{"id":53692,"date":"2024-02-12T10:29:37","date_gmt":"2024-02-12T08:29:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/la-nuova-disciplina-delle-sanzioni-anagrafiche-questa-volta-si-fa-sul-serio-parte-1\/"},"modified":"2024-09-17T11:07:24","modified_gmt":"2024-09-17T09:07:24","slug":"la-nuova-disciplina-delle-sanzioni-anagrafiche-questa-volta-si-fa-sul-serio-parte-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/la-nuova-disciplina-delle-sanzioni-anagrafiche-questa-volta-si-fa-sul-serio-parte-1\/","title":{"rendered":"La nuova disciplina delle sanzioni anagrafiche: questa volta si fa sul serio \u2026 (parte 1)"},"content":{"rendered":"\n
Inizia oggi in esclusiva per gli abbonati al sito\u00a0servizidemografici.go-vip.net<\/a>\u00a0un lungo approfondimento dedicato alla nuova disciplina delle sanzioni anagrafiche<\/strong>, che \u00e8 stata completamente rivista dalla legge di bilancio 2024. Questi invece gli altri tre appuntamenti:<\/p>\n – mercoled\u00ec 14 febbraio:<\/strong> – luned\u00ec 19 febbraio:<\/strong> – mercoled\u00ec 21 febbraio<\/strong> Il lavoro proseguir\u00e0 con la creazione di uno speciale dedicato alle sanzioni anagrafiche<\/strong> in cui confluiranno anche dei podcast<\/a> e ulteriori approfondimenti, anche di taglio operativo. L\u2019argomento infine sar\u00e0 oggetto di uno dei channel<\/a> in programma a breve e sar\u00e0 trattato in modo approfondito in un volume di prossima pubblicazione.<\/p>\n 1. Premessa<\/strong><\/p>\n Non vi \u00e8 dubbio che quello delle sanzioni sar\u00e0 uno dei principali temi al centro dell\u2019interesse degli ufficiali d\u2019anagrafe in questo 2024. Il successivo comma 243 ha aggiunto i seguenti commi all\u2019articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all\u2019estero) subito dopo il comma 9-bis:<\/p>\n Partiamo con il ricordare che si tratta di un istituto gi\u00e0 conosciuto nell\u2019ordinamento anagrafico, rimasto tuttavia scarsamente applicato essenzialmente a causa dell\u2019esiguit\u00e0 delle sanzioni previste, a cui si aggiungeva la particolare difficolt\u00e0 di accertare in concreto la violazione degli obblighi anagrafici. 2. L\u2019obbligatoriet\u00e0 delle sanzioni per le violazioni anagrafiche<\/strong><\/p>\n \u00c8 evidente che una previsione di questo tipo, fra l\u2019altro contenuta in una legge di bilancio, obbliga i Comuni ad applicare le sanzioni in caso di accertamento delle violazioni in materia anagrafica. Ci\u00f2 \u00e8 sicuramente apprezzabile in quanto contribuisce ad evidenziare l\u2019importanza del rispetto degli obblighi anagrafici, che continuano, come ben sappiamo, ad essere troppo spesso trascurati o addirittura, nei casi pi\u00f9 gravi, completamente aggirati dai soggetti destinatari.
\nIl lavoro \u00e8 suddiviso in quattro parti e riempir\u00e0 le pagine di questo sito per questa e per la prossima settimana. Oggi in particolare vi sar\u00e0 l\u2019introduzione al nuovo impianto sanzionatorio<\/strong> e si far\u00e0 luce sull\u2019obbligo per l\u2019ufficio anagrafe di applicare le sanzioni<\/strong>.<\/p>\n
\nIl Comune competente all\u2019accertamento e alla irrogazione della sanzione
\nI destinatari delle sanzioni
\nLe violazioni da sanzionare<\/p>\n
\nL\u2019accertamento della violazione
\nLa sanzione in misura ridotta e le difficolt\u00e0 applicative<\/p>\n
\nLa contestazione della violazione
\nLa misura della sanzione nel verbale di accertamento della violazione
\nLo sviluppo del procedimento sanzionatorio fino all\u2019ordinanza ingiunzione<\/p>\n
\n
\nL\u2019articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) ha disposto con l\u2019articolo 1, comma 242, l\u2019integrale sostituzione del previgente articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (legge anagrafica) con il seguente:<\/p>\n\n\n
\n Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
\n<\/strong>(Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
\n<\/strong><\/strong>Art. 11
\n1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione \u00e8 ridotta, semprech\u00e9 la violazione non sia stata gi\u00e0 constatata e comunque non siano iniziate attivit\u00e0 amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione \u00e8 effettuata o la dichiarazione \u00e8 presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
\n2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, \u00e8 soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione \u00e8 ridotta, semprech\u00e9 la violazione non sia stata gi\u00e0 constatata e comunque non siano iniziate attivit\u00e0 amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione \u00e8 presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
\n3. L’autorit\u00e0 competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione \u00e8 il comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.
