Candidati – servizidemografici.com https://www.servizidemografici.com Servizidemografici.com propone notizie, leggi e normative, giurisprudenza, prassi e approfondimenti per Regioni, Province, Comuni e professionisti che si occupano della gestione dello stato civile ed anagrafe Mon, 04 Nov 2024 08:29:24 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 https://www.servizidemografici.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Servizi_demografici_PA.png?w=32 Candidati – servizidemografici.com https://www.servizidemografici.com 32 32 235365670 Elettorale: la questione dei contrassegni di lista https://www.servizidemografici.com/elettorale-la-questione-dei-contrassegni-di-lista/ https://www.servizidemografici.com/elettorale-la-questione-dei-contrassegni-di-lista/#respond Mon, 04 Nov 2024 06:30:00 +0000 https://www.servizidemografici.com/?p=53966

L’art. 33, comma 1, lett. b), del d.P.R. 570/1960 autorizza la Sottocommissione elettorale circondariale a ricusare i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in inganno l’elettore. Lo scopo della norma è quello di evitare ogni possibile confusione negli elettori che potrebbero essere indotti a votare una lista perché identificato da un determinato contrassegno senza che vi sia la certezza che i relativi candidati appartengano allo stesso movimento politico identificato con quel contrassegno. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 934 del 30 gennaio 2024.

I principi di diritto estratti dalla sentenza

Normativa applicabile
La questione riguarda l’applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 132 del 1993, relativi alla disciplina dei contrassegni delle liste presentate in occasione delle elezioni comunali.
Ricusazione dei contrassegni
La Sottocommissione elettorale ha il potere di ricusare i contrassegni che siano identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o notoriamente usati da altri partiti, per evitare confusione negli elettori.
Autorizzazione all’uso del contrassegno
Non vi è una forma tipizzata per dimostrare l’autorizzazione all’uso del contrassegno. È sufficiente che la Sottocommissione elettorale valuti l’idoneità della documentazione presentata, nel rispetto del principio della massima partecipazione alla competizione elettorale.
Disparità di trattamento
Non vi è stata disparità di trattamento tra diverse liste, in quanto l’applicazione delle norme è stata coerente con le specificità di ciascun caso.
Questi principi delineano il quadro normativo e interpretativo su cui si basa la decisione della Corte.

Ti consigliamo

FORMATO CARTACEO + ILIBRO

Guida pratica alle elezioni amministrative

Le elezioni comunali rappresentano uno dei momenti più delicati per l’operatore dei servizi demografici. Oltre agli adempimenti tipici dell’organizzazione tecnica di qualsiasi altro evento elettorale, infatti, le elezioni comunali sono svolte da un’importante fase ufficio preparatoria che riguarda direttamente la competenza dell’Elettorale comunale e della Commissione Elettorale Circondariale: la presentazione e l’ammissione delle candidatura. La preparazione necessaria per affrontare questo momento deve essere accurata e le decisioni debbono essere sempre prese in tempo reale. La prima parte del testo riprende concetti trasversali al diritto elettorale, quali l’elettorato attivo e passivo e l’illustrazione dei vari uffici elettorali coinvolti nel procedimento elettorale. Dopo aver affrontato anche i temi della convocazione comizi e della propaganda elettorale, la Guida si concentra sulla fase di presentazione e ammissione delle candidature, vero momento cardine del percorso che porta verso l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. La materia viene trattata unitariamente per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore. Quando necessario, in conseguenza dei diversi elettorali adottati, è stata dichiarata distintamente. Un’ampia casistica di quesiti risolti, domande frequenti, citazioni giurisprudenziali e riferimenti normativi completa la trattazione, insieme alla proposta di una serie di modelli “non ministeriali” a integrazione di quelli ufficiali previsti nelle pubblicazioni del Ministero dell’Interno.   Andrea Zuccotti Dirigente del Comune di Milano, giurista esperto di Diritto amministrativo, si è occupato del Servizio Elettorale sin dall’inizio della carriera nella pubblica amministrazione. Formatore in materie demografiche presso numerosi convegni e seminari, autore di diverse pubblicazioni specialistiche. Umberto Coassin Già Responsabile dei Servizi Demografici. Esperto in materia elettorale e semplificazione dei procedimenti elettorali.

