Unioni Civili – servizidemografici.com https://www.servizidemografici.com Servizidemografici.com propone notizie, leggi e normative, giurisprudenza, prassi e approfondimenti per Regioni, Province, Comuni e professionisti che si occupano della gestione dello stato civile ed anagrafe Mon, 04 Nov 2024 08:20:53 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 https://www.servizidemografici.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Servizi_demografici_PA.png?w=32 Unioni Civili – servizidemografici.com https://www.servizidemografici.com 32 32 235365670 COME FARE PER … trascrivere un matrimonio celebrato all’estero fra persone dello stesso sesso https://www.servizidemografici.com/come-fare-per-trascrivere-un-matrimonio-celebrato-allestero-fra-persone-dello-stesso-sesso/ https://www.servizidemografici.com/come-fare-per-trascrivere-un-matrimonio-celebrato-allestero-fra-persone-dello-stesso-sesso/#respond Mon, 04 Nov 2024 08:20:52 +0000 https://www.servizidemografici.com/?p=66197

Un cittadino italiano contrae matrimonio all’estero con una persona dello stesso sesso e chiede di trascrivere il relativo atto nei registri dello stato civile. Come si procede?

La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha istituito nel nostro ordinamento l’unione civile fra persone dello stesso sesso, riconoscendo alle parti una serie di diritti analoghi a quelli spettanti ai coniugi.
Il legislatore ha però voluto tenere separato l’istituto dell’unione civile da quello del matrimonio e tale distinzione si riflette anche sull’ordinamento dello stato civile essendo previsto un registro dedicato alle unioni civili.
Il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 ha riordinato la disciplina sul diritto internazionale privato per la regolamento delle unioni civili, introducendo l’articolo 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218. Tale norma prevede che “Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana”.

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Unione civile: con il cambio di sesso diritti coppia mantenuti in attesa del matrimonio https://www.servizidemografici.com/unione-civile-con-il-cambio-di-sesso-diritti-coppia-mantenuti-in-attesa-del-matrimonio/ https://www.servizidemografici.com/unione-civile-con-il-cambio-di-sesso-diritti-coppia-mantenuti-in-attesa-del-matrimonio/#respond Wed, 26 Jun 2024 08:00:10 +0000 https://www.servizidemografici.com/unione-civile-con-il-cambio-di-sesso-diritti-coppia-mantenuti-in-attesa-del-matrimonio/
Nell’ipotesi in cui uno dei componenti di una unione civile proponga domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, e entrambi intendano proseguire la loro relazione trasformandola in matrimonio, i diritti della coppia non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del matrimonio stesso.

E’ quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 66 del 22 aprile 2024, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge sulle unioni civili) nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove il richiedente la rettificazione e l’altra parte dell’unione
rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

Con comunicato stampa del 19 giugno 2024 la Corte costituzionale ha presentato il mini-podcast della serie “Le sentenze della Corte in 3 minuti”, dedicato alla recente pronuncia su unione civile rettificazione di sesso.

>> La sentenza della Corte costituzionale 22 aprile 2024, n. 66

>> Il comunicato stampa della Corte costituzionale 22 aprile 2024

>> Il comunicato stampa della Corte costituzionale 19 giugno 2024

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Il decreto del Ministro dell’interno 18 ottobre 2022 (G.U. n. 269 del 17 novembre 2022) ha sancito l’avvio e il funzionamento di ANSC (Archivio Nazionale Stato Civile), tempi e modi per il passaggio dalla registrazione analogica e formazione cartacea dei registri di stato civile alla modalità completamente digitale. Il D.M. 9 novembre 2020, aveva già disposto la riduzione del formato dei registri in A4, per una maggiore semplificazione operativa. La tanto attesa digitalizzazione non modifica il contenuto e la sostanza degli atti, né riduce la responsabilità dell’ufficiale dello stato civile chiamato a svolgere un ruolo di particolare rilevanza per il quale occorre elevata professionalità. Per poter affrontare correttamente le procedure e gli adempimenti che è chiamato a svolgere nel corso del proprio lavoro, ogni giorno più complesso, è necessario avere conoscenza dei principi fondamentali in materia di cittadinanza, filiazione, riconoscimento, adozione, diritto al nome, matrimonio, separazione e divorzio, unione civile, di quella parte cioè del codice civile che si occupa del diritto di famiglia. Neppure possono essere trascurate le normative di diritto internazionale privato, i trattati e le convenzioni internazionali, le disposizioni di polizia mortuaria, ma anche la disciplina del procedimento amministrativo, le leggi speciali in materia di culti ammessi o disciplinati da intese. A questo, occorre aggiungere anche il continuo apporto della giurisprudenza che sempre più di frequente interviene per delineare, ridefinire o ampliare istituti e concetti giuridici che l’ufficiale di stato civile è tenuto poi ad applicare, a volte direttamente, in prima persona. Occorre cioè avere conoscenza di un quadro normativo e giurisprudenziale estremamente vasto e, oltretutto, in costante cambiamento ed evoluzione. Il volume, unendo teoria e pratica, ha l’obiettivo di rappresentare, per l’ufficiale di stato civile, una guida per svolgere al meglio il lavoro quotidiano e raggiungere livelli di professionalità sempre più elevati. Renzo CalvigioniGià responsabile Servizi Demografici, esperto e docente Anusca, Direttore della Rivista “I Servizi Demografici”.

