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	<title>Public Utilities</title>
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	<description>Rivista telematica di diritto, strategie ed economia dei servizi pubblici locali</description>
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		<title>Aggregazioni societarie: decreto di riordino e legge regionale 5/2024 del Friuli Venezia Giulia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Pozzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 13:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home page]]></category>
		<category><![CDATA[Società partecipate]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Si ricorderà che l’art. 5 del Decreto di riordino prevede una serie di “meccanismi di incentivazione delle aggregazioni” in realtà molto blandi, perché essenzialmente limitati ad una riduzione del numero degli EGATO e non a quella dei soggetti gestori, almeno per quanto riguarda i servizi a rete. Il comma 1, fermo che si tratta di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="isPasted">Si ricorderà che l’art. 5 del Decreto di riordino prevede una serie di “meccanismi di incentivazione delle aggregazioni” in realtà molto blandi, perché essenzialmente limitati ad una riduzione del numero degli EGATO e non a quella dei soggetti gestori, almeno per quanto riguarda i servizi a rete.</p>
<p>Il comma 1, fermo che si tratta di poco più di un auspicio, si riferisce ai soli servizi non a rete. Invece, per quanto riguarda i servizi a rete, il comma 2 prevede che «<em>Le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l&#8217;attuale assetto e orientandone l&#8217;organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l&#8217;efficienza del servizio</em>».</p>
<p><a href="https://www.public-utilities.it/doc/10395508"><strong>CONTINUA A LEGGERE&#8230;.</strong></a></p>
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		<title>Il tetto ai compensi abroga la gratuità degli incarichi?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Pozzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 16:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home page]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi pubblici locali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le norme sui compensi previste dalla legge di bilancio, fondamentalmente, non riguardano le società che rientrano nel TUSP, ma sono comunque di interesse per altri organismi pubblici ed anche per le società stesse quando ricevano contributi pubblici, almeno per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale. La disposizione, come è noto, estende il tetto ai [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="isPasted">Le norme sui compensi previste dalla legge di bilancio, fondamentalmente, non riguardano le società che rientrano nel TUSP, ma sono comunque di interesse per altri organismi pubblici ed anche per le società stesse quando ricevano contributi pubblici, almeno per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale.</p>
<p>La disposizione, come è noto, estende il tetto ai compensi, pari a circa 120 mila euro, agli «enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, come definiti ai sensi dell’articolo 112, comma 1, la cui nomina è disposta a partire dal 1° gennaio 2025».</p>
<p><a href="https://www.public-utilities.it/doc/10395365"><strong>CONTINUA A LEGGERE&#8230;.</strong></a></p>
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		<title>Orientamenti finali per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 15:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home page]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>E&#8217; stato pubblicato oggi da Arera il documento di consultazione che illustra gli orientamenti finali per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Data ultima per invio osservazioni: 29 novembre 2024 Il presente documento si inserisce nell’ambito del procedimento avviato con la [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato pubblicato oggi da Arera il documento di consultazione che illustra gli orientamenti finali per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.</p>
<p>Data ultima per invio osservazioni: 29 novembre 2024</p>
<p>Il presente documento si inserisce nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 febbraio 2023, 50/2023/R/RIF per la predisposizione di schemi tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.</p>
<p>Con il documento per la consultazione 7 novembre 2023, 514/2023/R/RIF (di seguito: documento per la consultazione 514/2023/R/RIF) sono stati illustrati gli elementi di inquadramento generale e gli orientamenti che l’Autorità intende seguire per la definizione dello schema tipo di bando di gara. In particolare, l’Autorità si è concentrata su quegli elementi del bando di gara che possono essere utilmente raccordati con i profili caratteristici della regolazione, assicurando la necessaria coerenza con le previsioni in materia di tariffe e qualità del servizio.</p>
<p>Nel presente documento, alla luce delle osservazioni pervenute, sono illustrati gli orientamenti finali in relazione ai richiamati elementi del bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani già oggetto di analisi nel citato documento per la consultazione 514/2023/R/RIF.</p>
