 04 Nov 2024 04:29:00 +0000 https://www.ufficiocommercio.it/?p=45018

Pubblichiamo il dossier del Servizio Studi di Camera e Senato recante “LEGGE DI BILANCIO 2025
A.C. 2112-bis”.

Legge di bilancio 2025 – Volume I – Articoli 1-80
Legge di bilancio 2025 – Volume II – Articoli 81-144

Il dossier contiene le schede di lettura del provvedimento.

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UC Channel: la semplificazione dei controlli sulle attività economiche https://www.ufficiocommercio.it/uc-channel-la-semplificazione-dei-controlli-sulle-attivita-economiche/ https://www.ufficiocommercio.it/uc-channel-la-semplificazione-dei-controlli-sulle-attivita-economiche/#respond Mon, 04 Nov 2024 00:50:00 +0000 https://www.ufficiocommercio.it/?p=44115

Mercoledì 6 novembre 2024 dalle ore 10 alle 11:30 si terrà il nuovo webinar in diretta di Ufficio Commercio Channel a cura di Miranda Corradi dal titolo: La semplificazione dei controlli sulle attività economiche: gli effetti del D.lgs n. 103/2024.

Di cosa parleremo


Lo scorso 2 agosto 2024 è entrato in vigore il D. Lgs n. 103 del 12 luglio 2024, intitolato “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n. 118” con l’obiettivo di semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche.

Le Pubbliche Amministrazioni, oltre a censire i controlli di loro competenza in base alle disposizioni vigenti, devono ora rimodulare il loro operato in funzione delle previsioni del nuovo provvedimento, la cui attuazione richiede una collaborazione ancora più importante tra Polizia Locale e il SUAP comunale. Tale collaborazione è necessaria per garantire, oltre all’attuazione dei censimenti e delle ricognizioni previste, anche l’efficacia dei controlli, secondo i principi enunciati dal decreto.

Il corso, attraverso l’analisi dettagliata del testo normativo, analizza gli aspetti innovativi, le criticità e le possibili soluzioni interpretative, in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri competenti nelle varie materie interessate.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

Il programma


Analisi del D. Lgs n. 103 del 12 luglio 2024
• L’ambito di applicazione, esclusioni ed abrogazioni.
• Il censimento dei controlli di competenza delle varie Pubbliche Amministrazioni e tempistiche per la
pubblicazione sui loro siti istituzionali dell’elenco degli obblighi e degli adempimenti che le attività economiche devono rispettare.
• La ricognizione dei controlli effettuati nell’ultimo triennio ed elaborazione del quadro di sintesi per individuare aree di sovrapposizione e duplicazione.
• Il sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria e i suoi effetti sull’attività di controllo:
– gli ambiti di riferimento, norme tecniche e parametri per definire un livello di rischio basso a cui
associare un Report certificativo;
– la modalità di rilascio del Report;
– il ruolo degli organismi di certificazione.
• L’utilizzo del fascicolo informatico d’impresa per l’attività di controllo.
• Il divieto di chiedere all’impresa documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o
comunque già in possesso dell’Amministrazione controllante: le conseguenze in caso di violazioni.
• I principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche: il ruolo delle FAQ e linee guida per agevolare e promuovere la comprensione ed il rispetto delle norme.
• L’interpello.
• La programmazione dei controlli e casi in cui è prevista la loro immediata effettuazione.
• La periodicità dei controlli e tutela delle attività controllate.
• La diffida amministrativa: definizione, applicabilità, problematiche interpretative ed attuative.
• Le ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei dati personali: formazione del personale,
interoperabilità dei sistemi informatici e sviluppo delle soluzioni tecnologiche utilizzate per i controlli.

Il docente


Miranda Corradi, Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di legislazione commerciale

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FORMATO CARTACEO + ILIBRO

Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive

Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.

