{"id":54029,"date":"2024-07-10T09:14:37","date_gmt":"2024-07-10T07:14:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/il-cognome-a-seguito-del-riconoscimento-iure-sanguinis-da-parte-dellufficiale-di-stato-civile-e-del-console\/"},"modified":"2024-10-02T15:10:13","modified_gmt":"2024-10-02T13:10:13","slug":"il-cognome-a-seguito-del-riconoscimento-iure-sanguinis-da-parte-dellufficiale-di-stato-civile-e-del-console","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/il-cognome-a-seguito-del-riconoscimento-iure-sanguinis-da-parte-dellufficiale-di-stato-civile-e-del-console\/","title":{"rendered":"Il cognome a seguito del riconoscimento iure sanguinis da parte dell\u2019ufficiale di stato civile e del Console"},"content":{"rendered":"\n
Il cognome dopo il riconoscimento iure sanguinis<\/em><\/strong><\/p>\n A partire dal momento in cui l’ufficiale di stato civile o il Console riconosce il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, sorge la questione del cognome spettante al cittadino italiano. Durante la trascrizione degli atti di stato civile del richiedente, \u00e8 fondamentale rispettare le generalit\u00e0 riportate negli atti trascritti. Casi di sola cittadinanza italiana<\/strong><\/p>\n Per chi possiede solo la cittadinanza italiana, l’art. 98, comma 2 si applica integralmente. Questo vale anche per chi acquista la cittadinanza italiana perdendo quella d’origine. In tali casi, il cognome spettante \u00e8 soggetto esclusivamente alla disciplina giuridica italiana, necessitando di una correzione ex lege se il cognome attribuito all’estero non rispetta la normativa italiana.<\/p>\n Casi di doppia cittadinanza<\/strong><\/p>\n Per chi alla nascita ha acquisito anche altre cittadinanze, le generalit\u00e0 risultanti dall’atto di nascita devono essere rispettate. L’ufficiale di stato civile trascriver\u00e0 l’atto di nascita senza apportare variazioni al cognome originario. Tuttavia, l’interessato pu\u00f2 richiedere l’applicazione della normativa italiana e la conseguente correzione del cognome secondo la nostra legge.<\/p>\n Problemi nei discendenti<\/strong><\/p>\n Il problema del cognome pu\u00f2 emergere nelle discendenze successive, soprattutto se il cognome cambia per effetto del matrimonio o altre vicende riconosciute all’estero ma non dall’ordinamento italiano. Se il padre, cittadino italiano dalla nascita, ha avuto un cambiamento di generalit\u00e0, il cognome variato del figlio con doppia cittadinanza dovr\u00e0 essere rispettato. La stessa logica vale per la madre.<\/p>\n Non riconoscimento di variazioni amministrative<\/strong><\/p>\n Le variazioni di cognome amministrative o per scelta dell\u2019interessato, come nel caso di matrimonio, non sono riconosciute dall’ordinamento italiano. Un cambiamento di cognome all’estero pu\u00f2 essere riconosciuto efficace in Italia solo se soddisfa le condizioni degli artt. 64 e seguenti della legge 218\/1995. Se la variazione ha carattere amministrativo, sar\u00e0 necessaria una nuova istanza alla competente autorit\u00e0 italiana.<\/p>\n Implicazioni per le donne che cambiano cognome per matrimonio<\/strong><\/p>\n Se una donna modifica il proprio cognome a seguito di matrimonio, non potr\u00e0 mantenere le nuove generalit\u00e0 con un semplice atto amministrativo. In quanto cittadina italiana dalla nascita, dovr\u00e0 assumere il cognome attribuito alla nascita, come stabilito dall’art. 98, comma 2 del d.P.R. 396\/2000. Sul suo atto di matrimonio dovr\u00e0 essere annotato il cognome originale.<\/p>\n Traduzione di cognomi stranieri<\/strong><\/p>\n Il cognome dei discendenti pu\u00f2 variare rispetto a quello dell’avo a causa di errori di trascrizione. Prima di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, \u00e8 possibile rettificare i cognomi tramite provvedimenti giurisdizionali. Tali rettifiche devono essere riconosciute efficaci in Italia ai sensi dell’art. 66 della legge 218\/1995.<\/p>\n Conclusione<\/strong><\/p>\n L’ufficiale di stato civile deve verificare caso per caso la situazione esistente al fine di applicare correttamente le disposizioni sul cognome. Se necessario, deve informare l’interessato delle condizioni per operare una correzione del cognome, permettendogli di agire in sede giudiziaria per tutelare i propri diritti.<\/p>\n Modulistica<\/strong><\/p>\n – Comunicazione all\u2019interessato di variazione del cognome<\/a>
\nPoich\u00e9 l’interessato \u00e8 cittadino italiano dalla nascita, dovr\u00e0 essere identificato con il cognome previsto dall’ordinamento italiano. Se il cognome differisce, si applicher\u00e0 l’art. 98, comma 2 del d.P.R. 396\/2000<\/a>, come indicato nella circolare del Ministero dell\u2019Interno n. 397 del 15 maggio 2008<\/a>. La circolare distingue tra chi possiede solo la cittadinanza italiana e chi, alla nascita, ha acquisito anche altre cittadinanze.<\/p>\n
\n<\/strong>– Comunicazione all\u2019anagrafe di variazione del cognome<\/a><\/strong><\/p>\n\n