<p><a href="https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/24/450-2024-R-rif.pdf">Testo della consultazione</a></p>
<p><a href="https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/24/450-2024-R-rif-ALLEGATO_A.pdf">Allegato</a></p>
<p><a href="https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/450-24"><strong>VAI ALLA CONSULTAZIONE</strong></a></p>
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		<title>Dossier &#8211; DL Ambiente 153/2024</title>
		<link>https://www.public-utilities.it/dossier-dl-ambiente-153-2024</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home page]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi pubblici locali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Camera &#8211; Servizio Studi &#8211; Dipartimento Ambiente. Dossier e Schede di lettura Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell&#8217;economia circolare, l&#8217;attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico SCARICA IL DOSSIER</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.public-utilities.it/dossier-dl-ambiente-153-2024">Dossier &#8211; DL Ambiente 153/2024</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.public-utilities.it">Public Utilities</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Camera &#8211; Servizio Studi &#8211; Dipartimento Ambiente. Dossier e Schede di lettura</p>
<p><b>Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell&#8217;economia circolare, l&#8217;attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico</b></p>
<p><a href="http://www.public-utilities.it/wp-content/uploads/CAMERA-SENATO-2024-10-28-Dossier-DL-Ambiente-153-2024-Schede-di-lettura.pdf"><strong>SCARICA IL DOSSIER</strong></a></p>
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		<item>
		<title>TAR Puglia-Lecce, sez. II, sentenza 11 ottobre 2024, n. 1081</title>
		<link>https://www.public-utilities.it/tar-puglia-lecce-sez-ii-sentenza-11-ottobre-2024-n-1081</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Società in house]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Società in house &#8211; Procedure selettive del personale &#8211; Rapporto di lavoro privatistico &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussiste Le controversie inerenti alle procedure di selezione del personale condotte dalle società in house rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto tali società, pur attenendosi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, operano iure [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Società in house &#8211; Procedure selettive del personale &#8211; Rapporto di lavoro privatistico &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussiste</strong></p>
<p id="isPasted">Le controversie inerenti alle procedure di selezione del personale condotte dalle società in house rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto tali società, pur attenendosi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, operano iure privatorum e non sono equiparabili alle pubbliche amministrazioni. Tale distinzione implica che, benché siano vincolate all&#8217;osservanza di determinati criteri procedurali tipici del settore pubblico, le società in house conservano una natura giuridica privatistica, caratterizzata dall&#8217;assenza di poteri autoritativi propri della pubblica amministrazione.</p>
<p>Di conseguenza, le controversie relative al reclutamento del personale di queste società sono attribuite alla cognizione del Giudice Ordinario, piuttosto che a quella del Giudice Amministrativo, poiché le dinamiche di assunzione non rientrano nelle fattispecie giuridiche tipiche degli enti pubblici e non comportano l&#8217;esercizio di prerogative autoritative di natura pubblica.</p>
<p>Pubblicato il 11/10/2024<br />
<strong>N. 01081/2024 REG.PROV.COLL.<br />
</strong><strong>N. 01097/2024 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>​</strong><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Lecce &#8211; Sezione Seconda</strong></p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p><em>ex</em> art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2024, proposto da<br />
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco Somma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p><strong><em>contro</em></strong></p>
<p>Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriele Garzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
OMISSIS ASL BR S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Murrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p><strong><em>per l’annullamento</em></strong></p>
<p>&#8211; del bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato e <em>part time</em> 18 ore settimanali per n. 43 unità categoria A Posizione A e n. 17 unità Categoria B &#8211; Posizione B del CCNL AIOP – “NON MEDICI”, pubblicato mediante avviso in data 14.06.2024 dalla OMISSIS della ASL di Brindisi S.r.l., e non meglio conosciuto perché non più presente sul sito web della suddetta società in house della ASL di Brindisi;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e di OMISSIS ASL BR S.r.l.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;</p>
