{"id":53231,"date":"2023-07-11T12:35:01","date_gmt":"2023-07-11T10:35:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/liscrizione-anagrafica-della-persona-senza-fissa-dimora-alla-ricerca-di-alcuni-punti-fermi\/"},"modified":"2024-09-17T11:15:12","modified_gmt":"2024-09-17T09:15:12","slug":"liscrizione-anagrafica-della-persona-senza-fissa-dimora-alla-ricerca-di-alcuni-punti-fermi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/liscrizione-anagrafica-della-persona-senza-fissa-dimora-alla-ricerca-di-alcuni-punti-fermi\/","title":{"rendered":"L\u2019iscrizione anagrafica della persona \u201csenza fissa dimora\u201d: alla ricerca di alcuni punti fermi"},"content":{"rendered":"\n
La legge anagrafica (legge 24 dicembre 1954, n. 1228<\/a>) presuppone per l\u2019iscrizione anagrafica tre diversi criteri che possiamo definire \u201ca cascata\u201d, nel senso che il criterio successivo subentra solo nel caso in cui quello precedente non sia applicabile. Relativamente alla procedura si osserva che l\u2019iscrizione anagrafica della persona \u201csenza fissa dimora\u201d non segue regole diverse rispetto a quello che \u00e8 il procedimento standard come delineato dagli articoli 18 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223<\/a>. L\u2019istruttoria che l\u2019ufficiale d\u2019anagrafe dovr\u00e0 condurre per confermare o meno l\u2019iscrizione anagrafica della persona \u201csenza fissa dimora\u201d deve svolgersi in due direzioni.
\nIl primo criterio \u00e8 quello generale dell\u2019iscrizione anagrafica nel luogo di residenza, inteso come luogo in cui la persona vive abitualmente.
\nIl secondo criterio \u00e8 quello del domicilio ed \u00e8 utilizzabile solo nel caso della persona \u201csenza fissa dimora\u201d, che per definizione non pu\u00f2 avere dimora abituale in nessun luogo. In questo caso la legge prevede l\u2019iscrizione anagrafica nel comune ove la stessa ha stabilito il proprio domicilio.
\nIl terzo criterio \u00e8 legato al luogo di nascita ed \u00e8 utilizzabile solo in quei rari casi in cui la persona oltre a non avere una dimora abituale non disponga nemmeno di un domicilio in nessun comune d\u2019Italia. La giurisprudenza ha confermato che per costoro deve procedersi all\u2019iscrizione anagrafica prescindendo dalla sussistenza della residenza e del domicilio (3).<\/p>\nLa procedura di iscrizione della persona \u201csenza fissa dimora\u201d<\/h2>\n
\nIn particolare occorre evidenziare che l\u2019iscrizione della persona \u201csenza fissa dimora\u201d \u00e8 soggetta alle regole della residenza \u201cin tempo reale\u201d, introdotte dall\u2019articolo 5<\/a> del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in legge n. 35\/2012), che prevede la registrazione nei due giorni lavorativi successivi alla dichiarazione e posticipa in un momento successivo tutte le necessarie verifiche del caso. Ci\u00f2 \u00e8 stato recentemente confermato dal Ministero dell\u2019interno nella circolare n. 23 del 5 maggio 2021<\/a> (4).
\nNon sono quindi legittime quelle prassi seguite da alcuni comuni di posticipare l\u2019iscrizione anagrafica dopo l\u2019espletamento di una fase preistruttoria volta a verificare la sussistenza delle condizioni per la registrazione come \u201csenza fissa dimora\u201d.
\nDa notare inoltre che la dichiarazione deve essere resa sulla modulistica conforme a quella pubblicata dal Ministero dell\u2019interno (5). Ovviamente il modello di dichiarazione dovr\u00e0 essere opportunamente adattato alla specificit\u00e0 del caso nel senso che l\u2019interessato, anzich\u00e9 dichiarare di aver trasferito la dimora abituale ad un determinato indirizzo, dovr\u00e0 rendere questa duplice dichiarazione:
\na) di non aver la dimora abituale in nessun comune italiano;
\nb) di aver stabilito il proprio domicilio nel comune.
\nDa notare che dal 2009 la persona \u201csenza fissa dimora\u201d, al momento della richiesta di iscrizione, \u00e8 tenuta a fornire all\u2019ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l\u2019effettiva sussistenza del domicilio (6). L\u2019istanza anagrafica dovr\u00e0 pertanto essere integrata con quegli elementi documentali o dichiarativi che possano denotare in qualche misura il particolare collegamento della persona con il territorio in termini di centro principale di affari ed interessi, non necessariamente economici, ma anche morali, sociali o familiari.<\/p>\nLe peculiarit\u00e0 dell\u2019istruttoria nel procedimento di iscrizione anagrafica<\/h2>\n
\nDa un lato \u00e8 necessario verificare che si tratti effettivamente di una persona \u201csenza fissa dimora\u201d e che quindi non disponga di un luogo di dimora abituale sul territorio comunale o altrove. Una delle prime verifiche che l\u2019ufficiale d\u2019anagrafe pu\u00f2 disporre \u00e8 quella di richiedere accertamenti al comune di provenienza o al comune di ultima iscrizione anagrafica per escludere che la persona abbia ancora la dimora abituale all\u2019indirizzo precedente. Un\u2019ulteriore verifica in tale senso pu\u00f2 essere disposta presso l\u2019indirizzo di residenza di eventuali familiari o parenti. Si potranno inoltre richiedere informazioni ad altri uffici comunali (ad esempio: comando di polizia municipale, servizi sociali, ecc.) per acquisire ulteriori elementi a comprova della condizione dichiarata.
