CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Si comunica che a partire dal 9 maggio 2012 entrano in vigore nuove disposizioni in materia anagrafica riguardanti le modalita’ con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma, lett. a) b) e c) del DPR 30 maggio 223/1989 (iscrizioni e cancellazioni anagrafica da e per comuni italiani – emigrazione all’estero). Richiamata la disposizione del DPR n. 445/2000 e l’art. 65 del codice dell’amministrazione digitale (cad) di cui al d.lgs n. 82/2005 dove vengono definite le modalita’ di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso lo sportello comunale ma altresi’ per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest’ultima possibilita’ e’ consentita ad una delle seguenti condizioni:
•a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
•b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identita’ elettronica, della casta dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
•c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
•d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identita’ del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
la casella di posta elettronica certificata (pec) al quale inoltrare le dichiarazioni anagrafiche e’ la seguente:
PEC
CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
INDIRIZZO DEL COMUNE DI RICENGO (CR)
VIA ROMA N. 8 – 26010 RICENGO (CR)
TEL. 0373/267708 N. DI FAX 0373/267780
Modulistica:
• SCHEDA INFORMATIVA
. Dichiarazione di residenza
allegato relativo alla dichiarazione del titolo abitativo
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle utenze
• Allegato A (documentazione necessaria per l’iscrizione di cittadini non UE)
• Allegato B (documentazione necessaria per l’iscrizione di cittadini UE)
MODELLI DI DOMANDA PER ISCRIZIONE AGLI ALBI:
- presidenti di seggio
- scrutatori di seggio
NUOVE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’
(DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70)
Il Decreto Legge 13 Maggio 2011, n. 70 ed in particolare l’art. 10 ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d’identità.
Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilità una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore.
In particolare, è previsto che la carta d’identità rilasciata ai minori di anni 3 abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni abbia una validità di cinque anni.
Si evidenzia che la carta d’identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni e un giorno, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Al fine della validità all’espatrio della carta di identità è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio. Tale dichiarazione viene acquisita direttamente presso gli uffici comunali (con la presenza di entrambe i genitori) o mediante invio della stessa da parte degli interessati (genitori) con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000.
Le nuove disposizioni inoltre prevedono che per il minore di anni 14 l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato (su una dichiarazione - modello - rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari) il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cosiddetto lasciapassare ed il passaporto.
Al fine quindi di semplificare l’applicazione delle disposizioni sopra citate in sede di controllo alla frontiera, si consiglia i genitori di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con paternità e maternità).
- documentazione da presentare agli sportelli comunali (alla presenza del minore e dei genitori):
n. 3 fotografia formato tessera su sfondo bianco (recenti)
INDICAZIONI PER:
- RESIDENZA
(particolari indicazioni per CITTADINI UE - CITTADINI EXTRA UE)
- NASCITA
- MATRIMONIO
(pubblicazioni - matrimonio di stranieri - regime patrimoniale)
- MORTE
- CARTA D'IDENTITA'
(certificato per i minori di 15 anni)
- PASSAPORTO
- LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA
- AUTOCERTIFICAZIONI
(modulistica)
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(modulistica)
- AUTENTICA DI:
firma - copia
- COSTO DEI CERTIFICATI
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