<p>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Premesso che:</p>
<p>&#8211; con il ricorso introduttivo del giudizio all’esame, la ricorrente ha impugnato il bando, in epigrafe specificato, con cui la OMISSIS della ASL di Brindisi S.r.l. ha avviato la procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato e <em>part time</em> di n. 43 unità categoria A &#8211; Posizione A e n. 17 unità Categoria B &#8211; Posizione B del CCNL AIOP – <em>“</em>NON MEDICI<em>”</em>, pubblicato mediante avviso in data 14.06.2024;</p>
<p>&#8211; a sostegno del ricorso, la difesa attorea ha dedotto i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, sotto plurimi profili, ed ha concluso, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato, previa tutela cautelare, con vittoria delle spese di lite;</p>
<p>&#8211; costituitesi in giudizio, la OMISSIS ASL BR S.r.l. e l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la giurisdizione devoluta al Giudice Ordinario; nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite;</p>
<p>&#8211; all’udienza camerale dell’8 ottobre 2024, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.</p>
<p>Ritenuto che l’eccezione preliminare, sollevata dalle parti resistenti, di difetto di giurisdizione dell’odierno giudicante, per essere la stessa devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, sia fondata alla stregua delle seguenti considerazioni, già espresse in precedenti pronunce di questo TAR in materia (cfr., tra le altre, le sentenze n. 425 del 2019, n. 1896 del 2018, n. 1656 del 2021, nonché, da ultimo, le sentenze n. 920 del 2022 e n. 751 del 2023), da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi:</p>
<p><em>a</em>) già nella vigenza dell’art. 18, comma 2, del Decreto Legge n. 112 del 2008 (statuente &#8211; solo &#8211; che <em>“Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”</em>), la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione Quinta, 8 giugno 2015, n. 2794) ha condivisibilmente ritenuto, <em>“ai fini della valutazione della giurisdizione in merito alla selezione di personale”</em>, che la suddetta disposizione &#8211; che <em>“si inserisce pur sempre nell’agire (jure privatorum) della società”</em> &#8211; è <em>“norma di equiparazione procedurale e non sostanziale e che la previsione del ricorso alla procedura propria del pubblico impiego da parte di società a partecipazione pubblica non è idonea a modificare la natura giuridica del soggetto datore di lavoro, che nel caso de quo non è riconducibile ad una pubblica Amministrazione ex art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 e non esercita poteri autoritativi tali da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa”</em> (in termini, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 4 dicembre 2012, n. 6178; T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Quarta, 11 aprile 2016, n. 1016);</p>
<p><em>b</em>) le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (sentenza 27 marzo 2017, n. 7759) hanno ritenuto che il citato art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 <em>“non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette” </em>(il riferimento è ai commi 1 e 2 dell’art. 18 del D.L. n. 112/2008)<em> “al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni”</em>;</p>
<p><em>c</em>) il suddetto art. 18 è stato &#8211; sì &#8211; abrogato, <em>in parte qua</em>, dalla riforma sulle società a partecipazione pubblica introdotta dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ma è stato sostanzialmente confermato (ribadendone i princìpi) dall’art. 19 del medesimo Decreto (<em>“Gestione del personale”</em>), il quale, dopo aver disposto che: <em>“Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”</em> (comma 1), al comma 2 stabilisce che le stesse società disciplinino, <em>“con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”</em>, sicché, anche a seguito della novella di cui al suddetto art. 19 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, va affermato (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 marzo 2017, n. 7759) il seguente principio di diritto: <em>“le procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario”</em> (in termini, T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Prima, 29 maggio 2017, n. 745);</p>
<p>Ritenuto, per quanto innanzi, che la cognizione della presente controversia esuli dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo per rientrare in quella del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;</p>
<p>Ritenuto, infine, che, in ragione della pronuncia in rito e della natura delle questioni oggetto del presente giudizio, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adìto in favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore</p>
<p>Paolo Fusaro, Referendario</p>
<p>Tommaso Sbolgi, Referendario</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Gli enti pubblici possono acquistare partecipazioni di società in concordato</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Fonte: Italia Oggi di Filippo D&#8217;Aquino Gianluca Minniti (da Il Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi &#160; L&#8217;operazione è consentita tramite l&#8217;assegnazione satisfattiva delle quote Il piano di concordato preventivo deve prevedere per ogni creditore un&#8217;utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile e contenere, in base all&#8217;articolo 87, comma 1, lettera d, Codice crisi, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: <strong>Italia Oggi</strong></p>
