{"id":53404,"date":"2023-10-10T12:35:29","date_gmt":"2023-10-10T10:35:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/lannullamento-in-autotutela-dei-provvedimenti-anagrafici-gli-aspetti-procedurali-e-le-diverse-casistiche\/"},"modified":"2024-09-17T11:12:02","modified_gmt":"2024-09-17T09:12:02","slug":"lannullamento-in-autotutela-dei-provvedimenti-anagrafici-gli-aspetti-procedurali-e-le-diverse-casistiche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/lannullamento-in-autotutela-dei-provvedimenti-anagrafici-gli-aspetti-procedurali-e-le-diverse-casistiche\/","title":{"rendered":"L\u2019annullamento in autotutela dei provvedimenti anagrafici: gli aspetti procedurali e le diverse casistiche"},"content":{"rendered":"\n
Come abbiamo gi\u00e0 anticipato, qualsiasi registrazione nella banca dati anagrafica in termini di iscrizione, cancellazione o variazione, deve sempre essere preceduta dalla formalizzazione da parte dell\u2019ufficiale d\u2019anagrafe di un provvedimento, che viene adottato a conclusione di un procedimento amministrativo e che indica le motivazioni che ne sono alla base. Pertanto se l\u2019operatore d\u2019anagrafe si accorge di aver effettuato una registrazione indebita, non \u00e8 sufficiente il semplice ripristino della banca dati, ma occorre preventivamente annullare il provvedimento da cui tale registrazione era scaturita.
\nL\u2019annullamento comporta la definitiva rimozione dell\u2019atto, con efficacia retrodatata al momento della sua adozione. Il medesimo effetto retroattivo si produce conseguentemente sulle registrazioni anagrafiche che dovranno riportare alla situazione preesistente.<\/p>\n
Una volta ravvisata l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019atto, la decisione se procedere o meno all\u2019annullamento in autotutela \u00e8 sempre a discrezione dell\u2019ufficiale d\u2019anagrafe, anche in caso di espressa richiesta da parte del soggetto interessato. L\u2019accertamento di un vizio sostanziale di illegittimit\u00e0 non obbliga infatti l\u2019amministrazione a procedere con un annullamento. Passiamo ora ad affrontare le singole casistiche che possono presentarsi all\u2019ufficiale d\u2019anagrafe. In questo caso il vizio di legittimit\u00e0 solitamente \u00e8 costituito dalla violazione di legge per difetto di istruttoria o per errata valutazione dei presupposti di fatto. Questo tipo di errore \u00e8 abbastanza ricorrente nelle procedure di irreperibilit\u00e0 che dovrebbero essere condotte in maniera molto approfondita e scrupolosa nel tentativo di individuare eventuali segnali di presenza della persona, non necessariamente limitati al contesto comunale. L\u2019irreperibilit\u00e0 che richiede la norma per disporre la cancellazione \u00e8 infatti di tipo assoluto, per cui non \u00e8 sufficiente che la persona abbia abbandonato il luogo di residenza, ma \u00e8 necessario che non si riesca nemmeno ad acquisire informazioni o notizie utili circa il nuovo luogo di dimora. Si tratta dell\u2019ipotesi che ricorre quando l\u2019ufficiale d\u2019anagrafe ha cancellato il cittadino straniero sulla base della scadenza del titolo di soggiorno registrato in anagrafe senza aver interpellato preventivamente la Questura circa l\u2019eventuale presentazione della richiesta di rinnovo. Capita cos\u00ec che a distanza di qualche tempo lo straniero che era stato cancellato dopo un laborioso procedimento, si presenta in ufficio con in mano la documentazione a comprova della propria posizione di regolarit\u00e0 del soggiorno al momento della cancellazione anagrafica. Il riesame in autotutela non si applica solo ai provvedimenti d\u2019ufficio, ma anche agli atti conclusivi dei procedimenti avviati su istanza di parte. \u00c8 il caso delle iscrizioni e mutazioni disposte in seguito alla dichiarazione anagrafica degli interessati. L\u2019esercizio del potere di annullamento, nei casi che abbiamo visto sopra, presuppone sempre l\u2019avvio di un procedimento amministrativo, al fine di garantire la partecipazione ai soggetti coinvolti che potrebbero ricevere un pregiudizio e in modo da acquisire tutte le informazioni possibili al fine di una migliore istruttoria. Lo stesso articolo 21-nonies<\/em> della legge n. 241\/1990 prevede che si pu\u00f2 ricorrere all\u2019annullamento \u201ctenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati\u201d.
\nFra l\u2019altro non vi \u00e8 nemmeno l\u2019obbligo per l\u2019operatore di pronunciarsi sull\u2019istanza rivolta ad ottenere un provvedimento di via di autotutela. La giurisprudenza amministrativa sostiene infatti che, rispetto all\u2019attivazione del potere di autotutela, il soggetto privato pu\u00f2 solo avanzare mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 9 luglio 2020, n. 4405). Questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell\u2019articolo 21-nonies<\/em> della legge n. 241\/1990 che prefigura l’iniziativa di annullamento dell\u2019atto in termini di mera \u201cpossibilit\u00e0\u201d, ma si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilit\u00e0 dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 24 settembre 2019, n. 6420).