Saverio Linguanti | Maggioli Editore 2024

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Mattarella sulle agenzie di rating: l’Italia non è seconda a nessuno https://www.ufficiocommercio.it/mattarella-sulle-agenzie-di-rating-litalia-non-e-seconda-a-nessuno/ https://www.ufficiocommercio.it/mattarella-sulle-agenzie-di-rating-litalia-non-e-seconda-a-nessuno/#respond Thu, 31 Oct 2024 08:50:07 +0000 https://www.ufficiocommercio.it/?p=44974

di Lina Palmerini (da Il Sole 24 Ore)

«L’Italia non è seconda ad alcuno se – dato del 2021 – si registravano, nelle fabbriche, 13,4 robot ogni mille addetti, rispetto ai 12,6 in Germania e ai 9,2 della Francia». Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, definendo «irragionevole» che le agenzie di rating non riconoscano i progressi dell’Italia in economia e nella posizione creditoria con l’estero. -a pagina 13 Non poteva esserci occasione migliore della cerimonia di premiazione dei Cavalieri del lavoro e Alfieri per guardare l’Italia dal verso dell’economia. «L’Italia è tornata a crescere e, negli ultimi cinque anni, più di Francia e Germania». È vero, ieri le prime stime dell’ultimo trimestre danno una frenata, ma il discorso del capo dello Stato guarda complessivamente alla “salute economica” nazionale, ai dati sull’occupazione, anche quella stabile, e soprattutto quel «balzo» sulle esportazioni. Cita i dati di Bankitalia per raccontare che la «posizione netta sull’estero, a giugno, era creditoria per circa 225 miliardi di euro. Una dimensione enorme: il 10,5% del Pil». E qui arriva una critica a chi non continua a non accorgersene. «Irragionevole che non venga notato dalle agenzie di rating nel valutare prospettive e affidabilità dell’economia italiana». Fatto il quadro di quella che chiama «una posizione patrimoniale», assegna i meriti e lo fa guardando in particolare al mondo delle imprese, mentre richiama la politica a colmare ritardi, come vedremo più avanti. Insomma, non c’è dubbio che il capo dello Stato consideri gli imprenditori i veri motori di questa vitalità. «Il merito è delle imprese, insieme alle lavoratici e ai lavoratori». E pure la visione in cui si muovono è quella condivisa da Mattarella. Quella cioè di respingere posizioni protezionistiche, dirigiste e «muoversi sulla scelta europeista» che ci fa affacciare su un mercato di 450 milioni di persone. «Bisogna integrare meglio l’economia europea, con l’unione bancaria, con una politica comune di bilancio, con investimenti per l’innovazione, affrontando i temi fiscali» e le imprese – dice – «ne sono consapevoli». Anche per questa ragione ritiene siano «una frontiera dell’Italia di domani» come pure su un altro tema, quello dell’immigrazione. «Il lavoro è strumento possente di integrazione e penso ai tanti immigrati e alle necessità del mondo produttivo: loro possono recare consistenza su questo terreno, spesso preda di paure irrazionali e di eccitate fobie». Come si diceva prima, alle istituzioni tocca invece un richiamo a «colmare ritardi accumulati nel tempo: a cominciare dalla produttività, dal funzionamento della pubblica amministrazione, dalle riforme necessarie per far crescere le opportunità». Insomma, elenca tutti i freni all’attività economica e in questo contesto non poteva mancare una sollecitazione sul Pnrr affinché l’occasione sia colta «in pieno». Una sollecitazione tanto più dovuta a fronte di un mondo dell’imprenditoria che si dimostra al passo. «L’Italia non è seconda a nessuna» visto che nel 2023, nelle fabbriche si trovavano 13,4 robot ogni mille addetti, rispetto ai 12,6 in Germania e ai 9,2 della Francia. Insomma, grandi riconoscimenti ma anche l’incoraggiamento a declinare lo sviluppo nel senso della sostenibilità, non solo ambientale ma sociale. «Una migliore qualità dello sviluppo consolida il progresso del nostro modello sociale. E del modello democratico». Nel suo intervento cita due volte il presidente del Cavalieri del lavoro Sella quando dice che «principi democratici e progresso economico si tengono uniti, come ha insegnato Einaudi». E allora quel «non creare fratture sociali», entra come un comandamento soprattutto sul fronte della «formazione e lavoro e per ciò che riguarda la sicurezza». Un tema che sta particolarmente a cuore a Mattarella che considera come «generare ricchezza sia funzione sociale, supporto alla democrazia, alla coesione». Tra le 5 donne premiate, c’era Marina Berlusconi, che ha dedicato l’onorificenza a suo padre Silvio, e Lucia Aleotti, altra donna di un’impresa di spicco come Menarini di cui è azionista e membro del board, che si è detta «emozionata e orgogliosa». Ma accanto a loro c’erano gli Alfieri, ragazzi premiati per le eccellenze raggiunte nei loro studi. E per Mattarella è il momento di guardare la parte più al buio del Paese. Ritiene infatti «singolare» che nonostante l’inverno demografico ci sia «un più lento, e sovente più arduo, inserimento nella società, nel mondo del lavoro» dei giovani.
Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 31 ottobre 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)