<p>di Filippo D&#8217;Aquino Gianluca Minniti (da Il Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;operazione è consentita tramite l&#8217;assegnazione satisfattiva delle quote<br />
Il piano di concordato preventivo deve prevedere per ogni creditore un&#8217;utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile e contenere, in base all&#8217;articolo 87, comma 1, lettera d, Codice crisi, l&#8217;indicazione delle modalità di ristrutturazione dei debitie soddisfazione dei crediti con le quali l&#8217;imprenditore vuole dare esecuzione alla proposta. Come osservato in precedenza (si veda «Il Sole 24 Ore» dell&#8217;8 ottobre 2024), è sempre più diffusa la prassi di proporre &#8211; quando la liquidità a disposizione del debitore non basta a pagare almeno in partei creditori- l&#8217;uso di forme di soddisfacimento diverse dal denaro, tra cui l&#8217;attribuzione (ai creditorio alle società da questi partecipate) di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.</p>
<p>Tra queste, l&#8217;emissione di strumenti finanziari partecipativi (Sfp) è una soluzione strategica nelle situazioni caratterizzate da iniziale carenza di risorse finanziarie, ma da una ragionevole prospettiva di realizzo di flussi di cassa futuri. Un&#8217;alternativa agli Sfp è rappresentata dall&#8217;assegnazione satisfattiva di quote di partecipazione societaria. Operazione questa oggetto della decisione del Tribunale di Bologna del5 dicembre 2023 nell&#8217;ambito di una procedura di concordato preventivo di gruppo.</p>
<p>La proposta sottoposta ai giudici prevedeva il conferimento, da parte dei liquidatori giudiziali delle società in concordato, dei loro attivi- inclusi i crediti derivanti dalle azioni risarcitorie avviate dalle società in concordato e non ancora incassati &#8211; in una società di nuova costituzione, per poi attribuire ai creditori della NewCo le quote di partecipazione societaria in proporzione all&#8217;entità dei crediti così come stralciati per effetto della falcidia concordataria.</p>
<p>Conseguentemente, l&#8217;obbligazione concordataria è destinata a estinguersi a seguito di datio in solutum, e ciò a prescindere dalla futura maturazione di frutti in favore dei creditori, ormai soci. L&#8217;interesse della pronuncia sta, tuttavia, nel fatto che l&#8217;assegnazione satisfattiva di partecipazioni per l&#8217;estinzione dei debiti societari ha riguardato anche l&#8217;estinzione dei crediti vantati dagli enti pubblici titolari di crediti di natura tributaria o previdenziale. Nel caso di specie, i giudici hanno considerato ammissibile la datio in solutum anche a favore di amministrazioni pubbliche, posto che i limiti previsti dal Dlgs 175/2016 (Tuspp) con riferimento alla possibilità per gli stessi di costituire, acquistare o gestire partecipazioni societarie, sembrano riferirsi alla sola ipotesi di volontaria costituzione di società o acquisizione di partecipazioni e non anche all&#8217;acquisizione vincolata da previsioni normative, come nel caso in cui derivi da disposizioni del Codice della crisi. Peraltro, le «partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa» &#8211; in caso di vincoli alla detenzione delle stesse &#8211; potrebbero essere oggetto di successiva alienazione da parte degli enti pubblici che le avessero ricevute in esecuzione di una proposta concordataria omologata (ex articolo 20, comma 5, Dlgs 175/2016). Questa soluzione, a regime, potrebbe essere dirompente.</p>
<p>Ove l&#8217;offerta ai creditori di utilità alternative al denaro estintiva dei crediti nella forma della datio in solutum &#8211; sia in forma di cessione di quote di partecipazione di società di capitali, sia di dazione satisfattiva di Sfp &#8211; andasse a investire anche gli enti pubblici titolari di crediti tributari o previdenziali, questo porrà il tema della gestione delle partecipazioni &#8220;in pancia&#8221; delle Agenzie, come pure quello della loro circolazione sul mercato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* <em>Articolo integrale pubblicato su </em>Il Sole 24 Ore<em> del 30 ottobre 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)</em></p>
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		<title>Consiglio di Stato, sezione IV, ord. 24 ottobre 2024, n. 8507</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>1.    Giurisdizione– Riparto – Conflitto negativo – Limite temporale – Prima udienza – Nozione 2.    Giurisdizione – Riparto – Gestione rifiuti – Atto negoziale – Giurisdizione ordinaria – Sussiste 1.    È rispettato il limite temporale della “prima udienza” di cui all’art. 11, comma 3 c.p.a. per sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.public-utilities.it/consiglio-di-stato-sezione-iv-ord-24-ottobre-2024-n-8507">Consiglio di Stato, sezione IV, ord. 24 ottobre 2024, n. 8507</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.public-utilities.it">Public Utilities</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1.    Giurisdizione– Riparto – Conflitto negativo – Limite temporale – Prima udienza – Nozione</strong><br />
