{"id":53510,"date":"2023-11-21T12:35:24","date_gmt":"2023-11-21T10:35:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/case-separate-o-separati-in-casa-la-difficile-gestione-della-famiglia-anagrafica\/"},"modified":"2024-09-17T11:10:35","modified_gmt":"2024-09-17T09:10:35","slug":"case-separate-o-separati-in-casa-la-difficile-gestione-della-famiglia-anagrafica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/case-separate-o-separati-in-casa-la-difficile-gestione-della-famiglia-anagrafica\/","title":{"rendered":"Case separate o separati in casa: la difficile gestione della famiglia anagrafica"},"content":{"rendered":"\n
Famiglia unica oppure due famiglie distinte? Il celebre motto dei tre moschettieri \u201ctutti per uno, uno per tutti\u201d mal si concilia con la quotidianit\u00e0 dell\u2019ufficio anagrafe, considerato che sono diverse le richieste da parte di coloro che vorrebbero risultare da soli nello stato di famiglia, in modo da poter accedere a determinati benefici generalmente legati al valore dell\u2019ISEE.
\nSi tratta di una delle richieste che genera maggiori dubbi e che pertanto meritano un doveroso approfondimento secondo lo stile tipico di questa newsletter che, come ormai risaputo, \u00e8 prevalentemente orientato ad offrire agli operatori regole certe e soluzioni pratiche.<\/p>\n
Per poter rispondere alle richieste di scissione familiare o di costituzione di una famiglia anagrafica distinta all\u2019interno del medesimo immobile, occorre innanzitutto cercare di delimitare correttamente il perimetro della famiglia anagrafica. Per coabitazione deve intendersi il fatto di dimorare stabilmente insieme ad altre persone condividendo la stessa unit\u00e0 abitativa. L\u2019articolo 4<\/a> del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 individua i vincoli che devono intercorrere fra le persone coabitanti per potersi parlare di famiglia anagrafica. In riferimento alla coabitazione occorre preliminarmente osservare che il solo fatto che due persone coabitino non \u00e8 sufficiente per determinare la creazione di un\u2019unica famiglia anagrafica. L\u2019ISTAT nella circolare \u201cMetodi e norme\u201d n. 29 del 1992 ha stabilito che \u201cuna persona o famiglia che coabita – nello stesso appartamento – con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all\u2019articolo 4\u201d. Tale indicazione \u00e8 stata confermata dal Ministero dell\u2019interno nella circolare del 26 settembre 2001, n. 15 [1]<\/a>.
\nIl regolamento anagrafico (articolo 4) afferma che per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinit\u00e0, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
\nLa norma indica i due elementi che determinano la formazione di un\u2019unica famiglia anagrafica:
\n1) la coabitazione e la dimora abituale nella stessa abitazione;
\n2) la sussistenza di un vincolo familiare tra le persone coabitanti, che pu\u00f2 essere il matrimonio, l\u2019unione civile, la parentela, l\u2019affinit\u00e0, l\u2019adozione, la tutela o anche semplicemente un vincolo affettivo.
\nL\u2019ISTAT nella circolare \u201cMetodi e norme\u201d n. 29 del 1992<\/a> ha specificato relativamente alla formazione dello stato di famiglia che \u201ccompito dell\u2019anagrafe \u00e8 quello di registrare le persone residenti in un determinato Comune e di fornire, inoltre, per finalit\u00e0 amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti, ed aventi i precisati vincoli, che costituiscono appunto le famiglie anagrafiche, in armonia con la funzione caratteristica dell\u2019anagrafe che \u00e8 quella di rispecchiare lo stato di fatto\u201d.<\/p>\nQuando pu\u00f2 parlarsi di coabitazione?<\/h2>\n
\nNon potr\u00e0 invece parlarsi di coabitazione in quei casi in cui due famiglie abitino all\u2019interno del medesimo edificio, ma in due unit\u00e0 abitative distinte ed autonome.
\nL\u2019ISTAT nella \u201cGuida alla vigilanza anagrafica<\/a>\u201d, catalogata nella sezione \u201cMetodi e Norme\u201d n. 48, edizione 2010, ha fornito alcune indicazioni in merito alla corretta valutazione in ambito anagrafico circa la sussistenza o meno di abitazioni separate ed autonome all\u2019interno del medesimo immobile.