Andrea Zuccotti, Umberto Coassin | Maggioli Editore 2021

]]>
https://www.servizidemografici.com/elettorale-la-questione-dei-contrassegni-di-lista/feed/ 0 53966
Elezioni comunali giugno 2024: ammissione di un’unica lista di candidati e quorum di votanti per la validità dell’elezione https://www.servizidemografici.com/elezioni-comunali-giugno-2024-ammissione-di-ununica-lista-di-candidati-e-quorum-di-votanti-per-la-validita-dellelezione/ https://www.servizidemografici.com/elezioni-comunali-giugno-2024-ammissione-di-ununica-lista-di-candidati-e-quorum-di-votanti-per-la-validita-dellelezione/#respond Fri, 31 May 2024 06:00:29 +0000 https://www.servizidemografici.com/elezioni-comunali-giugno-2024-ammissione-di-ununica-lista-di-candidati-e-quorum-di-votanti-per-la-validita-dellelezione/
La Prefettura – UTG di Avellino ha emanato la circolare prot. n. 45686 del 23 maggio 2024 ad oggetto “Elezioni comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 – Ammissione di un’unica lista di candidati – Quorum di votanti per la validità dell’elezione- Acquisizione dati elettori“.

Attraverso la suddetta circolare viene ricordato che l’art. 4, c. 2, del d.l. 29 gennaio 2024, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2024 “ha riproposto anche per l’anno 2024 la norma di diritto transitorio che intende agevolare il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto ai fini della validità delle elezioni nei Comuni delle regioni a statuto ordinario sino a 15.000 abitanti nei quali sia stata ammessa alla competizione una sola lista di candidati, in deroga a quanto previsto dal comma 10 dell’art. 71 del decreto legislativo n. 267/2000”, la quale “stabilisce che siano eletti tutti i candidati consiglieri compresi nell’unica lista ammessa e il candidato sindaco collegato purché la lista stessa “abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune” e che ai fini del calcolo del suddetto quorum ”per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto”.

I punti principali della circolare

  • Contesto normativo
    Nei Comuni con una sola lista elettorale ammessa, si applica l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, convertito in legge n. 74/2024.
    La norma facilita il raggiungimento del quorum in Comuni fino a 15.000 abitanti.
  • Condizioni di validità delle elezioni
    Tutti i candidati della lista unica sono eletti se:
    – la lista ottiene almeno il 50% dei voti validi
    – i votanti sono almeno il 40% degli elettori iscritti
    – gli elettori AIRE non sono inclusi nel calcolo se non hanno votato.
  • Adempimenti per i Comuni:
    – Compilazione del Modello COM. 2
    Indicare il totale degli elettori (maschi e femmine), esclusi gli elettori AIRE, e inviare il modello alla Prefettura entro il 25 maggio.
    – Annotazione liste elettorali
    Segnare “AIRE” accanto agli elettori iscritti all’AIRE sulle liste sezionali.
    – Comunicazione Affluenza alle Urne
    Gli uffici elettorali devono trasmettere il numero degli elettori AIRE che hanno votato entro le 23:00 del 9 giugno 2023.
    – Sommario dati comunali
    Il Comune deve aggregare i dati delle sezioni e trasmetterli alla Prefettura tramite PEC o fax.

> Consulta la circolare della Prefettura – UTG di Avellino del 23 maggio 2024, prot. n. 45686

