Bilancio e Contabilità https://www.bilancioecontabilita.it Bilancioecontabilita.it novità, approfondimenti su normativa, prassi e giurisprudenza in materia di bilancio, contabilità e finanza degli enti locali di Maggioli Editore Mon, 04 Nov 2024 08:44:47 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 https://www.bilancioecontabilita.it/wp-content/uploads/2024/07/cropped-BilancioContabilita_PA-1.png?w=32 Bilancio e Contabilità https://www.bilancioecontabilita.it 32 32 234762981 Gli enti virtuosi salvano gli altri https://www.bilancioecontabilita.it/gli-enti-virtuosi-salvano-gli-altri/ https://www.bilancioecontabilita.it/gli-enti-virtuosi-salvano-gli-altri/#respond Mon, 04 Nov 2024 08:28:58 +0000 https://www.bilancioecontabilita.it/?p=43056

di Matteo Barbero

La Manovra prevede sanzioni solo nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto
Eventuali surplus compenseranno i buchi di quelli in rosso

Concorso alla finanza pubblica, gli enti virtuosi possono salvare i non virtuosi dalle sanzioni. Lo prevede il nuovo Patto di stabilità interno previsto dall’art. 104 del disegno di legge di bilancio 2024. Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio. I commi 3, 4 e 5 determinano l’ammontare del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, che i singoli comparti degli enti territoriali devono assicurare dal 2025 al 2029, nonché i criteri per il riparto del contributo tra i singoli enti di ciascun comparto.

In base al comma 9 è prevista una verifica annuale del rispetto dell’equilibrio di bilancio e/o e dell’accantonamento al fondo da parte dei singoli enti, effettuata a livello di comparto degli enti territoriali sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. Solo nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, saranno individuati, con decreto del Mef, gli enti inadempienti e determinato l’importo dell’incremento del fondo che gli enti inadempienti saranno tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all’esercizio in corso di gestione. Ciò significa che gli eventuali surplus realizzati dagli enti virtuosi potranno compensare i buchi di quelli in rosso, salvandoli dalle penalità. Un po’ come accadeva con il Patto di stabilità interno regionalizzato. Da notare, infine, che è prevista l’esclusione del contributo in capo ai comuni, alle province, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, degli enti in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025 e degli enti che hanno sottoscritto i patti di risanamento con lo Stato, replicando quanto già disposto dalla ultima spending review.

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La legge di bilancio taglia i contributi statali per gli investimenti degli enti locali https://www.bilancioecontabilita.it/la-legge-di-bilancio-taglia-i-contributi-statali-per-gli-investimenti-degli-enti-locali/ https://www.bilancioecontabilita.it/la-legge-di-bilancio-taglia-i-contributi-statali-per-gli-investimenti-degli-enti-locali/#respond Mon, 04 Nov 2024 08:25:29 +0000 https://www.bilancioecontabilita.it/?p=43052

di Matteo Barbero

Dalla Manovra sforbiciata ai contributi statali per gli investimenti degli enti locali. L’art. 104 del disegno di legge di bilancio interviene in modo pesante, prevedendone in alcuni casi la riduzione e in altri addirittura l’azzeramento.

In particolare, il comma 13 prevede una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edificie del territorio di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018. Il comma 14 limita al 2026 i contributi alle Regioni a statuto ordinario previsti dalla stessa legge n. 145 per investimenti erogati da quest’ultime, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. La riduzione delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e 200 milioni di euro per l’anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.

Il comma 15 prevede il definanziamento, a decorrere dall’anno 2025, dei fondi per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti prevista dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019. Il comma 16 interviene sull’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevedendo la riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per un totale di 800 milioni di euro, dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall’annualità 2025 sino all’annualità 2031 per altri 800 milioni di euro nonché del fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, di cui all’articolo 1, comma 443, della legge n. 160 del 2019,a partire dall’annualità 2029 e fino al 2033 per un totale complessivo di circa 268 milioni di euro. Il comma 18 cancella il fondo per investimenti a favore dei comuni, con una riduzione complessiva di risorse pari a 2.140 milioni di euro a partire dall’annualità 2029 sino all’annualità 2034, mentre il comma 19 prevede il definanziamento del Fondo (da 5 milioni annui) per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose a decorrere dall’annualità 2025.