\nIn particolare l\u2019ISTAT afferma che:
\n– se il fabbricato \u00e8 costituito al suo interno da piani intercomunicanti tra di loro, si \u00e8 in presenza di un\u2019unica abitazione e i soggetti che vi risiedono, se uniti dai vincoli previsti dalla normativa, costituiscono un\u2019unica famiglia anagrafica;
\n– se l\u2019immobile \u00e8 invece suddiviso in appartamenti che dispongono di servizi totalmente separati e indipendenti, nonch\u00e9 di autonomi accessi e non presentano la caratteristica dell\u2019intercomunicabilit\u00e0, si \u00e8 in presenza di pi\u00f9 abitazioni e i soggetti che vi abitano, anche se uniti da vincoli parentali, costituiscono pi\u00f9 famiglie anagrafiche.
\nSi ritiene che non sia invece determinante il dato catastale, pur potendo comunque rappresentare un elemento di valutazione. Potremmo infatti trovarci di fronte ad un edificio censito catastalmente come unica unit\u00e0 immobile ma che presenta al suo interno appartamenti strutturalmente autonomi e separati. Oppure al contrario si potrebbe verificare una suddivisione di un\u2019unit\u00e0 immobile in due o pi\u00f9 parti indipendenti in seguito ad un frazionamento catastale, nonostante l\u2019immobile continui a mantenere le caratteristiche di unicit\u00e0 sopra evidenziate. Tutte queste situazioni probabilmente potrebbero determinare una violazione delle norme edilizie, ma ai fini anagrafici non sarebbero determinanti, in quanto ci\u00f2 che deve guidare l\u2019ufficiale d\u2019anagrafe \u00e8 sempre e solo la situazione di fatto.<\/p>\nQuali sono i vincoli familiari e come si accertano \u2026<\/h2>\n
\nTali vincoli sono:
\n– il matrimonio o l\u2019unione civile;
\n– la parentela;
\n– l\u2019affinit\u00e0;
\n– l\u2019adozione;
\n– la tutela;
\n– i vincoli affettivi.
\nIl regolamento anagrafico del 1989 ha segnato un netto cambiamento rispetto alla norma previgente, in quanto \u00e8 scomparso il vincolo economico tra i componenti della famiglia. Di conseguenza per i nuclei familiari che, pur continuando a coabitare, abbiano una economia distinta, non potranno essere costituite separate schede di famiglia.
\nTutti i vincoli indicati dall\u2019articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223\/1989 possono essere accertati mediante la consultazione delle schede anagrafiche individuali (matrimonio, unione civile, parentela, affinit\u00e0) oppure tramite le verifiche sui registri dello stato civile (adozione, tutela). Restano esclusi solo i vincoli affettivi la cui prova della loro sussistenza viene riconosciuta unicamente alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.<\/p>\nLa necessaria compresenza delle due condizioni per avere un\u2019unica famiglia anagrafica<\/h2>\n
\nAllo stesso modo, occorre osservare che l\u2019esistenza di un vincolo come quello del matrimonio non determina la costituzione di un\u2019unica famiglia anagrafica se le due persone coniugate abitano in due luoghi diversi. La coabitazione \u00e8 un dovere previsto dal diritto di famiglia, ma non ha implicazioni in campo anagrafico.
\nOsserva l\u2019ISTAT nella gi\u00e0 citata circolare n. 29\/1992 infatti che il codice civile, pur prevedendo il dovere della coabitazione, non ha escluso che i coniugi possano avere residenza diverse e che pertanto \u00e8 errata quella prassi di \u201ciscrivere senz\u2019altro il coniuge nel Comune di residenza dell\u2019altro coniuge in base alla trascrizione dell\u2019atto di matrimonio e con decorrenza dalla data della celebrazione, in quanto mancano per l\u2019iscrizione anagrafica sia la dimora di fatto che la manifestazione di volont\u00e0, richieste come elementi essenziali dal criterio informatore della legge anagrafica\u201d.<\/p>\n