SPECIALE ELEZIONI

]]>
https://www.servizidemografici.com/elezioni-comunali-giugno-2024-ammissione-di-ununica-lista-di-candidati-e-quorum-di-votanti-per-la-validita-dellelezione/feed/ 0 53951
Consultazioni elettorali – Persona non candidabile ex d.lgs. n. 235/2012 https://www.servizidemografici.com/consultazioni-elettorali-persona-non-candidabile-ex-d-lgs-n-235-2012/ https://www.servizidemografici.com/consultazioni-elettorali-persona-non-candidabile-ex-d-lgs-n-235-2012/#respond Tue, 23 May 2023 06:53:29 +0000 https://www.servizidemografici.com/consultazioni-elettorali-persona-non-candidabile-ex-d-lgs-n-235-2012/
L’illegittima ammissione e partecipazione alla competizione di una persona non candidabile ai sensi del d.lgs. n. 235/2012, deve essere eccepita avanti il Giudice ordinario, in quanto sono devolute a tale Giudice le controversie relative alla ineleggibilità, alla decadenza e alla incompatibilità dei candidati in quanto afferenti a diritti soggettivi di elettorato; sono invece devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo quelle relative alla regolarità delle operazioni elettorali in quanto afferenti a posizioni di interesse legittimo.

> T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 23 febbraio 2023, n. 419

Ti consigliamo:

Manuale pratico per l’ufficio elettorale

<p>Il Manuale fornisce un ausilio maneggevole e completo per gli operatori del servizio elettorale comunale, per conoscere gli ambiti di competenza del procedimento elettorale italiano e risolvere i problemi che di volta in volta si presentano.</p> <p>L&rsquo;opera si sofferma sui diversi aspetti che vanno dall&rsquo;ordinaria tenuta delle liste elettorali alla preparazione e svolgimento delle consultazioni, passando attraverso le figure e le operazioni coinvolte in questo procedimento: ufficiali elettorali, commissioni elettorali, presidenti, segretari e scrutatori, voto dei residenti all&rsquo;estero e normativa sull&rsquo;elettorato passivo.</p> <p>Da segnalare la presenza di un&rsquo;ampia casistica di quesiti risolti, domande frequenti, citazioni giurisprudenziali e riferimenti normativi.</p> <p>La nuova edizione del volume contempla tutte le novit&agrave; introdotte dal legislatore negli ultimi anni, sia a livello costituzionale che di normazione primaria, tra le quali si segnalano le pi&ugrave; significative: limite al mandato dei sindaci (Legge n. 35/2022), digitalizzazione dei procedimenti referendari (D.L. n. 77/2021), nuovi soggetti autenticatori (D.L. n. 76/2020 e n. 77/2021), elezioni trasparenti (Legge 3/2019), esito positivo dell&rsquo;affidamento in prova ai servizi sociali e sue ricadute sulla capacit&agrave; elettorale, avvio del processo di integrazione delle liste elettorali nell&rsquo;Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (D.M. 17 ottobre 2022), diminuzione del numero dei senatori e dei deputati ed estensione del diritto di elettorato attivo ai diciottenni anche per il Senato (Legge Cost. n. 1/2021).</p> <p><strong>Con aggiornamento online con le novit&agrave; previste dal D.L. 29 gennaio 2024, n. 7&nbsp;</strong></p> <p id="Y98KSXY"><strong>Andrea Zuccotti</strong><br />Dirigente del Comune di Milano, giurista esperto di Diritto amministrativo, si &egrave; occupato del Servizio Elettorale sin dall&rsquo;inizio della carriera nella pubblica amministrazione. Formatore in materie demografiche presso numerosi convegni e seminari, autore di diverse pubblicazioni specialistiche.</p> <p><strong>Umberto Coassin</strong><br />Gi&agrave; Responsabile dei Servizi Demografici. Esperto in materia elettorale e semplificazione dei procedimenti elettorali.</p>

Andrea Zuccotti, Umberto Coassin | 2022 Maggioli Editore

88.00 €  70.40 €

]]>
https://www.servizidemografici.com/consultazioni-elettorali-persona-non-candidabile-ex-d-lgs-n-235-2012/feed/ 0 53070
La riforma Cartabia e i riflessi sulla incandidabilità alle elezioni https://www.servizidemografici.com/la-riforma-cartabia-e-i-riflessi-sulla-incandidabilita-alle-elezioni/ https://www.servizidemografici.com/la-riforma-cartabia-e-i-riflessi-sulla-incandidabilita-alle-elezioni/#respond Mon, 20 Mar 2023 08:10:33 +0000 https://www.servizidemografici.com/la-riforma-cartabia-e-i-riflessi-sulla-incandidabilita-alle-elezioni/
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Legge “Cartabia”) ha modificato il comma 1-bis dell’articolo 445 del codice di procedura penale relativamente alla disciplina della sentenza di patteggiamento, prevedendo che:

1-bis. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

Tale disposizione produce inevitabili effetti sulle regole in materia di incandidabilità, per cui l’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che equipara la sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna non produce più effetti, realizzandosi così un caso di abrogazione tacita a seguito del decreto legislativo n. 150/2022.