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Taglio al cuneo fiscale, in busta paga vantaggi fino a mille euro annui https://www.ufficiocommercio.it/44970-2/ https://www.ufficiocommercio.it/44970-2/#respond Thu, 31 Oct 2024 08:44:20 +0000 https://www.ufficiocommercio.it/?p=44970

di ENZO DE FUSCO (dal Sole 24 Ore)

Dal 2025 incremento in busta paga fino a mille euro netti l’anno per chi ha retribuzioni fino a 35mila euro. Premiati anche i dipendenti con stipendio annuo da 36mila a 44mila euro. Sempre dal prossimo anno sono da considerare strutturali per le persone fisiche sia il taglio del cuneo fiscale, sia la tassazione con tre aliquote di imposta e tre scaglioni di reddito già introdotta, per il solo anno 2024, dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 216/2023. Sono queste alcune delle novità fiscali contenute nell’articolo 2 della legge di bilancio 2025. Oltre alla modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote di imposta, la norma considera definitiva l’ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene quindi parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. Il taglio del cuneo non trova più applicazione sulla quota contributiva a carico del lavoratore dipendente ma cambia pelle e si sdoppia. Vediamo come.

Fino a 20mila euro. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro in luogo della minore trattenuta contributiva è riconosciuta una somma calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell’ammontare del medesimo reddito di categoria. In particolare, se il reddito di lavoro dipendente:
non supera 8.500 euro, si applica la percentuale del 7,1 per cento;
supera 8.500 euro ma non supera 15mila euro, si applica la percentuale del 5,3 per cento;
supera 15mila euro, si applica la percentuale del 4,8 per cento.
La somma non concorre a formare il reddito e ragionevolmente non costituisce base imponibile contributiva.

Tra 20mila e 40mila euro. Se, invece, il reddito complessivo supera 20mila euro ma non 40mila euro, è riconosciuta una detrazione, da rapportare al periodo di lavoro, di importo variabile a seconda dell’ammontare del reddito complessivo del lavoratore. In particolare, la norma prevede che, se il reddito complessivo non supera 32mila euro, la detrazione è fissa ed è pari a mille euro. Se il reddito complessivo supera 32mila euro, spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito, che si azzera per i soggetti con reddito pari a 40mila euro. Il risultato di questo cambio di impostazione nel calcolo porta come conseguenza che fino a 32mila euro di reddito dal 2025 si procede in piena continuità con il passato. Al contrario per chi guadagna di più (e fino a 44mila euro di retribuzione) si registra un vantaggio che può arrivare fino a poco meno di mille euro.

L’erogazione sulle retribuzioni è in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore.
Qualora in sede di conguaglio risulti che i benefici non spettano, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui l’importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Il sostituto di imposta che riconosce le somme ai lavoratori con reddito complessivo fino a 20mila euro matura un credito che può compensare in F24.
Per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente è necessario tener conto anche della quota esente del reddito agevolato in base alle disposizioni che favoriscono il rientro di lavoratori in Italia. Inoltre, si deve tenere conto che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

L’impatto sui conti pubblici. L’effetto complessivo annuo sui conti pubblici è pari a 12.971,8 milioni di euro l’anno, da ripartire tra l’effetto di maggiore spesa del bonus e la minore entrata di cui all’ulteriore detrazione sul reddito da lavoro dipendente compreso dell’addizionale regionale e comunale.

Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 30 ottobre 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)

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I limiti tra locazione breve e attività turistico-ricettiva in presenza di inquinamento acustico https://www.ufficiocommercio.it/i-limiti-tra-locazione-breve-e-attivita-ricettiva-turistico-ricreativa-in-presenza-di-inquinamento-acustico/ https://www.ufficiocommercio.it/i-limiti-tra-locazione-breve-e-attivita-ricettiva-turistico-ricreativa-in-presenza-di-inquinamento-acustico/#respond Thu, 31 Oct 2024 08:14:55 +0000 https://www.ufficiocommercio.it/?p=44951

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Sentenza del Consiglio di Stato 2 ottobre 2024 n. 7913

Con sentenza n. 7913 del 2 ottobre 2024, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha chiarito che l’uso di un immobile destinato a locazione turistica breve, ma impiegato per eventi ricreativi in forma sistematica con emissioni acustiche elevate, comporta una modifica di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva con conseguente assoggettamento, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

Eventi ricreativi e destinazione d’uso: i principi della sentenza


La sentenza n. 7913 del Consiglio di Stato è intervenuta in un contesto giuridico complesso, stabilendo un principio fondamentale: un immobile in locazione turistica breve che ospiti regolarmente eventi ricreativi strutturati (con emissioni sonore rilevanti) modifica la sua destinazione d’uso, passando da residenziale a turistico-ricettiva. La decisione evidenzia come il frequente utilizzo di un’abitazione per eventi, con immissioni acustiche che superano gli standard di legge, qualifichi l’immobile come struttura turistico-ricettiva, sottoposta a normativa specifica sull’inquinamento acustico.

Fatti di causa e argomentazioni del Consiglio di Stato


Il caso trae origine dal ricorso presentato da un gruppo di residenti di un quartiere contro una società che, gestendo un immobile per locazioni brevi, aveva progressivamente incrementato l’organizzazione di eventi, creando disagio ambientale e inquinamento acustico. In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso, rilevando che l’attività effettivamente svolta superava i limiti della locazione breve. La società appellante ha sostenuto che l’immobile fosse usato esclusivamente come struttura di locazione breve, negando di aver organizzato attività ricreative permanenti.
Il Consiglio di Stato ha però rilevato, in base a sopralluoghi e verifiche, che gli eventi organizzati superavano la semplice locazione breve e qualificavano l’immobile come una struttura turistico-ricettiva, rendendolo soggetto alle normative sulla rumorosità.

La legge quadro sull’inquinamento acustico


L’aspetto centrale della decisione risiede nell’applicazione della legge quadro n. 447 del 1995 sull’inquinamento acustico, che impone limiti rigorosi sulle emissioni sonore per le strutture ricettive. Nello specifico, l’immobile oggetto del contenzioso non rispettava le soglie previste per le emissioni sonore in contesti residenziali, obbligando il Comune a intervenire. Il Consiglio di Stato ha ribadito che, quando un immobile viene sistematicamente utilizzato per eventi che generano inquinamento acustico, si applicano le norme proprie delle attività ricettive, e non quelle di una semplice locazione breve. Pertanto, tali immobili devono essere regolamentati come strutture turistico-ricettive extralberghiere, con tutti gli obblighi normativi annessi, tra cui quelli relativi alle verifiche di impatto ambientale.

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Eventi di intrattenimento senza licenza https://www.ufficiocommercio.it/eventi-di-intrattenimento-senza-licenza-sanzioni-e-provvedimenti-per-le-attivita-abusive/ https://www.ufficiocommercio.it/eventi-di-intrattenimento-senza-licenza-sanzioni-e-provvedimenti-per-le-attivita-abusive/#respond Thu, 31 Oct 2024 07:54:00 +0000 https://www.ufficiocommercio.it/?p=44977

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Il Caso


La Questura ha eseguito un controllo presso un pub, accertando lo svolgimento di un trattenimento danzante con diffusione sonora, privo di autorizzazione come confermato dal SUAP.
A seguito della violazione, è stata notificata al gestore una sanzione pecuniaria in base all’art. 666 CP. Si chiede quali provvedimenti o sanzioni accessorie debbano essere adottate dal Comune per regolare l’attività.

