{"id":53734,"date":"2024-02-27T12:40:21","date_gmt":"2024-02-27T10:40:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/il-diritto-di-soggiorno-e-liscrizione-anagrafica-del-familiare-del-cittadino-dellunione\/"},"modified":"2024-09-17T11:07:10","modified_gmt":"2024-09-17T09:07:10","slug":"il-diritto-di-soggiorno-e-liscrizione-anagrafica-del-familiare-del-cittadino-dellunione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/il-diritto-di-soggiorno-e-liscrizione-anagrafica-del-familiare-del-cittadino-dellunione\/","title":{"rendered":"Il diritto di soggiorno e l\u2019iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell\u2019Unione"},"content":{"rendered":"\n
Qualsiasi proposta lavorativa che ci costringe ad allontanarci da casa richiede sempre una profonda riflessione. Fra le cose da mettere sul piatto della bilancia una rilevanza decisiva \u00e8 assunta dal fatto di riuscire a mantenere inalterata la prospettiva della propria vita familiare. Il familiare comunitario del cittadino dell\u2019Unione<\/strong><\/p>\n Il familiare, cos\u00ec come individuato sopra, mutua il diritto di soggiorno dal cittadino comunitario che presenta autonomi requisiti di soggiorno in quanto: Il familiare extracomunitario del cittadino dell\u2019Unione<\/strong><\/p>\n L\u2019articolo 7<\/a> del citato decreto legislativo n. 30\/2007 prevede al secondo comma che il diritto di soggiorno \u00e8 esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell’Unione, purch\u00e9 quest\u2019ultimo sia in possesso dei requisiti di soggiorno (in sostanza sia lavoratore o sia in possesso di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione a copertura dei rischi sanitari). Il familiare extracomunitario, trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, richiede alla questura competente per territorio di residenza la \u201ccarta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione\u201d. Gli altri familiari del cittadino dell\u2019Unione\u00a0<\/strong><\/p>\n La direttiva 2004\/38\/CE riconosce un trattamento preferenziale anche agli altri familiari del cittadino dell\u2019Unione, agevolandone l\u2019ingresso e il soggiorno. La finalit\u00e0 \u00e8 quella di preservare le relazioni del cittadino dell\u2019Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare vista sopra. _________<\/p>\n [1]<\/a>\u00a0L\u2019articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) prevede infatti che \u201cal solo fine di assicurare l’effettivit\u00e0 della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole \u00abconiuge\u00bb, \u00abconiugi\u00bb o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonch\u00e9 negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (\u2026)\u201d.<\/p>\n<\/div>\n [2]<\/a>\u00a0La comunicazione del 2 luglio 2009 della Commissione delle Comunit\u00e0 Europee al Parlamento europeo e al Consiglio ha ad oggetto: \u201cGuida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004\/38\/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territorio degli Stati membri\u201d.<\/p>\n<\/div>\n [3]<\/a>\u00a0A seguito dell\u2019entrata in vigore del Regolamento UE 2016\/1191, possono essere prodotti certificati, senza necessit\u00e0 di legalizzazione o di apostille, unitamente ai moduli standard multilingue utilizzati a supporto della traduzione.<\/p>\n<\/div>\n [4]<\/a>\u00a0L\u2019articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 stabilisce che \u201cSenza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: _______<\/p>\n<\/div>\n [1]<\/a> L\u2019articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) prevede infatti che \u201cal solo fine di assicurare l’effettivit\u00e0 della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole \u00abconiuge\u00bb, \u00abconiugi\u00bb o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonch\u00e9 negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (\u2026)\u201d.<\/p>\n [2]<\/a> La comunicazione del 2 luglio 2009 della Commissione delle Comunit\u00e0 Europee al Parlamento europeo e al Consiglio ha ad oggetto: \u201cGuida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004\/38\/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territorio degli Stati membri\u201d.<\/p>\n
\nLa possibilit\u00e0 di spostarci insieme ai nostri cari infatti assicura una maggiore stabilit\u00e0 emotiva e consente di ridurre le incertezze associate al trasferimento.
\nTale aspetto \u00e8 stato considerato anche dal legislatore comunitario nel disciplinare il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La\u00a0direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004<\/u><\/a>\u00a0offre infatti una certa sicurezza in questo senso, consentendo ai familiari di accompagnare o raggiungere il cittadino dell’Unione nel Paese ospitante. Secondo la norma comunitaria il diritto di libera circolazione e di soggiorno del cittadino dell’Unione presuppone, affinch\u00e9 possa essere esercitato in oggettive condizioni di libert\u00e0 e di dignit\u00e0, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza.