Ne consegue che tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., salvo il caso di applicazione di pene accessorie, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni.

> Il parere del Ministero dell’Interno, 15 marzo 2023

> La circolare del Ministero dell’interno, 17 marzo 2023, n. 29

Ti consigliamo:

Manuale pratico per l’ufficio elettorale

<p>Il Manuale fornisce un ausilio maneggevole e completo per gli operatori del servizio elettorale comunale, per conoscere gli ambiti di competenza del procedimento elettorale italiano e risolvere i problemi che di volta in volta si presentano.</p> <p>L&rsquo;opera si sofferma sui diversi aspetti che vanno dall&rsquo;ordinaria tenuta delle liste elettorali alla preparazione e svolgimento delle consultazioni, passando attraverso le figure e le operazioni coinvolte in questo procedimento: ufficiali elettorali, commissioni elettorali, presidenti, segretari e scrutatori, voto dei residenti all&rsquo;estero e normativa sull&rsquo;elettorato passivo.</p> <p>Da segnalare la presenza di un&rsquo;ampia casistica di quesiti risolti, domande frequenti, citazioni giurisprudenziali e riferimenti normativi.</p> <p>La nuova edizione del volume contempla tutte le novit&agrave; introdotte dal legislatore negli ultimi anni, sia a livello costituzionale che di normazione primaria, tra le quali si segnalano le pi&ugrave; significative: limite al mandato dei sindaci (Legge n. 35/2022), digitalizzazione dei procedimenti referendari (D.L. n. 77/2021), nuovi soggetti autenticatori (D.L. n. 76/2020 e n. 77/2021), elezioni trasparenti (Legge 3/2019), esito positivo dell&rsquo;affidamento in prova ai servizi sociali e sue ricadute sulla capacit&agrave; elettorale, avvio del processo di integrazione delle liste elettorali nell&rsquo;Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (D.M. 17 ottobre 2022), diminuzione del numero dei senatori e dei deputati ed estensione del diritto di elettorato attivo ai diciottenni anche per il Senato (Legge Cost. n. 1/2021).</p> <p><strong>Con aggiornamento online con le novit&agrave; previste dal D.L. 29 gennaio 2024, n. 7&nbsp;</strong></p> <p id="Y98KSXY"><strong>Andrea Zuccotti</strong><br />Dirigente del Comune di Milano, giurista esperto di Diritto amministrativo, si &egrave; occupato del Servizio Elettorale sin dall&rsquo;inizio della carriera nella pubblica amministrazione. Formatore in materie demografiche presso numerosi convegni e seminari, autore di diverse pubblicazioni specialistiche.</p> <p><strong>Umberto Coassin</strong><br />Gi&agrave; Responsabile dei Servizi Demografici. Esperto in materia elettorale e semplificazione dei procedimenti elettorali.</p>