<strong>2.    Giurisdizione – Riparto – Gestione rifiuti – Atto negoziale – Giurisdizione ordinaria – Sussiste</strong></p>
<p>1.    È rispettato il limite temporale della “prima udienza” di cui all’art. 11, comma 3 c.p.a. per sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione, allorquando il T.a.r. abbia espressamente affrontato la questione nella prima udienza di merito fissata, pervenendo alla decisione motivata di non sollevare il conflitto e tale statuizione sia oggetto di specifico motivo di appello, nel quale essa riemerge nella sua completezza, anche in ordine al profilo temporale, che resta cristallizzato al momento in cui il tema è stato affrontato, tempestivamente, dal T.a.r. all’esito dell’udienza di trattazione del merito. (1).<br />
2.    Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario – e deve dunque essere sollevato conflitto negativo di giurisdizione – sulla controversia azionata da una pubblica amministrazione relativa all’adempimento di un accordo finalizzato a porre rimedio, senza rinuncia alle rispettive pretese, alle reciproche contestazioni relative ad inadempimenti rispetto agli impegni assunti con un contratto di concessione di costruzione e gestione, realizzata secondo il meccanismo finanziario del projet financing, di impianti di gestione di rifiuti (Cdr) e di termovalorizzazione, in quanto non opera la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a., (controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti), essendo la controversia inerente ad un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione. (2).</p>
<p>________________<br />
(1) Conformi: Cass. civ., sez. un., ord. 17 giugno 2021, 17329; Id., ord. 29 ottobre 2020 n. 23904; Id., ord. 28 ottobre 2020, n. 23749; Id., ord. 11 aprile 2018, n. 8981.<br />
Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi. Non costituisce precedente difforme Cass. civ., sez. un. 24 gennaio 2020, n. 1611, poiché in tale fattispecie il T.a.r. non si era pronunciato espressamente sulla insussistenza dei presupposti per sollevare il conflitto negativo e l’appellante si era limitato a riproporre in appello l’eccezione di difetto di giurisdizione, oltre il limite temporale posto dall’art. 11, comma 3, c.p.a., in tal modo precludendo il rimedio del conflitto, per tale ragione ritenuto inammissibile dalle Sezioni unite.</p>
<p>(2) Conformi: Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2020, n. 12483; 15 novembre 2016, n. 23227; 24 maggio 2013, n. 12901; 22 novembre 2010, n. 23597; 11 luglio 2010, n. 14126.<br />
Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi.</p>
<p>Pubblicato il 24/10/2024<br />
<strong>N. 08507/2024 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>​N. 05248/2023 REG.RIC.           </strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5248 del 2023, proposto dalla OMISSIS S.p.A. in proprio e quale Incorporante la OMISSIS Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone ed Ennio Magrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p><strong><em>contro</em></strong><br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unità Tecnico-Amministrativa ex art. 15 O.p.c.m. n. 3920 del 2011, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 02761/2023.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Unità Tecnico Amministrativa ex art. 15 O.p.c.m. n. 3920 del 2011;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;</p>
<p>La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Unità Tecnico-Amministrativa ex art. 15 O.p.c.m. n. 3920 del 2011 con atto di citazione notificato in data 12 novembre 2012 convenivano in giudizio la OMISSIS s.p.a. (di seguito, OMISSIS) dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli per sentirla condannare all’adempimento dell’obbligazione assunta con l’atto di sottomissione del 25 febbraio 2005, allorquando la stessa, nella sua qualità di affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti – nel periodo di gestione dell’emergenza rifiuti in Campania &#8211; aveva assunto, unitamente a OMISSIS Campania s.p.a., fra gli altri, l’obbligo di “<em>rinunziare alla percentuale del 21% della tariffa di smaltimento dei rifiuti che percepiranno, riversandola al Commissario Delegato di Governo ed assicurando nel contempo il rigoroso rispetto della legge</em>” a fronte di una serie di contestazioni relative alla corretta esecuzione degli impegni assunti nella gestione del servizio, con particolare riferimento alla qualità del combustibile derivato da rifiuti (c.d. CdR) da bruciare nei termovalorizzatori da realizzare.<br />
In particolare OMISSIS S.p.a. e la OMISSIS Campania S.p.a., in forza di contratti stipulati nel 2000 (rep. n. 11503 del 2000) e nel 2001 (n. rep. 52 del 2001) con il Commissario di Governo, in relazione allo stato di emergenza rifiuti dichiarato nella Regione Campania, erano divenute affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e della realizzazione in <em>project financing</em> degli impianti di Cdr e di termovalorizzazione, gestiti per il periodo di durata del contratto, con individuazione del corrispettivo nelle somme dovute a titolo di tariffa per lo smaltimento, poste a carico dei soggetti conferitori di rifiuti, e nei proventi derivanti dalla produzione di energia elettrica prodotta dall&#8217;impianto di termovalorizzazione.<br />