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IL CASO – Unione civile fra persone a cui è stata riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis https://www.servizidemografici.com/il-caso-unione-civile-fra-persone-a-cui-e-stata-riconosciuta-la-cittadinanza-italiana-iure-sanguinis/ https://www.servizidemografici.com/il-caso-unione-civile-fra-persone-a-cui-e-stata-riconosciuta-la-cittadinanza-italiana-iure-sanguinis/#respond Wed, 03 Apr 2024 06:45:02 +0000 https://www.servizidemografici.com/il-caso-unione-civile-fra-persone-a-cui-e-stata-riconosciuta-la-cittadinanza-italiana-iure-sanguinis/
Due signore residenti nate in Argentina a cui è stata recentemente riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis si sono rivolte a questo ufficio per chiedere la costituzione dell’unione civile. Quale documentazione occorre acquisire? È sufficiente acquisire la copia integrale degli atti di nascita, che quest’ufficio ha trascritto, oppure è necessario richiedere altra documentazione rilasciata in Argentina per comprovare lo stato libero?

Leggi la risposta dei nostri esperti

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Scioglimento dell’unione civile: presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno https://www.servizidemografici.com/scioglimento-dellunione-civile-presupposti-necessari-per-il-riconoscimento-del-diritto-allassegno/ https://www.servizidemografici.com/scioglimento-dellunione-civile-presupposti-necessari-per-il-riconoscimento-del-diritto-allassegno/#respond Fri, 29 Dec 2023 08:06:06 +0000 https://www.servizidemografici.com/scioglimento-dellunione-civile-presupposti-necessari-per-il-riconoscimento-del-diritto-allassegno/
Le Sezioni Unite Civili attraverso la sentenza del 27 dicembre 2023, n. 35969 si sono pronunciate nel caso di unione civile conclusa ai sensi dell’art. 1, comma 25, della l. n. 76 del 2016 enunciando il seguente principio: «In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, richiamato dall’art. 1, comma venticinquesimo, della legge n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 cit.».