Andrea Zuccotti, Umberto Coassin | 2022 Maggioli Editore

88.00 €  70.40 €

]]>
https://www.servizidemografici.com/la-riforma-cartabia-e-i-riflessi-sulla-incandidabilita-alle-elezioni/feed/ 0 52939
Elezioni comunali – Comuni fino a 15 mila abitanti – Preferenza per candidato di lista non votata https://www.servizidemografici.com/elezioni-comunali-comuni-fino-a-15-mila-abitanti-preferenza-per-candidato-di-lista-non-votata/ https://www.servizidemografici.com/elezioni-comunali-comuni-fino-a-15-mila-abitanti-preferenza-per-candidato-di-lista-non-votata/#respond Thu, 16 Mar 2023 07:40:56 +0000 https://www.servizidemografici.com/elezioni-comunali-comuni-fino-a-15-mila-abitanti-preferenza-per-candidato-di-lista-non-votata/
Nei Comuni fino a 15.000 abitanti trova applicazione l’art. 57, comma 7, D.P.R. n. 570/1960, espressivo del favor voti, per il quale “Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”, cosicché il voto di lista rimane salvo mentre è inefficace soltanto la preferenza espressa per il candidato di altra lista. Ciò in quanto proprio nei Comuni più piccoli, dove è vietato il voto disgiunto, rileva il voto di lista, manifestando esso la consapevolezza, da parte dell’elettore, di volere preferire una certa compagine politica, rispetto alla quale le preferenze assegnate ai singoli perdono di rilievo (Consiglio di Stato, sez. III, 7 giugno 2021, n. 4304).

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 5 maggio 2022, n. 767

Ti consigliamo:

Manuale pratico per l’ufficio elettorale

<p>Il Manuale fornisce un ausilio maneggevole e completo per gli operatori del servizio elettorale comunale, per conoscere gli ambiti di competenza del procedimento elettorale italiano e risolvere i problemi che di volta in volta si presentano.</p> <p>L&rsquo;opera si sofferma sui diversi aspetti che vanno dall&rsquo;ordinaria tenuta delle liste elettorali alla preparazione e svolgimento delle consultazioni, passando attraverso le figure e le operazioni coinvolte in questo procedimento: ufficiali elettorali, commissioni elettorali, presidenti, segretari e scrutatori, voto dei residenti all&rsquo;estero e normativa sull&rsquo;elettorato passivo.</p> <p>Da segnalare la presenza di un&rsquo;ampia casistica di quesiti risolti, domande frequenti, citazioni giurisprudenziali e riferimenti normativi.</p> <p>La nuova edizione del volume contempla tutte le novit&agrave; introdotte dal legislatore negli ultimi anni, sia a livello costituzionale che di normazione primaria, tra le quali si segnalano le pi&ugrave; significative: limite al mandato dei sindaci (Legge n. 35/2022), digitalizzazione dei procedimenti referendari (D.L. n. 77/2021), nuovi soggetti autenticatori (D.L. n. 76/2020 e n. 77/2021), elezioni trasparenti (Legge 3/2019), esito positivo dell&rsquo;affidamento in prova ai servizi sociali e sue ricadute sulla capacit&agrave; elettorale, avvio del processo di integrazione delle liste elettorali nell&rsquo;Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (D.M. 17 ottobre 2022), diminuzione del numero dei senatori e dei deputati ed estensione del diritto di elettorato attivo ai diciottenni anche per il Senato (Legge Cost. n. 1/2021).</p> <p><strong>Con aggiornamento online con le novit&agrave; previste dal D.L. 29 gennaio 2024, n. 7&nbsp;</strong></p> <p id="Y98KSXY"><strong>Andrea Zuccotti</strong><br />Dirigente del Comune di Milano, giurista esperto di Diritto amministrativo, si &egrave; occupato del Servizio Elettorale sin dall&rsquo;inizio della carriera nella pubblica amministrazione. Formatore in materie demografiche presso numerosi convegni e seminari, autore di diverse pubblicazioni specialistiche.</p> <p><strong>Umberto Coassin</strong><br />Gi&agrave; Responsabile dei Servizi Demografici. Esperto in materia elettorale e semplificazione dei procedimenti elettorali.</p>

Andrea Zuccotti, Umberto Coassin | 2022 Maggioli Editore

88.00 €  70.40 €

]]>
https://www.servizidemografici.com/elezioni-comunali-comuni-fino-a-15-mila-abitanti-preferenza-per-candidato-di-lista-non-votata/feed/ 0 52368
Elezioni comunali: Liste e candidati https://www.servizidemografici.com/elezioni-comunali-liste-e-candidati/ https://www.servizidemografici.com/elezioni-comunali-liste-e-candidati/#respond Wed, 26 Apr 2017 07:50:15 +0000 https://www.servizidemografici.com/elezioni-comunali-liste-e-candidati/
Domenica 11 giugno 2017 si vota in 1021 Comuni (1). L’eventuale turno di ballottaggio si avrà domenica 25 giugno.
Nelle Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige si vota già il prossimo 7 maggio.