\nQuindi se l\u2019interessato presenta un\u2019istanza con cui richiede ad esempio di annullare in autotutela una cancellazione per irreperibilit\u00e0, la risposta da parte dell\u2019ufficio sar\u00e0 sicuramente opportuna, ma l\u2019eventuale silenzio serbato in merito alla domanda non potr\u00e0 essere oggetto di contestazione.<\/p>\nLe casistiche pi\u00f9 ricorrenti in ambito anagrafico<\/h2>\n
\nRagionando di annullamenti d\u2019ufficio di provvedimenti anagrafici occorre prendere atto che la maggior parte di essi riguardano le cancellazioni per irreperibilit\u00e0 accertata oppure per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per i cittadini stranieri.
\nSi tratta in entrambi i casi di provvedimenti lesivi da cui derivano conseguenze anche abbastanza gravi per l\u2019interessato, basti pensare che la mancata registrazione anagrafica impedisce di poter esercitare tutta una serie di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, all\u2019assistenza sociale, al lavoro, all\u2019elettorato attivo e passivo, all\u2019identit\u00e0 personale, in sostanza il diritto di non essere invisibili alle istituzioni. Fra l\u2019altro per i cittadini stranieri la presenza di un periodo pi\u00f9 o meno lungo di irreperibilit\u00e0 nella storia anagrafica della persona mette a serio rischio anche la possibilit\u00e0 di acquisire la cittadinanza italiana. Per questi motivi sicuramente l\u2019annullamento di una cancellazione costituisce la richiesta di riesame pi\u00f9 frequente in ambito anagrafico.<\/p>\n\n
\nQuindi se la persona cancellata \u00e8 in grado di dimostrare con elementi oggettivi di non essere stata in una condizione di irreperibilit\u00e0 assoluta, si dovr\u00e0 valutare un\u2019eventuale annullamento in autotutela della cancellazione gi\u00e0 disposta. Gli esempi possono essere diversi: la persona potrebbe essere stata ricoverata per un lungo periodo in un istituto di cura, potrebbe essere stata detenuta in carcere, oppure potrebbe essere stata seguita da un\u2019associazione caritatevole. Per non parlare del caso ancora pi\u00f9 eclatante della persona cancellata per irreperibilit\u00e0 che invece risultava essere in carico ai servizi sociali dell\u2019ente.<\/p>\n\n
\nSappiamo infatti che l\u2019articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, dispone che gli stranieri \u201ccomunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno\u201d.
\nSe effettivamente la cancellazione \u00e8 stata disposta durante la fase del rinnovo del titolo di soggiorno ci troviamo di fronte ad una violazione di legge. Il Ministero dell\u2019Interno nella circolare n. 12<\/a> del 2 marzo 2005 ha chiarito infatti che per potersi procedere alla cancellazione non \u00e8 sufficiente il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, ma \u00e8 necessario che si verifichi un\u2019ulteriore condizione, ossia che lo straniero non abbia presentato la domanda per il rinnovo del titolo di soggiorno.<\/p>\n\n
\nNei procedimenti anagrafici avviati ad istanza di parte, il vizio che si presenta pi\u00f9 spesso \u00e8 quello della mancanza degli accertamenti che determina la violazione dell\u2019articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223\/1989. Tale norma prevede infatti l\u2019obbligo per l\u2019ufficiale d\u2019anagrafe di verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l\u2019iscrizione o la mutazione anagrafica. Molte volte il fattore delle mancate verifiche si combina con il superamento del termine dei 45 giorni previsti per la fase istruttoria che determina il cosiddetto silenzio assenso.
\nIn questi casi l\u2019ufficiale d\u2019anagrafe pu\u00f2 rimediare agli errori disponendo l\u2019annullamento del provvedimento di conferma della dichiarazione anagrafica che si \u00e8 implicitamente formato per effetto del decorso del termine massimo di conclusione del procedimento.<\/p>\n\n
\nLa preventiva comunicazione di avvio del procedimento costituisce un principio generale dell\u2019azione amministrativa soprattutto quando l\u2019amministrazione esercita il potere di autotutela, espressione della propria discrezionalit\u00e0, in cui occorre dare adeguatamente conto della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell\u2019atto o alla cessazione dei suoi effetti (TAR Lazio, Roma, Sezione I, sentenza del 27 novembre 2008, n. 10810).<\/div>\n\n <\/div>\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":624,"featured_media":52295,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1514,1386,1440],"tags":[],"tipologia":[],"class_list":["post-53404","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-anagrafe-anpr","category-cancellazione","category-iscrizione"],"acf":{"subtitle":"","coautori":null,"previewLayout":"default","relatedLayout":"default","content_type":["plus"],"hide_adv":[]},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/documenti-1.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53404"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/624"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53404"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53404\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54935,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53404\/revisions\/54935"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/52295"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53404"},{"taxonomy":"tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/tipologia?post=53404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}