\nLa direttiva 2004\/38\/CE \u00e8 stata recepita in Italia con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30<\/a> che regola il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio italiano.
\nL\u2019articolo 7 del citato decreto legislativo riconosce il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi al familiare (come definito dall\u2019articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 30\/2007) che accompagna o raggiunge un cittadino dell\u2019Unione che ha i requisiti di soggiorno<\/strong>.
\nTale norma fa riferimento a due distinte ipotesi:
\na) il familiare che accompagna il cittadino UE che intende soggiornare in Italia in quanto in possesso di un autonomo titolo di soggiorno (ad esempio: contratto di lavoro, ecc.);
\nb) il familiare che intende ricongiungersi al cittadino UE che gi\u00e0 soggiorna regolarmente in Italia ed \u00e8 gi\u00e0 iscritto anagraficamente nel comune di residenza.
\nAi fini del decreto legislativo n. 30\/2007, conformemente a quanto disposto dall\u2019articolo 2 della direttiva 2004\/38\/CE, sono considerati familiari:
\n– il coniuge;
\n– il partner che abbia contratto un\u2019unione registrata equiparata al matrimonio;
\n– i discendenti diretti propri o del coniuge (o del partner) di et\u00e0 inferiore a 21 anni;
\n– i discendenti diretti a carico di et\u00e0 pari o superiore a 21 anni, propri o del coniuge (o del partner);
\n– gli ascendenti diretti a carico, propri o del coniuge (o del partner).
\nIl Ministero dell\u2019Interno nella circolare del 18 luglio 2007 n. 39<\/a> specifica che nell\u2019individuazione dei discendenti e degli ascendenti diretti si prescinde dal grado di parentela, quindi anche nonni e nipoti rientrano nel concetto di familiare.
\nCon la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), alla figura del coniuge deve essere equiparata la parte dell\u2019unione civile\u00a0[1]<\/a>.
\nLa Commissione delle Comunit\u00e0 Europee nella comunicazione del 2 luglio 2009 al Parlamento europeo e al Consiglio\u00a0[2]<\/a>\u00a0ha affermato che la nozione di parenti diretti in linea discendente o ascendente si estende alle relazioni adottive o ai minori posti sotto la custodia di un tutore legale permanente. Anche i bambini in affidamento e i genitori affidatari con custodia temporanea possono godere dei diritti conferiti dalla direttiva in funzione della solidit\u00e0 del legame instaurato nel caso particolare.
\nIl diritto riguarda il familiare del cittadino dell\u2019Unione a prescindere dalla cittadinanza posseduta<\/strong>, in quanto \u00e8 riconosciuto sia al familiare che \u00e8 cittadino di uno Stato membro sia al familiare extracomunitario.<\/p>\n
\na) \u00e8 lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
\nb) dispone di risorse economiche sufficienti e di un\u2019assicurazione sanitaria;
\nc) \u00e8 iscritto presso un istituto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e dispone di risorse economiche sufficienti e di un\u2019assicurazione sanitaria.
\nOccorre evidenziare relativamente alle lettere b) e c) che, mentre i familiari del lavoratore hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, i familiari del cittadino UE inattivo o che soggiorna in Italia per motivi di studio o di formazione professionale devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. Tale polizza pu\u00f2 essere la stessa di cui dispone il cittadino che ha i requisiti autonomi ma deve espressamente contemplare i rischi sanitari anche in riferimento a tutti i familiari che con lui soggiornano<\/strong>.
\nInoltre la disponibilit\u00e0 delle risorse economiche, sempre relativamente alle lettere b) e c) deve essere riparametrata in funzione del numero di familiari del cittadino UE che lo accompagnano o che a lui si ricongiungono.
\nNel caso invece dei familiari del lavoratore non \u00e8 mai richiesta alcuna disponibilit\u00e0 di risorse economiche, in quanto gi\u00e0 la qualit\u00e0 di lavoratore \u00e8 condizione sufficiente per godere del diritto di soggiorno e per estenderlo ai familiari, indipendentemente dall\u2019entit\u00e0 del corrispettivo percepito per l\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta.
\nIn ognuna delle ipotesi sopra esaminate i familiari, pur non disponendo di requisiti che danno titolo al soggiorno, possono rimanere in Italia per pi\u00f9 di tre mesi in virt\u00f9 del legame con il cittadino comunitario dotato di autonomo diritto di soggiorno.