Colpo di spugna anche per il fondo destinato al finanziamento dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per la messa in sicurezza di edifici pubblici per un totale complessivo di 89,9 milioni di euro ed a quello per la mobilità ciclistica, per un totale complessivo di circa 31,9 milioni di euro.

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L’importanza della riscossione e della corretta conservazione in bilancio dei residui attivi https://www.bilancioecontabilita.it/limportanza-della-riscossione-e-della-corretta-conservazione-in-bilancio-dei-residui-attivi/ https://www.bilancioecontabilita.it/limportanza-della-riscossione-e-della-corretta-conservazione-in-bilancio-dei-residui-attivi/#respond Mon, 04 Nov 2024 06:40:00 +0000 https://www.bilancioecontabilita.it/?p=43043

di Francesco Cuzzola

Una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come bene pubblico funzionale alla valorizzazione della democrazia rappresentativa: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna nella delib. n. 161/2024/PRSE, depositata il 9 ottobre 2024, richiamando numerose pronunce della Corte Costituzionale (cfr., ex multis, sentt. n. 51/2019; n. 34/2016; n. 184/2016; n. 247/2017 e n. 80/2017).

La magistratura contabile ha affermato come un’efficiente attività di riscossione e di gestione delle entrate consenta agli enti di poter fare affidamento su una maggiore disponibilità di risorse, utili ad erogare migliori e maggiori servizi alla comunità amministrata, garantendo, allo stesso tempo, una più proficua programmazione finanziaria delle attività da realizzare (fra le tante: sez. reg. di contr. Sardegna, delib. n. 156/2024/PRSE; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 334/2019/PRSE).

I giudici sardi hanno anche ricordato che la conservazione nel conto del bilancio di un residuo attivo ultra-triennale di dubbia esigibilità deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d’incasso (in senso conforme, cfr. sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 80/2021/PRSP). 
La presenza di residui attivi finali di importo sempre più elevato può determinare potenziali effetti pregiudizievoli sul risultato di amministrazione: infatti, qualora tali residui attivi non siano adeguatamente svalutati con un congruo FCDE, l’Ente potrebbe incorrere in un eventuale disavanzo occulto, tale da comprometterne siffatta rappresentazione veritiera e corretta.

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Bilanci locali: le nuove regole introdotte della manovra https://www.bilancioecontabilita.it/bilanci-locali-le-nuove-regole-introdotte-della-manovra/ https://www.bilancioecontabilita.it/bilanci-locali-le-nuove-regole-introdotte-della-manovra/#respond Thu, 31 Oct 2024 09:09:40 +0000 https://www.bilancioecontabilita.it/?p=43040

A partire dal 2025, le regole di finanza pubblica per le regioni e gli enti locali italiani subiranno importanti cambiamenti, previsti dall’articolo 104 del nuovo disegno di legge di bilancio. Questo aggiornamento è strettamente legato al quadro della governance economica europea e mira a ristrutturare gli obiettivi e i vincoli economico-finanziari degli enti territoriali. La novità principale è l’equilibrio del bilancio, che ora dovrà garantire un saldo non negativo tra entrate e spese di competenza, incluso l’avanzo di amministrazione e il recupero di eventuali disavanzi. Questo saldo esclude le entrate vincolate e accantonate non utilizzate durante l’esercizio, assicurando che gli enti operino con una gestione finanziaria più rigorosa e trasparente.

Introduzione di un fondo specifico nella parte corrente del bilancio

Uno dei punti più rilevanti di questo cambiamento è l’introduzione di un fondo specifico nella parte corrente del bilancio. Per il periodo 2025-2029, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Città metropolitane, Province e Comuni saranno obbligati a iscrivere questo fondo nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione. Tale fondo, che non potrà essere utilizzato per altri impegni, sarà pari al contributo annuale di ogni ente alla finanza pubblica. Questo vincolo finanziario risponde all’esigenza di rispettare l’equilibrio di bilancio corrente richiesto dalle normative vigenti, come l’articolo 40 del Dlgs 118/2011 e il comma 6 dell’articolo 162 del Tuel.