La concessionaria del servizio provvedeva anche alla riscossione del contributo di ristoro ambientale destinato ai Comuni ove sono ubicati gli impianti, ed avente funzione compensativa del sacrificio ad essi imposto, da corrispondersi all’affidataria del servizio in occasione del pagamento della tariffa di smaltimento, per poi essere trasferito a favore dei Comuni aventi diritto.<br />
I contratti subivano notevoli difficoltà di esecuzione, poiché, a fronte della realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti nei termini contrattualmente previsti, con l’attivazione del servizio di trattamento, la realizzazione dei termovalorizzatori e delle discariche di servizio era stata ostacolata da ritardi e dalle omissioni imputate dalle concessionarie al Commissario di Governo, in violazione dei contratti, che prevedevano un sistema integrato, composto da:<br />
impianti di trattamento finalizzati a separare la parte combustibile dei rifiuti dai residui non facilmente combustibili;<br />
termovalorizzatori da realizzare nelle località di Acerra e S. Maria La Fossa, finalizzati a smaltire rifiuti combustibili producendo elettricità da cedere a prezzo agevolato;<br />
dalle discariche di servizio, finalizzate allo smaltimento dei rifiuti non utilmente combustibili; pertanto la mera realizzazione degli stabilimenti di trattamento dei rifiuti non poteva avere alcuna funzionalità in mancanza dei siti di destinazione finale di rifiuti trattati.<br />
A causa della situazione di emergenza causata dall’impossibilità di attivare l’intero sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti, in data 30/11/2005 interveniva il decreto legge n. 245/2005, convertito con la legge n. 21/2006, con cui era disposta la risoluzione dei contratti di affidamento a far tempo dal 15/12/2005, salvi i diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti, con contestuale obbligo a carico delle affidatarie di proseguire nella gestione provvisoria del servizio fino al subentro del nuovo affidatario.<br />
Prima della risoluzione <em>ex lege</em>, gli impianti di produzione di CDR erano sottoposti a sequestro dalla locale Procura della Repubblica in data 2 febbraio 2005.<br />
Veniva quindi predisposto un progetto di intervento per migliorare la qualità del CDR – ritenuto non idoneo allo scopo &#8211; e renderlo conforme alle previsioni del contatto di affidamento.<br />
La Procura quindi disponeva il dissequestro degli impianti di CDR per consentire l’esecuzione degli interventi di adeguamento ma con divieto di utilizzo e autorizzava il solo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in aree determinate.<br />
In questo contesto di reciproche contestazioni e di potenziale blocco del sistema di smaltimento, anche alla luce dei provvedimenti di sequestro adottati dalla locale Procura, OMISSIS s.p.a. e OMISSIS Campania s.p.a. in data 25 febbraio 2005 sottoscrivevano un atto di sottomissione con cui si obbligavano a realizzare gli interventi infrastrutturali necessari a migliorare la qualità del CDR nel rispetto di quanto richiesto dal Commissario straordinario con lettera del 28 gennaio 2005 ed in altra istanza ivi indicata (allegate sub A) e B)) e quelli ulteriori indicati nella istanza di dissequestro degli impianti che il Commissario avrebbe di lì a breve inviato alla Procura della Repubblica.<br />
Al contempo con il medesimo atto d’obbligo si impegnavano, nonostante i maggiori costi di adeguamento, come si è visto, a “<em>rinunziare alla percentuale del 21% della tariffa di smaltimento dei rifiuti che percepiranno, riversandola al Commissario Delegato di Governo ed assicurando nel contempo il rigoroso rispetto della legge</em>”.<br />
Per il versamento di tale differenza tariffaria ha dunque agito nel presente giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dapprima dinanzi al giudice ordinario e, successivamente, dinanzi a quello amministrativo.<br />
In particolare il Tribunale civile di Napoli, con sentenza 22 gennaio 2018, n 921, ha declinato la giurisdizione in favore del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, dinanzi al quale il giudizio è stato tempestivamente e ritualmente riassunto dalle predette Amministrazioni.<br />
Con memoria del 9 gennaio 2023, OMISSIS ha chiesto al Collegio di sollevare conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a.<br />
4.Il T.a.r. con sentenza n. 2761 del 2023, nell’accogliere la domanda restitutoria delle amministrazioni statali, ha ritenuto preliminarmente di non dover sollevare il conflitto negativo, trattandosi di controversia comunque afferente al ciclo di gestione dei rifiuti e come tale ricompresa nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art 133, comma 1, lett. p) c.p.a.<br />
OMISSIS ha proposto appello avverso la predetta sentenza e, tra gli altri capi, ha impugnato anche quello con cui il T.a.r. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, insistendo per la proposizione del conflitto negativo di giurisdizione, dovendosi, a suo dire, ritenere la competenza del giudice ordinario a decidere la presente controversia.<br />