Una volta fissata la data delle elezioni, convocati i comizi, determinato il corpo elettorale che prenderà parte alle votazioni, il procedimento elettorale prosegue con la presentazione delle candidature per la carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere  comunale.

 

Presentazione delle candidature

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;

2) dichiarazione di presentazione della lista;

3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune (2) ;

4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;

5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della repubblica;

6) modello di contrassegno di lista.


Termine per la presentazione delle candidature e delle liste

È previsto un termine (tra le ore 8 del trentesimo giorno e le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni), per la consegna di tali candidature e liste. Quindi tra le ore 8 del 12 maggio alle ore 12 del 13 maggio prossimi.

Candidature e  liste sono presentate alla segreteria del comune (articoli 28, decimo e undicesimo comma, e 32, decimo e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570). Chi riceve la documentazione rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati e dell’ora di consegna.

In questa fase, considerato che la legge distingue il momento della presentazione della lista, inteso come attività di raccolta delle firme, dal momento della consegna materiale della stessa, risulta del tutto superflua l’autenticazione delle firme di coloro che depositano la documentazione presso gli uffici comunali, posto che l’autenticazione è sancita esclusivamente per i sottoscrittori delle liste e non per altri soggetti, anche se delegati a recapitare le stesse. Del resto, non sfuggirà il fatto che l’identità personale dei presentatori può essere accertata, senza ritardi o incertezze, mediante l’esibizione di un loro documento di riconoscimento (Consiglio di Stato, V Sezione, 4 febbraio 1997, n. 138). Per le stesse ragioni è stata esclusa la necessità della delega scritta (T.A.R. Napoli, Sezione II, 15 luglio 1997, n. 1985).

 

Incaricato della ricezione delle liste

Incaricato della ricezione delle liste è il segretario comunale. Nel caso di comuni retti a scavalco da uno stesso segretario, è ammissibile la delega di questa funzione (Ministero dell’interno, circolare 5 maggio 1993, n. 82). La sostituzione del segretario comunale è ammissibile anche per le operazioni, di competenza del segretario, connesse all’eventuale ballottaggio.

Il segretario (o il delegato) trasmette ogni lista alla Commissione elettorale circondariale, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata.

In questa occasione particolare rilevanza assumono sia il rispetto degli orari di apertura degli uffici sia la scrupolosa e comprensibile verbalizzazione dell’esatto momento della consegna della lista, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitando altre suscettibili di ambiguità (Consiglio di Stato – V Sezione, 11 febbraio 1999, n. 165).

———–

(1) http://www.ancitel.it/amministrative/index.cfm
(2) Nessuna sottoscrizione è richiesta nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

 

LA REDAZIONE CONSIGLIA

 

novitàelettoralevolume

MANUALE PRATICO PER L’UFFICIO ELETTORALE

Andrea Zuccotti – Umberto Coassin

Disciplina dell’elettorato attivo e passivo
Ruolo dell’Ufficiale Elettorale e delle Commissioni Elettorali
Voto degli italiani all’estero
Gestione dell’albo scrutatori e presidenti di seggio
Consultazioni elettorali