Contributo alla finanza pubblica

Il contributo alla finanza pubblica sarà considerevole: le regioni a statuto ordinario, ad esempio, dovranno versare 280 milioni di euro nel 2025, cifra che aumenterà progressivamente fino a raggiungere i 1.310 milioni di euro nel 2029. Anche per Comuni, Province e Città metropolitane di regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna è previsto un aumento del contributo, da 140 milioni nel 2025 a 490 milioni nel 2029. Per il bilancio di previsione 2025-2027, questi contributi dovranno essere iscritti entro 30 giorni dalla distribuzione del riparto dei contributi, mentre le autonomie speciali avranno tempo fino al 31 gennaio 2025 per l’inserimento del fondo nelle previsioni di bilancio.

Enti in disavanzo di amministrazione

Gli enti in disavanzo di amministrazione dovranno utilizzare il fondo derivante dall’esercizio precedente come riserva per ridurre anticipatamente il proprio disavanzo. Diversamente, per gli enti con un saldo amministrativo positivo o nullo, il fondo confluirà nella parte accantonata destinata a investimenti. In tal caso, il calcolo del disavanzo non terrà conto del debito autorizzato ma non ancora contratto, permettendo una gestione più flessibile delle risorse disponibili per il finanziamento di nuovi investimenti.

Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

A partire dal 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrà il compito di verificare annualmente, entro il 30 giugno, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli obblighi di accantonamento del fondo. La verifica si baserà sui rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap). In caso di mancato rispetto degli obiettivi, gli enti saranno obbligati a iscrivere nel bilancio un fondo per compensare eventuali saldi negativi, inclusi quelli derivanti da mancati accantonamenti al fondo rispetto al contributo dovuto. Inoltre, il mancato invio dei dati alla Bdap entro il 31 maggio comporterà una sanzione del 10% sull’importo del contributo alla finanza pubblica.

Modifiche dei modelli del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti locali

Infine, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, saranno adeguati i modelli del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti locali. Questa misura è stata introdotta per rendere le verifiche più puntuali ed efficaci, garantendo la coerenza e la trasparenza dei dati contabili a partire dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028. Questo processo di riforma delle finanze locali rappresenta un passo importante per consolidare la sostenibilità economica degli enti territoriali e allineare le politiche finanziarie nazionali agli standard europei, assicurando così una maggiore stabilità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

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Enti locali: dal 30 ottobre le iscrizioni nell’elenco dei revisori dei conti 2025 https://www.bilancioecontabilita.it/enti-locali-dal-30-ottobre-le-iscrizioni-nellelenco-dei-revisori-dei-conti-2025/ https://www.bilancioecontabilita.it/enti-locali-dal-30-ottobre-le-iscrizioni-nellelenco-dei-revisori-dei-conti-2025/#respond Thu, 31 Oct 2024 08:06:07 +0000 https://www.bilancioecontabilita.it/?p=43034

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato l’avviso per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2025. Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti attraverso l’informativa n. 142 del 30 ottobre 2024.

Scadenza e modalità di presentazione delle domande

Gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, così come al Registro dei revisori legali, hanno tempo fino alle ore 12.00 del 16 dicembre 2024 per presentare la domanda di iscrizione. La procedura avviene esclusivamente per via telematica attraverso una pagina dedicata, garantendo maggiore efficienza e tracciabilità del processo. Al termine della presentazione, i richiedenti riceveranno entro 12 ore una PEC da finanzalocale.prot@pec.interno.it con il riepilogo dei dati inseriti. È importante che i revisori verifichino con attenzione la correttezza delle informazioni, poiché eventuali rettifiche saranno possibili solo fino alla chiusura del termine d’iscrizione.

Requisiti per l’accesso e dimostrazione dei titoli

Per poter presentare la domanda, i candidati devono possedere crediti formativi acquisiti tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2024, ottenuti partecipando a eventi formativi approvati dal Ministero dell’Interno. Inoltre, per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, è richiesta l’esperienza di incarichi triennali di revisione presso enti locali. In caso di doppia iscrizione, prevale quella con maggiore anzianità. Gli iscritti all’elenco 2024, invece, devono dimostrare il mantenimento dei requisiti attraverso il portale della Direzione centrale della finanza locale, accedendo all’area personale sul sito.