> Consulta la sentenza Cass. civ., Sez. Unite, 27 dicembre 2023, n. 35969

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L’ufficiale di stato civile e il matrimonio dello straniero che “non s’ha da fare” https://www.servizidemografici.com/lufficiale-di-stato-civile-e-il-matrimonio-dello-straniero-che-non-sha-da-fare/ https://www.servizidemografici.com/lufficiale-di-stato-civile-e-il-matrimonio-dello-straniero-che-non-sha-da-fare/#respond Tue, 02 May 2023 10:35:28 +0000 https://www.servizidemografici.com/lufficiale-di-stato-civile-e-il-matrimonio-dello-straniero-che-non-sha-da-fare/
“Questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai” … così disse uno dei bravi a don Abbondio in merito alle future nozze fra Renzo e Lucia. Nel romanzo di Manzoni il principale ostacolo al matrimonio era un signorotto locale, don Rodrigo, che, rimasto colpito dalla bellezza della promessa sposa, aveva scommesso con il cugino Attilio di riuscire a possederla.
Negli uffici comunali gli impedimenti sono di altro tipo: non ci sono i bravi, non c’è il malvagio don Rodrigo, soprattutto il celebrante non è il pavido don Abbondio, ma un ufficiale dello stato civile preparato che rispetta in modo scrupoloso le norme e le istruzioni ministeriali, anche a fronte di alcuni Azzecca-garbugli che pretendono di insegnargli il mestiere.
Se a volersi sposare è un cittadino non italiano, l’ufficiale dello stato civile deve pretendere l’esibizione del nulla osta previsto dall’articolo 116 del codice civile, per cui “lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio” . [1]
La capacità di contrarre matrimonio è regolata infatti dalla legge nazionale dello sposo; conseguentemente solo le competenti autorità dello Stato del nubendo sono in grado di attestare se lo stesso si trova o meno nelle condizioni di sposarsi.
In ogni caso lo straniero, oltre alle prescrizioni della propria legge nazionale, deve rispettare anche le condizioni dettate dal codice civile italiano agli articoli 85 (interdizione per infermità di mente), 86 (libertà di stato), 87 (parentela, affinità, adozione e affiliazione), 88 (delitto) e 89 (divieto temporaneo di nuove nozze), in quanto norme di applicazione necessaria.
La particolarità rispetto al matrimonio del cittadino italiano è rappresentata dalla necessità di dover produrre il nulla osta rilasciato dalle autorità del Paese di appartenenza, il quale ha la funzione di assicurare l’ufficiale dello stato civile circa l’assenza di eventuali e ulteriori impedimenti previsti dalla legislazione straniera. [2]
Il Ministero dell’interno nella circolare n. 24 del 4 dicembre 2013 ha messo in evidenza l’importanza di valutare unicamente il contenuto sostanziale del predetto nulla osta, al di là della veste formale, che può mutare in relazione allo Stato di emissione. È pertanto necessario e sufficiente che la dichiarazione, rilasciata dall’autorità estera, accerti l’assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate.

Mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere

Il Ministero dell’interno nel massimario per l’ufficiale dello stato civile, edizione 2012, ha affermato che “se il nulla osta, per una ragione qualsiasi, non viene né prodotto, né inviato, né acquisito: il matrimonio non può essere celebrato, a meno che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta dipenda esclusivamente da ragioni che contrastano con l’ordine pubblico italiano (ad esempio la mancata adesione di un nubendo alla religione dell’altro)”. In quest’ultima ipotesi la mancata emissione del nulla osta impedisce l’esercizio di un diritto fondamentale della persona, ossia quello di costituire una famiglia attraverso un matrimonio liberamente contratto.
Ovviamente, per poter procedere alle pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile deve essere nelle condizioni di poter valutare, attraverso l’eventuale documentazione prodotta dagli interessati, se il mancato rilascio del nulla osta sia dovuto effettivamente a motivazioni di carattere religioso, e non dipenda invece dalla presenta di impedimenti di altra natura.
Lo Stato di cui il nubendo è cittadino potrebbe poi non poter rilasciare il nulla osta perché tale documentazione non è prevista da nessuna disposizione del relativo ordinamento.
Tale seconda ipotesi si verifica ad esempio nel caso dei cittadini israeliani i quali possono ottenere dalle proprie autorità nazionali unicamente un estratto del registro anagrafico nel quale si attesta lo stato libero dell’interessato. La stessa Ambasciata d’Israele in Italia rilascia una semplice dichiarazione in cui si riporta che tale “estratto di registrazione” emesso dal Ministero degli interni dello Stato di Israele è l’unico documento originale che comprova l’effettivo stato civile di un cittadino israeliano e che la stessa Ambasciata non è autorizzata a rilasciare nessun altro documento in sostituzione.
Alla luce della documentazione prodotta, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni di matrimonio e deve pertanto opporre rifiuto motivato, contro cui gli interessati potranno ricorrere dinanzi al Tribunale competente.
La Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 14 del 30 gennaio 2003, nel dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 116 del codice civile, ha espressamente affermato che il tribunale ordinario può autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l’ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218. L’autorità giudiziaria è infatti l’unico soggetto che ha il potere di valutare il mancato rilascio del nulla osta da parte delle Autorità nazionali del nubendo e di acquisire ulteriori documenti dai quali verificare l’assenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
L’ufficiale dello stato civile non può sostituirsi al giudice in tali valutazioni, dovendosi attenere scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno. In ogni caso l’ufficiale dello stato civile dovrà motivare approfonditamente il certificato di rifiuto, al fine di delineare correttamente agli interessati le ragioni che hanno determinato il rigetto dell’istanza e di rappresentare al giudice nel modo più completo possibile la situazione di fatto e le ragioni di diritto che hanno portato al diniego.