Soluzione operativa


1. Rilevazione e Inquadramento della Violazione

La mancanza di autorizzazione per l’organizzazione di eventi di intrattenimento pubblico, quali trattenimenti danzanti o con diffusione sonora, costituisce violazione dell’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Tale disposizione stabilisce che attività di spettacolo o intrattenimento, destinate a un pubblico indistinto, richiedono un’apposita licenza. In mancanza, la sanzione prevista dall’art. 666 CP consiste in una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 258 a euro 1.549.

2. Interventi dell’Ufficio Comunale Post-Accertamento

In seguito alla rilevazione della violazione da parte delle autorità di polizia, l’ufficio comunale competente deve attuare i seguenti interventi:
Cessazione Immediata dell’Attività: In base all’art. 666, comma 3, CP, è necessario emettere un provvedimento che imponga la cessazione immediata dell’attività abusivamente esercitata. Tale provvedimento è inteso a bloccare prontamente ogni ulteriore svolgimento di attività di intrattenimento in difetto di licenza.

3. Procedura di Ordinanza di Ingiunzione o Archiviazione

Terminati i termini previsti per la presentazione di eventuali memorie difensive, ossia trascorsi 30 giorni dalla notifica della violazione, l’ufficio comunale deve adottare una delle seguenti decisioni:
Ordinanza di Ingiunzione: Se, a seguito dell’istruttoria, si conferma l’irregolarità, l’ufficio procede con un’ordinanza ingiunzione, determinando l’importo della sanzione in base alla gravità della violazione, entro i limiti dell’importo edittale di cui all’art. 666 CP. Questa decisione tiene conto della specificità della violazione e della sua incidenza in termini di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.
Archiviazione: Qualora emergano elementi che giustifichino la non imputabilità della violazione, si può procedere all’archiviazione del caso, che richiede una documentata motivazione.

4. Riferimenti Normativi e Applicazione delle Sanzioni
La normativa di riferimento, l’art. 68 del TULPS, richiede per l’esercizio di trattenimenti danzanti pubblici un’autorizzazione preventiva. Inoltre, la sanzione prevista dall’art. 666 CP non ammette il pagamento in misura ridotta, quindi l’importo finale, in caso di ordinanza ingiunzione, deve essere determinato dall’ufficio entro il range stabilito, in considerazione della recidiva e della reiterazione della condotta abusiva.

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I Comuni nella Legge di Bilancio 2025: tagli da 3,2 miliardi agli investimenti 2025-2029 https://www.ufficiocommercio.it/i-comuni-nella-legge-di-bilancio-2025-tagli-da-32-miliardi-agli-investimenti-2025-2029/ https://www.ufficiocommercio.it/i-comuni-nella-legge-di-bilancio-2025-tagli-da-32-miliardi-agli-investimenti-2025-2029/#respond Wed, 30 Oct 2024 09:24:28 +0000 https://www.ufficiocommercio.it/?p=44934

di GIANNI TROVATI (dal Sole 24 Ore)