\nIl primo aspetto che l\u2019ufficiale d\u2019anagrafe deve verificare \u00e8 quello della relazione di parentela fra il cittadino dell\u2019Unione che trasmette i requisiti e il familiare. Tale relazione dovr\u00e0 essere dimostrata attraverso la presentazione di atti autentici rilasciati dalle competenti autorit\u00e0 dello Stato membro, purch\u00e9 in regola con le norme sulla legalizzazione e sulla traduzione\u00a0[3]<\/a>.
\nPer i discendenti (figli e nipoti) di et\u00e0 pari o superiore a 21 anni e per gli ascendenti (genitori e nonni) occorre anche verificare la condizione di vivenza a carico. Come precisato al punto 2 della circolare del Ministero dell\u2019interno n. 19 del 6 aprile 2007<\/a>, la qualit\u00e0 di vivenza a carico pu\u00f2 essere attestata mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all\u2019articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
\nL\u2019allegato B alla circolare del Ministero dell\u2019Interno del 27 aprile 2012, n. 9<\/a> prevede che la dichiarazione di vivenza a carico (per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni) deve essere resa dal cittadino dell\u2019Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.
\nIl secondo aspetto che l\u2019ufficiale d\u2019anagrafe deve verificare \u00e8 quello sull\u2019attuale possesso dei requisiti di soggiorno da parte del cittadino dell\u2019Unione che trasmette il diritto di soggiorno al familiare<\/strong>. Occorre quindi verificare se il cittadino UE che trasmette il diritto di soggiorno sia attualmente in possesso dei requisiti previsti dall\u2019articolo 7, comma 1, lettere a), b) o c) del decreto legislativo n. 30\/2007.<\/p>\n
\nIl Ministero dell\u2019interno nell\u2019allegato B) della circolare del 27 aprile 2012, n. 9 ha indicato quale documentazione obbligatoria ai fini dell\u2019iscrizione in anagrafe del cittadino extracomunitario, familiare di cittadino UE:
\n1) la copia del passaporto;
\n2) la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell\u2019Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno.
\nQuindi subito dopo la presentazione in questura della richiesta della carta di soggiorno, il familiare del cittadino UE pu\u00f2 rendere la dichiarazione anagrafica esibendo unicamente il passaporto e la ricevuta della richiesta della carta di soggiorno<\/strong>.<\/p>\n
\nMentre il familiare cos\u00ec come definito dall\u2019articolo 2 della direttiva gode di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno, la situazione degli \u201caltri familiari\u201d dovrebbe essere esaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l’ingresso e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione di stabile convivenza con il cittadino dell’Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell’Unione<\/strong>.
\nSi tratta:
\na) di ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se \u00e8 a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
\nb) del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.
\nIl decreto legislativo n. 30\/2007 si \u00e8 limitato a riproporre in maniera quasi identica la norma comunitaria senza prevedere nello specifico nessun meccanismo di agevolazione dell\u2019ingresso o del soggiorno di questa categoria di persone\u00a0[4]<\/a>.
\nIl Ministero dell\u2019Interno nella circolare n. 39 del 18 luglio 2007 afferma infatti che, se si tratta di cittadini dell\u2019Unione, per l\u2019iscrizione anagrafica occorrer\u00e0 richiedere la seguente documentazione:
\na) documentazione dello Stato del cittadino dell\u2019Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato;
\nb) autodichiarazione del cittadino dell\u2019Unione della qualit\u00e0 di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l\u2019assistenza personale da parte del cittadino dell\u2019Unione avente autonomo diritto di soggiorno;
\nc) assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
\nd) autodichiarazione del cittadino dell\u2019Unione della disponibilit\u00e0 di risorse sufficienti per s\u00e9 ed il familiare o il convivente, secondo i criteri di cui all\u2019articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
\nLa circolare del Ministero dell\u2019Interno del 18 luglio 2007, n. 39 mette in luce come nella pratica non sia previsto un trattamento preferenziale della categoria degli \u201caltri familiari\u201d rispetto al cittadino inattivo che proviene dall\u2019estero; viene infatti richiesta comunque la disponibilit\u00e0 di risorse economiche sufficienti e la titolarit\u00e0 di una assicurazione sanitaria.
\nL\u2019unica vera agevolazione riguarda coloro che sono cittadini di Paesi non appartenenti all\u2019Unione europea e che non sono titolari di un autonomo diritto di soggiorno: questi ultimi possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva ai sensi dell\u2019articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.<\/p>\n
\na) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), se \u00e8 a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
\nb) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale\u201d.<\/p>\n