Le autorità straniere rilasciano un nulla osta condizionato alla conversione dell’altro sposo ad una determinata fede religiosa

In alcuni casi le competenti autorità straniere rilasciano una dichiarazione che nulla osta al matrimonio condizionato all’appartenenza dell’altro sposo alla fede islamica o alla presentazione di un certificato di conversione alla predetta fede. Ciò si verifica con le cittadine di paesi islamici come il Marocco, l’Algeria e la Tunisia.
Tali condizioni non possono essere considerate ostative al matrimonio in quanto contrarie all’ordine pubblico e ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano in termini di uguaglianza e di libertà di culto. Il Ministero dell’interno nella circolare n. 46 del 11 settembre 2007 ha affermato che l’ufficiale dello stato civile in questi casi deve procedere alle pubblicazioni di matrimonio senza tener conto delle condizioni apposte al nulla osta.

Le indicazioni ministeriali nel caso dei rifugiati politici

Il Ministero dell’interno è intervenuto con la circolare n. 1 del 12 gennaio 2022 relativamente alla problematica del nulla osta per lo straniero rifugiato che intenda contrarre matrimonio in Italia.
Prima della nota ministeriale, ai rifugiati il nulla osta al matrimonio veniva rilasciato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).
Con la circolare richiamata il Ministero dell’interno, dopo aver acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha segnalato la possibilità di acquisire dal rifugiato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in mancanza di altri atti o documenti. Da segnalare che tale semplificazione contempla solo ed esclusivamente i rifugiati, cioè coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento di tale status a seguito dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale. Non trova invece applicazione nei confronti dei titolari di protezione sussidiaria, né dei richiedenti asilo.

Il nulla osta nel caso delle unioni civili

L’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede al comma 19 che all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applica l’articolo 116, primo comma del codice civile, con conseguente obbligo di esibizione del nulla osta all’ufficiale dello stato civile da parte dello straniero.
Il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 ha riordinato la legge sul diritto internazionale privato (legge n. 218/1995) per adeguarla alla disciplina sulle unioni civili. In particolare è stato previsto che:
a) se la legge dello straniero non ammette l’unione civile fra persone dello stesso sesso si applica la legge italiana;
b) ai fini del nulla osta non rilevano impedimenti relativi al sesso delle parti; per cui, qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento dell’unione civile fra persone dello stesso sesso, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il diritto di costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza dell’entrata in vigore della legge, è divenuto una norma di ordine pubblico e dunque prevale sulle eventuali differenti previsioni di altri ordinamenti.

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[1] La convenzione di Monaco del 5 maggio 1980 ha previsto la possibilità di sostituire il nulla osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall’ufficio di stato civile del comune di residenza del proprio Paese. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.
[2] Il nulla osta previsto dall’ articolo 116 del codice civile rappresenta un documento assolutamente indispensabile e si può prescinderne solo in presenza di una specifica normativa che preveda documenti alternativi (ad esempio: la legge 13 ottobre 1965, n. 1195 per gli Stati Uniti d’America oppure la legge 27 settembre 2002, n. 233 per l’Australia).

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Scioglimento dell’unioni civile https://www.servizidemografici.com/scioglimento-dellunioni-civile/ https://www.servizidemografici.com/scioglimento-dellunioni-civile/#respond Fri, 17 Feb 2023 07:20:31 +0000 https://www.servizidemografici.com/scioglimento-dellunioni-civile/
La Corte di Cassazione, prima Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria del 27/01/2023, n. 2507 “ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., della questione di massima di particolare importanza se, nel caso di scioglimento dell’unione civile, ai fini del riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 al componente dell’unione civile che ne abbia fatto richiesta, assumano rilevanza anche i fatti intercorsi tra le parti anteriori alla costituzione dell’unione civile”.

> Corte di Cassazione, prima Sezione Civile, ordinanza interlocutoria 27/01/2023, n. 2507

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Renzo Calvigioni, Liliana Palmieri, Tiziana Piola | 2022 Maggioli Editore

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Il Ministero dell’Interno ha emanato il DM 27 febbraio 2017 con i nuovi registri e le formule sulle unioni civili ed ha diramato inoltre la relativa circolare n. 3 del 27 febbraio 2017.

 

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE

Gli adempimenti dell’Ufficiale di stato civile e anagrafe

Il volume esamina approfonditamente la L. n.76/2016 che ha disciplinato la costituzione delle unioni civili e la registrazione delle convivenze di fatto, delineando un quadro completo dei nuovi istituti allo scopo di fornire all’ufficiale di stato civile e di anagrafe, tutti gli strumenti operativi necessari.

