{"id":65954,"date":"2024-10-25T09:35:06","date_gmt":"2024-10-25T07:35:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/?p=65954"},"modified":"2024-10-25T11:17:35","modified_gmt":"2024-10-25T09:17:35","slug":"nuove-regole-per-il-riconoscimento-della-cittadinanza-italiana-jure-sanguinis-e-iscrizione-anagrafica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/nuove-regole-per-il-riconoscimento-della-cittadinanza-italiana-jure-sanguinis-e-iscrizione-anagrafica\/","title":{"rendered":"Nuove regole per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e iscrizione anagrafica"},"content":{"rendered":"
\n Il Ministero dell’Interno, tramite la Direzione centrale per i servizi demografici, ha emanato la circolare n. 77<\/a><\/strong> del 24 settembre 2024, indirizzata alle Prefetture e ai Comuni italiani, riguardante il procedimento di iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani che richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis<\/strong>.\n <\/p>\n <\/div>\n\n \n Le Autorit\u00e0 Consolari italiane hanno riportato un incremento significativo di richieste da parte dei Comuni italiani, spesso di piccole dimensioni, per l’attestazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana, necessaria per il riconoscimento iure sanguinis. Questa situazione ha destato sospetti di irregolarit\u00e0, nonch\u00e9 la segnalazione di procedimenti penali pendenti legati a comportamenti illeciti. La circolare sottolinea il rischio che queste richieste possano derivare da un utilizzo improprio del riconoscimento della cittadinanza<\/strong> da parte di individui che dichiarano falsamente la propria residenza in Italia solo per ottenere benefici legati allo status civitatis<\/em>.\n <\/p>\n <\/div>\n\n \n Il Ministero dell’Interno ha gi\u00e0 emanato diverse circolari sul tema, tra cui la n. 23 del 1\u00b0 marzo 2023<\/a>, che richiamava i Comuni alla necessit\u00e0 di eseguire ispezioni regolari<\/strong>, come previsto dall’art. 52 del d.P.R. n. 223\/1989<\/a>, per verificare la veridicit\u00e0 delle dichiarazioni di residenza<\/strong> dei richiedenti. La circolare n. 77 ribadisce con forza questa necessit\u00e0, sottolineando l’importanza di controllare la presenza effettiva del richiedente presso l’indirizzo dichiarato all\u2019ufficio anagrafe in fase di presentazione dell\u2019istanza di cittadinanza italiana. \n Un ulteriore punto centrale della circolare \u00e8 l’importanza di assicurarsi che i richiedenti siano in possesso di un valido permesso di soggiorno<\/strong>, qualora siano cittadini stranieri. La normativa prevede che i richiedenti che non siano cittadini dell’Unione Europea possano soggiornare regolarmente in Italia per un massimo di tre mesi, o per il periodo stabilito dal loro visto di ingresso. Trascorso questo periodo, \u00e8 necessario che essi richiedano il permesso di soggiorno per l’acquisizione della cittadinanza italiana, come previsto dall\u2019art. 11 del d.P.R. n. 394\/1999<\/a>.\n <\/p>\n <\/div>\n\n \n Il Ministero invita le Amministrazioni comunali ad agire con la massima attenzione e diligenza, richiedendo ai richiedenti la presentazione della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno<\/strong>, oltre a effettuare regolari controlli sulla loro permanenza effettiva sul territorio nazionale<\/strong>. La circolare esorta inoltre i Prefetti a sensibilizzare i Sindaci affinch\u00e9 vigilino sull’esatto adempimento delle norme, per evitare che irregolarit\u00e0 o abusi possano compromettere l’integrit\u00e0 del processo di riconoscimento della cittadinanza.\n <\/p>\n \n\n \n La Prefettura UTG di Avellino attraverso la circolare del 23 ottobre prot. n. 91532<\/a><\/strong> ha ritenuto opportuno rappresentare, alla luce dei quesiti pervenuti in materia anche dai Comuni, le nuove linee interpretative dettate da recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che di seguito si riportano:Problematiche rilevate<\/h2>\n
Necessit\u00e0 di controlli stringenti<\/h2>\n
Tale verifica \u00e8 essenziale poich\u00e9 la competenza del Comune nel riconoscimento della cittadinanza si fonda proprio sulla permanenza fisica del richiedente nel territorio italiano.\n <\/p>\n <\/div>\n\nAspetti legati al soggiorno e ai permessi di soggiorno<\/h2>\n
Richiesta di collaborazione e vigilanza<\/h2>\n
\n
Cosa cambia con le sentenze della Corte di Cassazione 2024<\/h2>\n
– Rapporti tra articoli della legge n. 555\/1912 e continuit\u00e0 della cittadinanza<\/strong>
Il primo punto affrontato dalla circolare \u00e8 il rapporto tra l’art. 7<\/a> e l’art. 12<\/a> della legge n. 555 del 1912<\/strong>. Tale legge prevedeva la possibilit\u00e0 di riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis anche ai discendenti di cittadini italiani che abbiano acquisito un’altra cittadinanza per nascita (iure soli) in un paese estero. Tuttavia, la Suprema Corte ha recentemente specificato che la cittadinanza non pu\u00f2 essere trasmessa se, durante la minore et\u00e0 del figlio, il genitore rinuncia volontariamente alla cittadinanza italiana. Ci\u00f2 interrompe la linea di trasmissione della cittadinanza ai discendenti, a meno che il genitore stesso non la riacquisti. (Cass. civ., Sez. I, ord., n. 454\/2024<\/a><\/strong> e n. 17161\/2023<\/a><\/strong>).
– Possesso continuo dello stato di figlio e prove documentali<\/strong>
La circolare precisa anche le modalit\u00e0 di riconoscimento del possesso continuo dello stato di figlio. La Corte di Cassazione con sentenza n. 14194 del 22 maggio 2024<\/a><\/strong> ha stabilito che, in assenza di un atto di nascita dell’avo italiano, si pu\u00f2 comunque attestare la continuit\u00e0 della cittadinanza tramite prove del possesso di stato, ovvero dimostrazioni di effettivi legami tra l’avo e il discendente richiedente.
– Decorrenza della cittadinanza per riconoscimenti postumi<\/strong>
Un altro aspetto rilevante riguarda la decorrenza della cittadinanza per coloro che vengono riconosciuti come figli di cittadini italiani durante la maggiore et\u00e0. La Corte di Cassazione con sentenza n. 5518\/2024<\/a><\/strong> ha stabilito che, anche in tali casi, il riconoscimento della cittadinanza italiana ha decorrenza dalla nascita, purch\u00e9 il figlio abbia effettuato l’elezione di cittadinanza entro i termini previsti dalla legge.\n <\/p>\n \n\n