{"id":53966,"date":"2024-11-04T07:30:00","date_gmt":"2024-11-04T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/?p=53966"},"modified":"2024-11-04T09:29:24","modified_gmt":"2024-11-04T08:29:24","slug":"elettorale-la-questione-dei-contrassegni-di-lista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/elettorale-la-questione-dei-contrassegni-di-lista\/","title":{"rendered":"Elettorale: la questione dei contrassegni di lista"},"content":{"rendered":"\n
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\n L\u2019art. 33, comma 1, lett. b), del d.P.R. 570\/1960<\/a> autorizza la Sottocommissione elettorale circondariale a ricusare i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in inganno l\u2019elettore. Lo scopo della norma \u00e8 quello di evitare ogni possibile confusione negli elettori che potrebbero essere indotti a votare una lista perch\u00e9 identificato da un determinato contrassegno senza che vi sia la certezza che i relativi candidati appartengano allo stesso movimento politico identificato con quel contrassegno. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 934 del 30 gennaio 2024.\n <\/p>\n <\/div>\n\n

I principi di diritto estratti dalla sentenza<\/h2>\n

\n Normativa applicabile<\/strong>
La questione riguarda l’applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 132 del 1993, relativi alla disciplina dei contrassegni delle liste presentate in occasione delle elezioni comunali.
Ricusazione dei contrassegni<\/strong>
La Sottocommissione elettorale ha il potere di ricusare i contrassegni che siano identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o notoriamente usati da altri partiti, per evitare confusione negli elettori.
Autorizzazione all’uso del contrassegno<\/strong>
Non vi \u00e8 una forma tipizzata per dimostrare l’autorizzazione all’uso del contrassegno. \u00c8 sufficiente che la Sottocommissione elettorale valuti l’idoneit\u00e0 della documentazione presentata, nel rispetto del principio della massima partecipazione alla competizione elettorale.
Disparit\u00e0 di trattamento<\/strong>
Non vi \u00e8 stata disparit\u00e0 di trattamento tra diverse liste, in quanto l’applicazione delle norme \u00e8 stata coerente con le specificit\u00e0 di ciascun caso.
Questi principi delineano il quadro normativo e interpretativo su cui si basa la decisione della Corte.\n <\/p>\n \n\n