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In particolare nella circolare si evidenzia che:

 

 

 

 

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE

Gli adempimenti dell’Ufficiale di stato civile e anagrafe

Il volume esamina approfonditamente la L. n.76/2016 che ha disciplinato la costituzione delle unioni civili e la registrazione delle convivenze di fatto, delineando un quadro completo dei nuovi istituti allo scopo di fornire all’ufficiale di stato civile e di anagrafe, tutti gli strumenti operativi necessari.

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Le prime osservazioni del notariato sulle unioni civili https://www.servizidemografici.com/le-prime-osservazioni-del-notariato/ https://www.servizidemografici.com/le-prime-osservazioni-del-notariato/#respond Tue, 07 Feb 2017 09:01:31 +0000 https://www.servizidemografici.com/le-prime-osservazioni-del-notariato/
Il consiglio nazionale del notariato ha diffuso una nota relativa alla “Modifica e riordino delle disposizioni di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso”.

Il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, di attuazione della delega per l’adozione di disposizioni di modifica e riordino delle disposizioni di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, interviene sulla legge di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218), introducendo quattro nuovi articoli (da 32-bis a 32-quinquies) e modificando l’art. 45.

Va ricordato come l’art. 1, comma 64, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) avesse già portato all’introduzione nella legge 218 dell’art. 30-bis, in materia di Contratti di convivenza («Contratti di convivenza – 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. 2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima»).

L’art. 1, comma 28, della legge 76/2016, delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: «… b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; …».

Per approfondire l’argomento è possibile scaricare la nota del Consiglio Nazionale del Notariato “Modifica e riordino delle disposizioni di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso”

 

LA REDAZIONE CONSIGLIA:

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE

Gli adempimenti dell’Ufficiale di stato civile e anagrafe

Il volume esamina approfonditamente la L. n.76/2016 che ha disciplinato la costituzione delle unioni civili e la registrazione delle convivenze di fatto, delineando un quadro completo dei nuovi istituti allo scopo di fornire all’ufficiale di stato civile e di anagrafe, tutti gli strumenti operativi necessari.

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Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi https://www.servizidemografici.com/pubblicati-in-gazzetta-ufficiale-i-decreti-attuativi/ https://www.servizidemografici.com/pubblicati-in-gazzetta-ufficiale-i-decreti-attuativi/#respond Mon, 30 Jan 2017 07:17:32 +0000 https://www.servizidemografici.com/pubblicati-in-gazzetta-ufficiale-i-decreti-attuativi/

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27/1/2017 i tre decreti attuativi delle unioni civili.
I decreti entreranno in vigore l’11 feberraio 2017.


DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5

Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche’ modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.

>> Consulta i provvedimenti aggiornati con le modifiche dei decreti attuativi

DPR 3/11/2000, n. 396 – REGOLAMENTO PER LA REVISIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE, A NORMA DELL’ARTICOLO 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127Articoli modificati:

1, 6, 10, 12, 16, 17, 19, 26, 49, 63, 66, 67, 68, 69, 70

Aggiunti articoli:

70-bis, 70-ter, 70-quater, 70-quinquies70-sexies, 70-septies, 70-octies, 70-novies, 70-decies, 70-undecies, 70-duodecies, 70-terdecies, 70-quaterdecies, 70-quinquiesdecies

RD 9/7/1939, n. 1238 – ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

Articoli modificati:

14134

Articoli aggiunti:

134-bis

DPR 30/5/1989, n. 223 – APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Articoli modificati:

4, 12, 20

RD 30/3/1942, n. 327- CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Articoli modificati:

204, 834, 836

DLGS 1/9/2011, n. 150 – DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69

Articoli modificati:

31

 

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6
Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.

>> Consulta i provvedimenti aggiornati con le modifiche dei decreti attuativi

CODICE PENALEArticoli modificati:

307, 649

Articoli aggiunti:

574-ter

CODICE DEI PROCEDURA PENALE

Articoli modificati:

199

 

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 7
Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.

>> Consulta i provvedimenti aggiornati con le modifiche dei decreti attuativi

LEGGE 31/5/1995, n. 218 – RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Articoli modificati:

45

Articoli aggiunti:

32 bis, 32 ter, 32 quater, 32 quiinquies

 

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO

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