Ai sindaci dei 7.330 Comuni che fra Regioni ordinarie, Sicilia e Sardegna devono fare i conti direttamente con le richieste della Manovra, la legge di Bilancio offre un aspetto a due facce. La prima, tutto sommato più gentile rispetto ad alcune pessimistiche previsioni della vigilia, è quella del «contributo alla finanza pubblica», cioè dell’aiuto che anche gli Enti locali devono dare allo sforzo complessivo di correzione dei conti scritto nel Piano di bilancio strutturale. Si tratta dell’equivalente locale della spending review, che però per i Comuni non si traduce in un taglio di fondi ma in un obbligo di accantonamento di risorse che l’anno dopo possono essere utilizzate per investimenti oppure a riduzione del disavanzo: le cifre, si diceva, partono leggere e chiedono di accantonare 130 milioni nel 2025, 260 milioni annui nel 2026-28 e 440 milioni nel 2029. Totale: 1,35 miliardi in cinque anni, a cui si affiancano i 150 milioni (10 nel 2025, 30 all’anno nel 2026-28e 50 nel 2029)a carico di Province e Città metropolitane. Non sono somme trascurabili, perché si aggiungono all’assegno da 1,25 miliardi (200 milioni all’anno ai Comuni, 50 a Province e Città per cinque anni) già imposto dalla Legge di Bilancio dell’anno scorso con quel meccanismo che ha suscitato parecchie polemiche parametrando i tagli anche ai fondi PNRR e perché colpiscono una spesa corrente già messa parecchio in affanno dall’aumento di costi per energia, welfare locale e contratti dei dipendenti. Ma non sono nemmeno drammatiche, tanto più che sono almeno parzialmente compensate da aiuti come i 100 milioni all’anno (fino al 2027, almeno per ora) destinati ai Comuni per la gestione dei minori in affidamento o ai 50 milioni all’anno (fino al 2030) per Province e Città.
Ma come ogni medaglia, anche quella della manovra per gli Enti locali ha appunto due facce. E il secondo volto, un po’ più criptico per la formulazione delle norme puntellate da rimandi a vecchi articoli, commie autorizzazioni di spesa, è quello che investe le cifre più consistenti; e che rappresenta quindi il cuore vero del «contributo» delle amministrazioni locali ai saldi di finanza pubblica. Qui la Legge di Bilancio lavora di forbice, e taglia su base pluriennale una serie di fondi destinati a singoli filoni specifici di investimento. Cento milioni di qua, duecento di là e trecento da un’altra parte, il totale dei tagli fra 2025 e 2029 arriva a cumulare 3,195 miliardi: cifra, questa sì, ragguardevole. Che va peraltro in senso opposto al rifinanziamento del fondo centrale per gli investimenti, gestito dal Mef, che riceverà 3,5 miliardi nel 2027,2 nel 2028,1 nel 2029e 2,5 all’anno dal 2030 al 2036. Ma che cosa finisce sotto le lame di questa ricentralizzazione degli investimenti? Al fondo per la progettazione delle opere pubbliche, molto alimentato solo pochi mesi fa, vengono tolti 200 milioni per il 2025 e altri 100 all’anno per il 2026-2029, in un definanziamento che quindi in complesso vale 600 milioni. La stessa cifra, a colpi di 200 milioni all’anno fra 2027 e 2029, viene presa dai fondi per la rigenerazione urbana, filone già al centro di una girandola di coperture dopo l’uscita dal PNRR e il rientro fra i fondi di finanziamento domestici.
Nello stesso periodo scompariranno 639,6 milioni dei fondi per investimenti comunali veicolati dalle Regioni, nati nel 2019, altri 400 milioni negli ultimi due anni del quinquennio saranno cancellati per le «medie opere» dei Comuni, mentre quelle «piccole» pagano un dazio da 140 milioni. L’intensità dei tagli, insomma, cresce nel tempo, e passa dai 350,4 milioni del 2025 agli 1,142 miliardi del 2029; proprio come accade al «contributo alla finanza pubblica» vero e proprio, che nel 2029 porta dunque la richiesta complessiva a 1,5 miliardi. Scorrendo l’elenco dei fondi definanziati, sembra possibile intuire un doppio criterio alla base della scelta di cosa sacrificare. Alcune voci, come le risorse gestite dalle Regionie vincolate agli investimenti comunali, hanno mostrato nel tempo più di un inciampo gestionale, come accade sempre quando si mettono in gioco sullo stesso terreno più livelli di Governo. Altre, come i contributi alla progettazione, sembrano invece pagare pegno al calendario, che non prevedeva molte altre risorse da tagliare negli anni più vicini per garantire gli obiettivi dei saldi di finanza pubblica. Resta il fatto che gli investimenti comunali sono in crescita netta, nei primi nove mesi dell’anno hanno registrato un altro +30% rispetto ai 16,3 miliardi realizzati nel 2023 (+41,7% sul 2022) e potrebbero trovare nuova spinta proprio nel meccanismo degli accantonamenti. A patto però che tutto l’impianto della finanza locale, compresa la spesa corrente, regga l’urto delle nuove richieste.
Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 30 ottobre 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)