La difesa erariale, con memoria conclusiva, ha contestato tale tesi.<br />
6.La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 26 settembre 2024.<br />
7. Il Collegio è dell’avviso che il presente giudizio debba essere devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario e pertanto ritiene necessario sollevare il conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla pronuncia declinatoria resa dal Tribunale civile di Napoli, essendo stato proposto un espresso motivo di appello sul punto che, in forza dell’effetto devolutivo del gravame, ripropone nel presente grado la medesima questione tempestivamente esaminata, “alla prima udienza”, dal T.a.r., secondo quanto richiesto dall’art. 11, comma 3 c.p.a. a mente del quale “<em>Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest&#8217;ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d&#8217;ufficio il conflitto di giurisdizione.</em>”.<br />
Inoltre ai sensi dell’art. 362, comma 2 “<em>Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:</em><br />
<em>i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari</em>”.<br />
Cosa debba intendersi per “prima udienza” ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a. è stato, a più riprese, chiarito dalle Sezioni unite (cfr. tra le tante Cass. civ., sez. un., ord. 17 giugno 2021, 17329; ord. 29 ottobre 2020 n. 23904; ord. 28 ottobre 2020, n. 23749; ord. 11 aprile 2018, n. 8981).<br />
7.1. Il limite temporale posto dall’art. 11, comma 3, c.p.a. deve intendersi rispettato nel caso di specie poiché il T.a.r. ha espressamente affrontato la questione nella prima udienza di merito fissata, pervenendo alla decisione motivata di non sollevare il conflitto e tale statuizione è oggetto di specifico motivo di appello sicchè la questione riemerge nel presente grado nella sua completezza, anche in ordine al profilo temporale, che resta cristallizzato al momento in cui il tema è stato affrontato, tempestivamente, dal T.a.r. all’esito dell’udienza di trattazione del merito.<br />
Non è dunque ostativo alla ammissibilità del rimedio quanto osservato da Cass. civ., sez. un. 24 gennaio 2020, n. 1611 in fattispecie diversa in cui il T.a.r. non si era pronunciato espressamente sulla insussistenza dei presupposti per sollevare il conflitto negativo e l’appellante si era limitato a riproporre in appello l’eccezione di difetto di giurisdizione, oltre il limite temporale posto dall’art. 11, comma 3, c.p.a., in tal modo precludendo il rimedio del conflitto, per tale ragione ritenuto inammissibile dalle Sezioni unite.<br />
7.2. Venendo al merito del conflitto, il Collegio osserva che nel caso di specie la giurisdizione spetta al giudice ordinario per le seguenti ragioni.<br />
Occorre premettere che secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al c.d. <em>petitum</em> sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della <em>causa petendi</em>, ossia dell’intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (<em>ex plurimis</em>, Cass. civ, sez. un., n. 20350 del 2018; <em>idem</em>, sez. un., n. 25578 del 2020 e sez. un. n. 13492 del 2021). In tal senso è stata intesa la formula secondo cui “<em>la decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda</em>” di cui all’art. 386 c.p.c..<br />
La sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 ha poi chiarito che condizione ineludibile per configurare la giurisdizione amministrativa, sia di legittimità sia esclusiva, è che la pubblica amministrazione agisca come autorità, e non come “qualsiasi litigante privato” e che oggetto di causa sia sempre la contestazione dell&#8217;esercizio del potere in concreto. In questa prospettiva la “intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio” &#8211; che costituisce l’oggetto dell’indagine sul <em>petitum</em> sostanziale &#8211; viene sostanzialmente a coincidere con la verifica della esistenza o meno di una contestazione in concreto dell’esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione intesa come autorità, contestazione che costituisce condizione necessaria per radicare la giurisdizione amministrativa.<br />
Non è quindi la generica inerenza dell’oggetto della controversia a una “materia” tra quelle elencate nell’art. 133 c.p.a. – come ritenuto erroneamente dapprima dal Tribunale di Napoli e successivamente dal T.a.r. &#8211; a radicare la giurisdizione esclusiva, ma la contestazione sulle modalità di esercizio del potere concretamente esercitato dalla pubblica amministrazione in quella materia.<br />
Nella fattispecie in esame viene in rilievo un atto d’obbligo che ha natura paritetica in quanto sottoscritto dalle parti nell’esercizio della capacità generale di diritto privato, e si inserisce nell’ambito di una fattispecie di <em>project financing</em> ascrivibile allo schema della concessione di costruzione e gestione (di impianti di smaltimento di rifiuti).<br />