\nDall\u2019altro lato, una volta appurato che si tratta di un \u201csenza fissa dimora\u201d, \u00e8 necessario verificare l\u2019effettiva sussistenza del domicilio sul territorio comunale al fine di accertare la competenza del proprio comune all\u2019iscrizione anagrafica. Tale riscontro potr\u00e0 basarsi sugli elementi documentali o dichiarativi prodotti dall\u2019interessato al momento della presentazione dell\u2019istanza di iscrizione. In questo caso gli accertamenti che l\u2019operatore d\u2019anagrafe pu\u00f2 disporre dipendono dalla tipologia del domicilio indicato. Facciamo due esempi per chiarire il concetto:
\na) se il domicilio corrisponde ad un preciso luogo sul territorio (come nel caso dell\u2019abitazione di un parente o di un amico), l\u2019ufficiale d\u2019anagrafe potr\u00e0 disporre i sopralluoghi mediante gli agenti di polizia municipale al fine di verificare se realmente tale luogo corrisponda alla sede degli affari ed interessi della persona;
\nb) se il domicilio invece consiste nel rapporto con un\u2019associazione operante sul territorio, sar\u00e0 sufficiente acquisire notizie dalla struttura che possano confermare o meno la frequentazione da parte dell\u2019interessato.
\nIn ogni caso le verifiche non possono mai avere per oggetto la dimora abituale. Anzi, qualora dagli accertamenti fosse riscontrata una presenza costante della persona nel luogo indicato come domicilio, l\u2019intera pratica dovr\u00f2 essere rivalutata e comportare una registrazione per residenza all\u2019indirizzo reale.
\nIn ogni caso le risultanze dell\u2019istruttoria dovranno necessariamente essere indicate in modo puntuale e dettagliato nella motivazione del provvedimento finale, anche nel caso di conferma della dichiarazione anagrafica.
\n__________
\n(1) Come gi\u00e0 indicato nella newsletter precedente l\u2019unica ipotesi di cancellazione per irreperibilit\u00e0 (prevista dall\u2019articolo 11, comma 1, lettera c del decreto del Presidente della Repubblica n. 223\/1989) applicabile alla persona senza fissa dimora \u00e8 quella accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione. Tale ipotesi di cancellazione per irreperibilit\u00e0 al censimento \u00e8 tuttavia al momento inoperante per effetto della mancata previsione della fase del confronto e della revisione dell\u2019anagrafe sulla base dei dati censuari nel nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.
\n(2) Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 21 marzo 1968, n. 884.
\n(3) Tribunale di Palermo, Prima Sezione Civile, ordinanza del 28 settembre 2012<\/a>.
\n(4) Si riporta di seguito un estratto della circolare del Ministero dell\u2019interno del 5 maggio 2021, n. 23: \u201cSi fa presente, inoltre, che ai sensi dell\u2019art. 7 comma 2 del citato DPR n.223\/1989 \u00e8 comunque possibile per l\u2019interessato chiedere una nuova iscrizione in anagrafe, ovvero, per il comune, procedere d\u2019ufficio alla reiscrizione per successiva ricomparsa, entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell\u2019istanza o dagli accertamenti disposti, fatto salvo, nel caso di dichiarazione resa dall\u2019interessato, l\u2019obbligo di verificare, nei successivi 45 giorni, la sussistenza dei requisiti occorrenti per la registrazione. (\u2026omissis\u2026) La normativa vigente prevede, infine, che ai sensi dell\u2019art.1, comma 3, della L. n.1228\/1954, il comune registri anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito il proprio domicilio nel comune, consentendo, quindi, anche a tale categoria di soggetti vulnerabili il pieno godimento dei diritti alle prestazioni socio sanitarie e la possibilit\u00e0 di ottenere documenti di identit\u00e0\u201d.
\n(5) La modulistica per le dichiarazioni anagrafiche \u00e8 stata diffusa con la circolare del Ministero dell\u2019interno n. 9 del 27 aprile 2012<\/a> e poi integrata con circolare n. 14 del 6 agosto 2014<\/a>.
\n(6) Tale indicazione \u00e8 stata introdotta dall\u2019articolo 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94<\/a> \u201cDisposizioni in materia di sicurezza pubblica\u201d.<\/div>\n\n <\/div>\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":624,"featured_media":52295,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1514,1440,1491],"tags":[],"tipologia":[],"class_list":["post-53231","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-anagrafe-anpr","category-iscrizione","category-senza-fissa-dimora-e-senza-tetto"],"acf":{"subtitle":"","coautori":null,"previewLayout":"default","relatedLayout":"default","content_type":["plus"],"hide_adv":[]},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/documenti-1.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53231"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/624"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53231"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53231\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":55104,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53231\/revisions\/55104"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/52295"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53231"},{"taxonomy":"tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.servizidemografici.com\/wp-json\/wp\/v2\/tipologia?post=53231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}