acquistaora

]]>
https://www.servizidemografici.com/elezioni-comunali-liste-e-candidati/feed/ 0 44964
Legge Delrio, elezioni (di 2° grado) degli organi delle province e città metropolitane https://www.servizidemografici.com/legge-delrio-elezioni-di-2-grado-degli-organi-delle-province-e-citt-metropolitane/ https://www.servizidemografici.com/legge-delrio-elezioni-di-2-grado-degli-organi-delle-province-e-citt-metropolitane/#respond Mon, 06 Oct 2014 00:00:00 +0000 https://www.servizidemografici.com/legge-delrio-elezioni-di-2-grado-degli-organi-delle-province-e-citt-metropolitane/
Non ancora conclusa la fase delle elezioni, di 2° grado, degli organi assembleari delle “nuove” province e città metropolitane, si deve registrare come vi sia già giurisprudenza, nella specie essendo stato adito il TAR per la regione Toscana, sez. II, n. 1498 del 30.9.2014 per l’accertamento della legittimità della ricusazione di lista, per non raggiunto numero di sottoscrittori, in quanto alcuni di costoro erano anche candidati della lista de quo. Il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento di ricusazione di una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale per mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni prescritte dalla disciplina vigente, dovendosi rilevare l’invalidità di quelle provenienti da soggetti candidati nella medesima lista. Infatti, pur nel silenzio della legge 56/2014,che regola il nuovo sistema di elezioni di secondo grado attribuendo l’elettorato passivo a soggetti già eletti dal popolo alla carica di sindaco o di consigliere nei comuni facenti parte del territorio provinciale e recando una disciplina speciale senza alcun rinvio a norme o principi generali dettati da altre fonti normative, deve ritenersi vigente il principio, immanente nell’ordinamento elettorale, secondo cui i soggetti sottoscrittori di una lista non possono coincidere con quelli candidati nella medesima lista, pena la vanificazione del principio, pacificamente vigente nei vari sistemi elettorali, in base al quale la presentazione di una lista deve essere supportata da un congruo numero di sottoscrizioni al fine di avvalorarne la serietà ed il (minimo) radicamento nel corpo elettorale; tutte le formalità richieste nella fase della raccolta delle sottoscrizioni delle liste dei candidati nelle competizioni elettorali, comprese quelle di accertamento dell’identità dei sottoscrittori, costituiscono un momento essenziale della presentazione della lista, inteso a garantire che la sottoscrizione della stessa corrisponda effettivamente alla volontà della frazione di elettorato, stabilita dalla legge(cfr. Cons. Stato, sez. V, 23.11.2010, n. 8145). Diversamente opinando, ove cioè si ammettesse che i soggetti sottoscrittori, anche solo in parte, siano i medesimi che compongono la lista, della cui presentazione si tratta, si perverrebbe alla pratica elusione della finalità della norma, volta a garantire in definitiva la rappresentatività della lista presentata da parte di una porzione (sia pur minima) del corpo elettorale; a fronte della finalità del principio richiamato, a nulla rileva che la legge 56/2014, al pari delle leggi che regolano altri sistemi elettorali, non rechi per i candidati un espresso divieto di sottoscrizione della propria lista, ma si limiti a prescrivere che “L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto” (art. 1, comma 70); in particolare, in base alla legge n. 56/2014: a) il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile fra dieci e sedici a seconda della popolazione (art. 1, comma 67); b) è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia, che pure sono i soli ad essere eleggibili a questa carica (art. 1, comma 69); c) l’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto (art. 1, comma 70); anche in tal caso, non avrebbe alcun senso che il candidato presenti la propria candidatura, la cui presentazione, ad opera degli aventi diritto al voto, ha lo scopo di assicurare che la lista, composta da un certo numero di candidati anagraficamente e politicamente individuati, goda di un minimo di seguito presso il corpo elettorale.
]]>
https://www.servizidemografici.com/legge-delrio-elezioni-di-2-grado-degli-organi-delle-province-e-citt-metropolitane/feed/ 0 42439
Nuove modalita di arrotondamento del numero minimo di candidati del genere meno rappresentato https://www.servizidemografici.com/nuove-modalita-di-arrotondamento-del-numero-minimo-di-candidati-del-genere-meno-rappresentato/ https://www.servizidemografici.com/nuove-modalita-di-arrotondamento-del-numero-minimo-di-candidati-del-genere-meno-rappresentato/#respond Mon, 22 Sep 2014 00:00:00 +0000 https://www.servizidemografici.com/nuove-modalita-di-arrotondamento-del-numero-minimo-di-candidati-del-genere-meno-rappresentato/
]]>
https://www.servizidemografici.com/nuove-modalita-di-arrotondamento-del-numero-minimo-di-candidati-del-genere-meno-rappresentato/feed/ 0 42452