FORMATO CARTACEO + ILIBRO

Il regolamento di contabilità degli enti locali

La riforma contabile di cui al D.Lgs. n.118/2011 introdotta dal 1° gennaio 2015 ha comportato una modifica degli articoli del Tuel al fine di adeguarli al principio della competenza finanziaria potenziata, al principio della programmazione, al principio della contabilità economico-patrimoniale e, da ultimo, al principio del bilancio consolidato.Gli enti locali, conseguentemente, si sono trovati ad approvare un nuovo regolamento di contabilità che recepisse e consentisse di gestire le nuove regole contabili e gestionali.A distanza di quasi dieci anni dall’introduzione dell’armonizzazione, il D.Lgs. n. 118/2011 ha subito diversi interventi correttivi, tra cui il D.M. 25 luglio 2023 che ha innovato, in modo puntuale, l’iter di approvazione del bilancio di previsione nonché l’aggiornamento del DUP per adeguarlo alle novità del PIAO.Ne consegue che il regolamento di contabilità deve essere rivisto sia per tenere conto delle novità normative nel frattempo intervenute, sia alla luce:• degli orientamenti giurisprudenziali intercorsi negli ultimi anni (si pensi alle sentenze del TAR che hanno annullato le delibere di approvazione del bilancio per mancato rispetto dell’iter di approvazione del DUP);• della necessità di introdurre ulteriori clausole o limitarne alcune, per allineare il regolamento alla prassi quotidiana o eliminare alcune norme superate.Il volume, attraverso l’analisi degli articoli del Tuel e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, propone agli operatori uno schema tipo di regolamento di contabilità quale punto di partenza per gli enti che dovranno adattarlo alle varie realtà comunali.Va considerato infine che l’armonizzazione ha introdotto regole che hanno modificato anche la gestione amministrativa degli atti. A tal proposito lo schema di regolamento proposto offre anche un mini vademecum delle regole contabili (che vanno dall’accertamento delle entrate alle variazioni di bilancio) corredato da schemi tipo di atti utili per le attività di gestione di competenza dei vari settori comunali diversi dal servizio finanziario.Elisabetta CivettaFunzionario area finanziaria di ente comunale, dottore commercialista e revisore dei conti. Consulente in materia di contabilità, gestioni associate di servizi, controllo di gestione e nucleo di valutazione. Autrice di numerose pubblicazioni.

Elisabetta Civetta | Maggioli Editore 2024

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Riscossione di crediti derivanti da sanzioni previste dal codice della strada https://www.bilancioecontabilita.it/riscossione-di-crediti-derivanti-da-sanzioni-previste-dal-codice-della-strada/ https://www.bilancioecontabilita.it/riscossione-di-crediti-derivanti-da-sanzioni-previste-dal-codice-della-strada/#respond Thu, 31 Oct 2024 07:09:00 +0000 https://www.bilancioecontabilita.it/?p=43037

Con la sentenza n. 16031/2024, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno chiarito la giurisdizione competente per le controversie inerenti alla riscossione di crediti da sanzioni amministrative relative al Codice della strada. Secondo la pronuncia, la richiesta di un ente territoriale nei confronti di una società incaricata di riscuotere tali crediti deve essere esaminata dal giudice ordinario. Il cuore della questione risiede infatti nel rapporto privatistico di mandato, su cui si basa l’obbligazione della società mandataria di rendere conto della propria attività.

La sentenza ribadisce che l’emissione di un’ingiunzione fiscale, per il recupero dei crediti derivanti da violazioni del Codice della strada, rappresenta solo un presupposto esterno e non modifica la natura privatistica dell’incarico di mandato tra ente e società di riscossione. Con questo pronunciamento, la Cassazione stabilisce che la richiesta di “rendimento del conto”, ovvero la rendicontazione delle somme riscosse, deve quindi essere presentata presso il tribunale civile e non presso un giudice amministrativo o tributario.

Questa decisione rappresenta un importante punto fermo per gli enti locali che affidano la riscossione di crediti a soggetti esterni. In tal modo, la Cassazione tutela l’esigenza di trasparenza degli enti territoriali e assicura un quadro normativo più chiaro per le società che operano nella riscossione di sanzioni, affermando il principio che il giudice ordinario resta competente in tutti i casi in cui il rapporto di mandato è alla base della controversia.