\nPer il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
\n4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n
\n Legge 27 ottobre 1988, n. 470
\n<\/strong>(Anagrafe e censimento degli italiani all\u2019estero)<\/strong>Art. 6
\n(\u2026omissis\u2026)
\n9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all’articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell’esercizio delle funzioni, acquisiscono\u00a0 elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio\u00a0 rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all’articolo 11 della legge\u00a0 24 dicembre 1954, n. 1228.
\n9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio effettuate nell’Anagrafe degli\u00a0\u00a0 italiani residenti all’estero all’Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\nOggi invece la legge di bilancio 2024 ha riscritto interamente l\u2019articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (cosiddetta legge anagrafica) con un impianto sanzionatorio decisamente pi\u00f9 pesante, in quanto \u00e8 stata prevista in via generale la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 500 euro per la violazione delle disposizioni contenute nella stessa legge anagrafica, nella legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all\u2019estero) e nei regolamenti di esecuzione.
\nLa sanzione \u00e8 pi\u00f9 elevata nel caso in cui la violazione riguardi la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza dall\u2019estero (che deve essere resa all\u2019ufficiale d\u2019anagrafe in Italia entro venti giorni) o la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza all\u2019estero (che deve essere presentata all’ufficio consolare competente entro novanta giorni dalla data dell\u2019effettivo trasferimento). In entrambi i casi (trasferimento dall\u2019estero o all\u2019estero) \u00e8 infatti prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l\u2019omissione. Si legge nella relazione illustrativa che \u201cla sanzione specifica per la violazione degli obblighi dichiarati di residenza all\u2019estero mira a contrastare altres\u00ec la condotta di chi mantiene illegittimamente l\u2019iscrizione all\u2019anagrafe della popolazione residente in Italia al fine di godere dei benefici connessi (esenzione IMU prima casa e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale)<\/em>\u201d; sempre nella citata relazione si evidenzia che \u201cLa norma ha, pertanto, potenziali effetti benefici per la finanza pubblica statale (cancellazione dei non aventi diritto dal Servizio Sanitario Nazionale) e locale (perdita dell\u2019esenzione IMU prima casa e versamento delle maggiori sanzioni al bilancio comunale) non predeterminabili<\/em>\u201d.
\nL\u2019impianto sanzionatorio \u00e8 accompagnato dalla previsione (con l\u2019inserimento del comma 9-ter all\u2019articolo 6 della legge n. 470\/1988) per cui le pubbliche amministrazioni che, nell’esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli per l\u2019applicazione delle sanzioni.\u00a0<\/strong><\/p>\n
\nOccorre tuttavia osservare, per contro, che non potr\u00e0 pi\u00f9 giustificarsi l\u2019eventuale inattivit\u00e0 da parte dell\u2019ufficio di fronte all\u2019accertamento delle violazioni anagrafiche. Si ritiene infatti che l\u2019eventuale omissione dell\u2019attivit\u00e0 sanzionatoria possa configurare un\u2019ipotesi di responsabilit\u00e0 erariale.
\nTale aspetto crea particolare apprensione da parte degli operatori, in quanto, se da un lato la nuova disciplina ha inciso in modo rilevante sull\u2019entit\u00e0 delle sanzioni, riaffermando l\u2019importante funzione dell\u2019anagrafe, dall\u2019altro lato per\u00f2 non ha eliminato le difficolt\u00e0 di giungere all\u2019accertamento della violazione anagrafica. Anzi potremmo dire che il nuovo articolo 11 della legge anagrafica contiene addirittura delle complessit\u00e0 procedurali ulteriori rispetto alla previgente formulazione della norma.<\/p><\/div>\n\n <\/div>\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":624,"featured_media":53693,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1514,1483],"tags":[],"tipologia":[],"class_list":["post-53692","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-anagrafe-anpr","category-sanzioni-anagrafiche"],"acf":{"subtitle":"","coautori":null,"previewLayout":"default","relatedLayout":"default","content_type":["plus"],"hide_adv":[]},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/documenti_controllo.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53692"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/624"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53692"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53692\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54670,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53692\/revisions\/54670"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53693"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53692"},{"taxonomy":"tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/tipologia?post=53692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}