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Dehors e sicurezza urbana: il Consiglio di Stato conferma il potere regolamentare dei Comuni https://www.ufficiocommercio.it/dehors-e-sicurezza-urbana-il-consiglio-di-stato-conferma-il-potere-regolamentare-dei-comuni/ https://www.ufficiocommercio.it/dehors-e-sicurezza-urbana-il-consiglio-di-stato-conferma-il-potere-regolamentare-dei-comuni/#respond Wed, 30 Oct 2024 08:59:32 +0000 https://www.ufficiocommercio.it/?p=44924

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Potere regolamentare dei Comuni e sicurezza urbana


Con la sentenza n. 8474/2024, il Consiglio di Stato affronta il delicato equilibrio tra esigenze di sviluppo commerciale e rispetto delle prescrizioni paesaggistiche nelle aree urbane.

Nel caso specifico, un Comune ha adottato un regolamento per la gestione dell’occupazione del suolo pubblico, con una particolare attenzione alla sicurezza urbana e alla vivibilità degli spazi. La società appellante, operante nel settore della ristorazione, ha contestato il regolamento, ritenendo che esso andasse oltre le competenze comunali in materia edilizia e paesaggistica, violando i diritti dei concessionari e degli esercenti attuali.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia respinto le istanze dell’appellante, riaffermando il principio per cui i Comuni hanno facoltà di disciplinare gli spazi urbani con dehors sia per esigenze estetiche sia per ragioni di sicurezza e qualità urbana. La Corte ha specificato che il regolamento comunale non interferisce con i titoli autorizzativi già rilasciati, ma ne richiede un semplice adeguamento per il rispetto delle nuove normative, senza che questo determini la revoca o l’invalidazione delle concessioni esistenti. In tal senso, la regolamentazione comunale si configura come uno strumento di pianificazione che rientra pienamente nelle competenze delle amministrazioni locali.

Dehors e paesaggio: l’interpretazione del Consiglio di Stato


Nel motivare il rigetto dell’appello, il Consiglio di Stato ha ribadito che la regolamentazione comunale deve contemperare due esigenze fondamentali: da un lato, favorire la fruizione del suolo pubblico e delle aree pubbliche per la somministrazione all’aperto e, dall’altro, garantire la tutela paesaggistica e il rispetto delle prescrizioni normative applicabili. Nel caso delle cosiddette “zone bianche”, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il regolamento richiede un iter di autorizzazione paesaggistica più rigoroso, in linea con le direttive della Soprintendenza.

Il Comune ha quindi articolato il proprio regolamento in diverse zone, ognuna con requisiti specifici per l’installazione di dehors, ad esempio differenziando le tipologie di struttura consentite nelle aree di pregio storico e architettonico (zona gialla) rispetto ad altre meno vincolate. Tale impostazione è stata interpretata come una modalità corretta di gestione delle aree urbane da parte del Consiglio di Stato, che ha sottolineato come l’introduzione di regolamentazioni specifiche per dehors si inserisca in una visione moderna della sicurezza urbana, intesa non solo come tutela dell’ordine pubblico, ma anche come un miglioramento complessivo della vivibilità e del decoro della città.

Giurisprudenza collegata


La pronuncia richiama e consolida un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in linea con quanto stabilito, tra gli altri, dalla sentenza n. 1489 del 2023 del Consiglio di Stato, che ha confermato il ruolo dei Comuni nella regolamentazione delle occupazioni del suolo pubblico, in un’ottica di pianificazione urbana integrata. Tale giurisprudenza riconosce alle amministrazioni locali non solo un potere di controllo, ma anche un potere regolamentare pianificatorio, legittimando il Comune a disciplinare sia i requisiti estetici che le modalità di installazione delle strutture temporanee, come i dehors, in risposta alle esigenze del contesto urbano.

Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che i regolamenti comunali adottati in materia di dehors, pur interferendo con titoli concessori precedentemente rilasciati, non pregiudicano i diritti dei titolari delle concessioni demaniali, poiché finalizzati all’attuazione di un disegno regolamentare generale volto al miglioramento degli spazi pubblici.

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