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Comuni, tagli da 3,2 miliardi agli investimenti 2025-2029 https://www.bilancioecontabilita.it/comuni-tagli-da-32-miliardi-agli-investimenti-2025-2029/ https://www.bilancioecontabilita.it/comuni-tagli-da-32-miliardi-agli-investimenti-2025-2029/#respond Wed, 30 Oct 2024 08:58:03 +0000 https://www.bilancioecontabilita.it/?p=43029

di Gianni Trovati

Enti decentrati. La manovra aumenta i fondi statali per la spesa in conto capitale ma definanzia molti fondi locali per rigenerazione urbana, progettazione, piccole e medie opere pubbliche ‘Agli stessi filoni dovrebbero andare gli 1,35 miliardi di accantonamenti dalla spesa corrente

Ai sindaci dei 7.330 Comuni che fra Regioni ordinarie, Sicilia e Sardegna devono fare i conti direttamente con le richieste della manovra, la legge di Bilancio offre un aspetto a due facce. La prima, tutto sommato più gentile rispetto ad alcune pessimistiche previsioni della vigilia, è quella del «contributo alla finanza pubblica», cioè dell’aiuto che anche gli enti locali devono dare allo sforzo complessivo di correzione dei conti scritto nel Piano di bilancio strutturale.

Si tratta dell’equivalente locale della spending review, che però per i Comuni non si traduce in un taglio di fondi ma in un obbligo di accantonamento di risorse che l’anno dopo possono essere utilizzate per investimenti oppure a riduzione del disavanzo: le cifre, si diceva, partono leggere e chiedono di accantonare 130 milioni nel 2025, 260 milioni annui nel 2026-28 e 440 milioni nel 2029. Totale: 1,35 miliardi in cinque anni, a cui si affiancano i 150 milioni (10 nel 2025, 30 all’anno nel 2026-28e 50 nel 2029)a carico di Provincee Città metropolitane. Non sono somme trascurabili, perché si aggiungono all’assegno da 1,25 miliardi (200 milioni all’anno ai Comuni, 50 a Province e Città per cinque anni) già imposto dalla legge di Bilancio dell’anno scorso con quel meccanismo che ha suscitato parecchie polemiche parametrando i tagli anche ai fondi Pnrr e perché colpiscono una spesa corrente già messa parecchio in affanno dall’aumento di costi per energia, welfare locale e contratti dei dipendenti. Ma non sono nemmeno drammatiche, tanto più che sono almeno parzialmente compensate da aiuti come i 100 milioni all’anno (fino al 2027, almeno per ora) destinati ai Comuni per la gestione dei minori in affidamento o ai 50 milioni all’anno (fino al 2030) per Province e Città. Ma come ogni medaglia, anche quella della manovra per gli enti locali ha appunto due facce. E il secondo volto, un po’ più criptico per la formulazione delle norme puntellate da rimandia vecchi articoli, commie autorizzazioni di spesa, è quello che investe le cifre più consistenti; e che rappresenta quindi il cuore vero del «contributo» delle amministrazioni locali ai saldi di finanza pubblica.

Qui la legge di Bilancio lavora di forbice, e taglia su base pluriennale una serie di fondi destinati a singoli filoni specifici di investimento. Cento milioni di qua, duecento di là e trecento da un’altra parte, il totale dei tagli fra 2025 e 2029 arriva a cumulare 3,195 miliardi: cifra, questa sì, ragguardevole. Che va peraltro in senso opposto al rifinanziamento del fondo centrale per gli investimenti, gestito dal Mef, che riceverà 3,5 miliardi nel 2027,2 nel 2028,1 nel 2029e 2,5 all’anno dal 2030 al 2036. Ma che cosa finisce sotto le lame di questa ricentralizzazione degli investimenti? Al fondo per la progettazione delle opere pubbliche, molto alimentato solo pochi mesi fa, vengono tolti 200 milioni per il 2025 e altri 100 all’anno per il 2026-2029, in un definanziamento che quindi in complesso vale 600 milioni. La stessa cifra, a colpi di 200 milioni all’anno fra 2027 e 2029, viene presa dai fondi per la rigenerazione urbana, filone già al centro di una girandola di coperture dopo l’uscita dal Pnrr e il rientro fra i fondi di finanziamento domestici.