In particolare la controversia attiene alla fase di attuazione ed esecuzione di un contratto di concessione stipulato tra le parti a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, in cui la natura concessoria dell’affidamento è desumibile dalle modalità di costituzione e svolgimento del rapporto, avendo l’attrice realizzato opere strumentali al servizio di smaltimento dei rifiuti costituenti la proprietà cosiddetta di concessione, che è rimasta in parte acquisita gratuitamente all’Amministrazione concedente, pur trattandosi di lavori realizzati dalla concessionaria con risorse proprie.<br />
Si tratta in sostanza di una concessione di costruzione e gestione realizzata secondo il meccanismo finanziario del <em>projet financing</em>, in cui la prestazione del privato consiste nella progettazione, esecuzione e gestione funzionale ed economica dei lavori pubblici o di pubblica utilità e nella loro gestione funzionale ed economica, il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per un significativo arco temporale, in cui l’interesse economico del contraente privato consiste nei maggiori ricavi attesi dalla gestione dell’opera rispetto ai costi sostenuti per la realizzazione e la gestione della stessa: trattasi di un meccanismo in forza del quale il concessionario trae la remunerazione non dal concedente, bensì dalla gestione del servizio, a differenza dell’appalto, in cui l’appaltante provvede al pagamento del corrispettivo nei confronti dell’appaltatore.<br />
In tale contesto si inscrive la sottoscrizione da parte delle concessionarie di un atto d’obbligo che costituisce un accordo finalizzato a porre rimedio – senza rinuncia alle rispettive pretese &#8211; alle reciproche contestazioni relative ad “inadempimenti” rispetto agli impegni assunti con la stipula dei contratti n. 11503/2000 e n. 52/2001:<br />
Ne consegue che ad agire non è un privato che impugna atti o contesta l’esercizio &#8211; anche mediato &#8211; di poteri amministrativi bensì una pubblica amministrazione e la natura intrinseca della situazione giuridica azionata è di diritto soggettivo alla ripetizione di una somma di denaro.<br />
Si tratta di controversie che attengono alla fase esecutiva del rapporto in relazione ad una concessione di costruzione e gestione (Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728; <em>idem</em> 13 settembre 2017, n. 21200).e, più in particolare, alla fase attuativa di un accordo stipulato, senza che vengano in rilievo poteri pubblici.<br />
Inoltre, in via generale, la giurisprudenza delle Sezioni Unite è univoca nell&#8217;affermare che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ora prevista dall&#8217;art. 133, comma 1, lett. p), cod. proc. amm., presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, come accade nel caso di specie, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2010, n. 14126; Cass. civ., sez. un., 22 novembre 2010, n. 23597; Cass. civ., sez. un., 24 maggio 2013, n. 12901; Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2016, n. 23227).<br />
A tal ultima tipologia di contenzioso è stato ricondotto anche il caso di pretesa concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidato sulla base di ordinanze contingibili e urgenti adottate (per ragioni di emergenza ambientale) ai sensi del d.lgs. 191/2006, anch’esso devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che esso riguarda unicamente l’esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, senza involgere il sindacato, in via diretta o incidentale, della legittimità dell’attività provvedimentale urgente posta a monte dello stesso, la quale costituisce uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto (Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2020, n. 12483).<br />
<em>A fortiori</em> il suddetto principio vale nel caso di specie in cui il fatto costitutivo della pretesa restitutoria è rappresentato da una mera appendice contrattuale, un patto aggiunto, la cui interpretazione non presuppone in alcun modo accertamenti sull’esercizio di poteri pubblici i cui caratteri non sono ravvisabili nella pretesa di pagamento delle amministrazioni ricorrenti, nonostante il quadro emergenziale in cui la stessa si colloca.<br />
8. Per le ragioni sin qui esposte, è dunque necessario sollevare il conflitto negativo al fine di far dichiarare dalla Corte regolatrice la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la presente controversia.<br />
9. La regolamentazione delle spese verrà effettuata al momento dell’adozione della decisione definitiva, se di competenza del giudice amministrativo.</p>
<p><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) solleva conflitto negativo di giurisdizione con il Tribunale di Napoli, sentenza n. 921 del 22 gennaio 2018 e, per l’effetto, dispone che la presenta pronuncia e copia degli atti del fascicolo siano trasmessi alla Cancelleria della Corte di cassazione per la decisione del conflitto. Spese riservate al definitivo.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Lopilato, Presidente FF<br />
Silvia Martino, Consigliere<br />
Giuseppe Rotondo, Consigliere<br />
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Furno, Consigliere<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.public-utilities.it/consiglio-di-stato-sezione-iv-ord-24-ottobre-2024-n-8507">Consiglio di Stato, sezione IV, ord. 24 ottobre 2024, n. 8507</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.public-utilities.it">Public Utilities</a>.</p>
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