Nello stesso periodo scompariranno 639,6 milioni dei fondi per investimenti comunali veicolati dalle Regioni, nati nel 2019, altri 400 milioni negli ultimi due anni del quinquennio saranno cancellati per le «medie opere» dei Comuni, mentre quelle «piccole» pagano un dazio da 140 milioni. L’intensità dei tagli, insomma, cresce nel tempo, e passa dai 350,4 milioni del 2025 agli 1,142 miliardi del 2029; proprio come accade al «contributo alla finanza pubblica» vero e proprio, che nel 2029 porta dunque la richiesta complessiva a 1,5 miliardi. Scorrendo l’elenco dei fondi definanziati, sembra possibile intuire un doppio criterio alla base della scelta di cosa sacrificare. Alcune voci, come le risorse gestite dalle Regionie vincolate agli investimenti comunali, hanno mostrato nel tempo più di un inciampo gestionale, come accade sempre quando si mettono in gioco sullo stesso terreno più livelli di Governo.

Altre, come i contributi alla progettazione, sembrano invece pagare pegno al calendario, che non prevedeva molte altre risorse da tagliare negli anni più vicini per garantire gli obiettivi dei saldi di finanza pubblica. Resta il fatto che gli investimenti comunali sono in crescita netta, nei primi nove mesi dell’anno hanno registrato un altro +30% rispetto ai 16,3 miliardi realizzati nel 2023 (+41,7% sul 2022) e potrebbero trovare nuova spinta proprio nel meccanismo degli accantonamenti.A patto però che tutto l’impianto della finanza locale, compresa la spesa corrente, regga l’urto delle nuove richieste.

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Gli enti pubblici possono acquistare partecipazioni di società in concordato https://www.bilancioecontabilita.it/gli-enti-pubblici-possono-acquistare-partecipazioni-di-societa-in-concordato/ https://www.bilancioecontabilita.it/gli-enti-pubblici-possono-acquistare-partecipazioni-di-societa-in-concordato/#respond Wed, 30 Oct 2024 08:43:05 +0000 https://www.bilancioecontabilita.it/?p=43026

di Filippo D’Aquino Gianluca Minniti

L’operazione è consentita tramite l’assegnazione satisfattiva delle quote
Il piano di concordato preventivo deve prevedere per ogni creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile e contenere, in base all’articolo 87, comma 1, lettera d, Codice crisi, l’indicazione delle modalità di ristrutturazione dei debitie soddisfazione dei crediti con le quali l’imprenditore vuole dare esecuzione alla proposta. Come osservato in precedenza (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 ottobre 2024), è sempre più diffusa la prassi di proporre – quando la liquidità a disposizione del debitore non basta a pagare almeno in partei creditori- l’uso di forme di soddisfacimento diverse dal denaro, tra cui l’attribuzione (ai creditorio alle società da questi partecipate) di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

Tra queste, l’emissione di strumenti finanziari partecipativi (Sfp) è una soluzione strategica nelle situazioni caratterizzate da iniziale carenza di risorse finanziarie, ma da una ragionevole prospettiva di realizzo di flussi di cassa futuri. Un’alternativa agli Sfp è rappresentata dall’assegnazione satisfattiva di quote di partecipazione societaria. Operazione questa oggetto della decisione del Tribunale di Bologna del5 dicembre 2023 nell’ambito di una procedura di concordato preventivo di gruppo. La proposta sottoposta ai giudici prevedeva il conferimento, da parte dei liquidatori giudiziali delle società in concordato, dei loro attivi- inclusi i crediti derivanti dalle azioni risarcitorie avviate dalle società in concordato e non ancora incassati – in una società di nuova costituzione, per poi attribuire ai creditori della NewCo le quote di partecipazione societaria in proporzione all’entità dei crediti così come stralciati per effetto della falcidia concordataria. Conseguentemente, l’obbligazione concordataria è destinata a estinguersi a seguito di datio in solutum, e ciò a prescindere dalla futura maturazione di frutti in favore dei creditori, ormai soci.

L’interesse della pronuncia sta, tuttavia, nel fatto che l’assegnazione satisfattiva di partecipazioni per l’estinzione dei debiti societari ha riguardato anche l’estinzione dei crediti vantati dagli enti pubblici titolari di crediti di natura tributaria o previdenziale. Nel caso di specie, i giudici hanno considerato ammissibile la datio in solutum anche a favore di amministrazioni pubbliche, posto che i limiti previsti dal Dlgs 175/2016 (Tuspp) con riferimento alla possibilità per gli stessi di costituire, acquistare o gestire partecipazioni societarie, sembrano riferirsi alla sola ipotesi di volontaria costituzione di società o acquisizione di partecipazioni e non anche all’acquisizione vincolata da previsioni normative, come nel caso in cui derivi da disposizioni del Codice della crisi.

Peraltro, le «partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa» – in caso di vincoli alla detenzione delle stesse – potrebbero essere oggetto di successiva alienazione da parte degli enti pubblici che le avessero ricevute in esecuzione di una proposta concordataria omologata (ex articolo 20, comma 5, Dlgs 175/2016). Questa soluzione, a regime, potrebbe essere dirompente. Ove l’offerta ai creditori di utilità alternative al denaro estintiva dei crediti nella forma della datio in solutum – sia in forma di cessione di quote di partecipazione di società di capitali, sia di dazione satisfattiva di Sfp – andasse a investire anche gli enti pubblici titolari di crediti tributari o previdenziali, questo porrà il tema della gestione delle partecipazioni “in pancia” delle Agenzie, come pure quello della loro circolazione sul mercato.

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PNRR asili nido e scuole dell’infanzia, prorogate le scadenze https://www.bilancioecontabilita.it/pnrr-asili-nido-e-scuole-dellinfanzia-prorogate-le-scadenze/ https://www.bilancioecontabilita.it/pnrr-asili-nido-e-scuole-dellinfanzia-prorogate-le-scadenze/#respond Wed, 30 Oct 2024 08:14:00 +0000 https://www.bilancioecontabilita.it/?p=43019

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’avviso del 25 ottobre 2024, prot. n. 68047 ha eccezionalmente prorogato al 10 dicembre 2024 il termine per l’aggiudicazione dei lavori di potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, originariamente fissato al 31 ottobre 2024 .

Al fine di assicurare il rispetto di tutte le milestone e i target del PNRR, il Ministero precisa che non vi saranno ulteriori proroghe e che il nuovo cronoprogramma da rispettare sarà, quindi, articolato secondo le tempistiche riportate nella tabella seguente.

>> CONSULTA LA TABELLA DELLE TEMPISTICHE.

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Associazionismo 2024, quantificati i contributi per le unioni di comuni e comunità montane https://www.bilancioecontabilita.it/associazionismo-2024-quantificati-i-contributi-per-le-unioni-di-comuni-e-comunita-montane/ https://www.bilancioecontabilita.it/associazionismo-2024-quantificati-i-contributi-per-le-unioni-di-comuni-e-comunita-montane/#respond Wed, 30 Oct 2024 08:13:56 +0000 https://www.bilancioecontabilita.it/?p=43016

Con il comunicato del 29 ottobre 2024 il Ministero dell’Interno ha provveduto a quantificare i contributi spettanti, per l’anno 2024, alle Unioni dei Comuni nell’ambito dell’associativismo, i ai sensi del D.M. 1°settembre 2000, n.318 così come modificato e integrato dal D.M. 1°ottobre 2004.

In particolare, per il corrente anno, i predetti contributi sono assegnati:
A) Alle Unioni dei Comuni e alle Comunità Montane delle regioni che non hanno competenza in materia;
B) Alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane che svolgono in forma associata esclusivamente i servizi di competenza statale.

Le Unioni e le Comunità Montane destinatarie del contributo di cui al punto A) sono 28 per un totale di euro 2.381.689,01.
Le Unioni e le Comunità Montane di cui al punto B) sono 108 per un totale di euro 2.722.103,02. Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 5.103.792,03.
Gli importi spettanti sono visualizzabili negli allegati prospetti.

>> ALLEGATO A
>> ALLEGATO B

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